Anagrafe della popolazione residente - iscrizione - apposizione di condizioni - inammissibilità. - Anagrafe della popolazione residente - iscrizione - apposizione di condizioni - inammissibilità. Ai prefetti della Repubblica Al commissario di Governo per la provincia di Trento Al commissario di Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d’Aosta e, per conoscenza: All’Istituto nazionale di statistica All’A.N.C.I. All’A.N.U.S.C.A. Al Gabinetto del Ministro Con precedente circolare MIACEL n. 8 del 29 maggio 1995, questo Ministero ha diramato precise disposizioni sulla puntuale ed esatta gestione dell’anagrafe da parte di signori sindaci, nella loro qualità di ufficiali di Governo, richiamando l’attenzione degli stessi sulle conseguenze, non solo di ordine penale ma anche amministrative, cui può dare luogo, la creazione di impedimenti, non previsti da norme legislative, all’iscrizione in anagrafe.
Il particolare veniva sottolineato che l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente dei cittadini italiani, non è sottoposta ad alcuna condizione, come si evince chiaramente non solo dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ma altresì dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione. Unico requisito, è la corrispondenza che deve intercorrere tra la situazione di fatto e quanto dichiarato dall’interessato.
Tuttavia, si è già verificato a continua a verificarsi, anche alcune amministrazioni comunali, proseguono a respingere richieste di iscrizione in anagrafe a cittadini che abbiano precedenti penali. Nel premettere che in ogni caso, provvedimenti del genere devono essere formalizzati ed, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adeguatamente motivati, onde permettere agli interessati una eventuale impugnativa, si evidenzia che tale comportamento viene a concretizzare l’irrogazione di una sanzione non prevista da alcuna normativa, ed è in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Carta costituzionale e con successivo art. 16 che prevede la libertà di movimento e, quindi, di stabilimento su tutto il territorio nazionale.
Ciò premesso, atteso il ripetersi di tali inammissibili episodi cui si aggiunge, da ultimo, il rifiuto ad esaminare pratiche di iscrizione anagrafica a cittadini non abbienti, si invitano le SS.LL. ad effettuare la più accurata sorveglianza sulla gestione delle anagrafi da parte di signori sindaci, procedendo, se del caso, ad adottare tutti qui provvedimenti a tutela della dignità della persona, non esclusa la segnalazione dell’autorità giudiziaria. Si resta in attesa di assicurazione. Il Ministro: Napolitano Vedi la circolare n. 8 del 29 maggio 1995 Ministero dell’ Interno