Lavoro stagionale: misure di contrasto al lavoro “in nero”. - Ministero dell'Interno Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di Governo Loro Sedi Al Sig. Commissario del Governo per le Provincia Autonoma di Trento Al Sig. Commissario del Governo per le Provincia Autonoma di Bolzano Al Sig. Presidente della Regione Valle d’Aosta Alle Direzioni Regionali del Lavoro Loro Sedi Alle Direzioni Provinciali del Lavoro Loro Sedi e, p.c. Al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.I.E.M. – Ufficio VI - Centro Visti Roma All’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Via Ciro il Grande, 21 Roma All’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Via del Giorgione n. 159 Roma Al Gabinetto del Sig. Ministro Sede Al Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere Sede OGGETTO: Lavoro stagionale: misure di contrasto al lavoro “in nero”.
Di seguito alle istruzioni precedentemente diramate in relazione all’emanazione del D.P.C.M. in data 1° aprile 2010 relativo alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l’anno in corso, si rappresenta che, d’intesa con le altre Amministrazioni interessate, sono state concordate, al fine di contrastare possibili episodi di lavoro “in nero”, alcune modifiche alla procedura sinora attuata in materia di rilascio di nulla osta al lavoro stagionale. Innanzitutto, si segnala l’opportunità che, nell’ambito dell’istruttoria relativa alle domande in argomento, le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, al fine di rilasciare il prescritto parere, valutino con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all’assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca di nulla osta già rilasciati.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione. Si soggiunge che al momento della presentazione dello stesso allo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all’assunzione del lavoratore stagionale – purchè con motivate giustificazioni - potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.
Si specifica, altresì, che la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi può essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in caso di presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate. Infine, si comunica che, d’intesa con le Amministrazioni interessate, sono attualmente in corso le iniziative necessarie ad individuare una procedura finalizzata a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, all’art.5 comma 3 ter del T.U. 286/98 ed all’art.38 bis del D.P.R. 394/99, che prevedono il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.
Si fa riserva di dare tempestiva comunicazione dell’avvio dell’operatività delle procedura in argomento. Le SS.LL sono invitate ad informare i rispettivi dirigenti degli Sportelli Unici in merito alle indicazioni sopra riportate. Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario. IL DIRETTORE CENTRALE DELLE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE E DELL’ASILO (Malandrino) IL DIRETTORE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE (Forlani)