⌂ Patto UE Dec. 671/2005
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DECISIONE 2005/671/GAI DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici



Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

▼M1

a) 

«reati di terrorismo»: i reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

▼M2 —————

▼M3 —————

▼M2

d) 

«gruppo o entità»: un gruppo terroristico quale definito all’articolo 2, punto 3), della direttiva (UE) 2017/541 e i gruppi ed entità figuranti nell’elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio ( 2 ).

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Articolo 2

▼M2

Trasmissione di informazioni relative ai reati terroristici all’Europol e agli Stati membri

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1.  
Ciascuno Stato membro designa un servizio specializzato tra i suoi servizi di polizia o le altre autorità incaricate dell’applicazione della legge che, nel rispetto della legislazione nazionale, abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito alle indagini penali riguardanti i reati terroristici, effettuate dalle sue autorità incaricate dell’applicazione della legge e che riunisca tali informazioni inviandole all’Europol conformemente ai paragrafi 3 e 4.

▼M3 —————

▼M3

3.  
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che almeno le informazioni di cui al paragrafo 4 riguardanti le indagini penali per reati di terrorismo che interessano o possono interessare due o più Stati membri, raccolte dall’autorità competente, siano trasmesse a Europol, conformemente al diritto nazionale e al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

▼M2

bis.  
Ciascuno Stato membro garantisce che i dati personali siano trattati ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo solo ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o azione penale in relazione a reati di terrorismo e ad altri reati di competenza di Europol, quali elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/794. Tale trattamento lascia impregiudicate le limitazioni applicabili al trattamento dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/794.

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4.  

Le informazioni da trasmettere all’Europol, conformemente al paragrafo 3, sono le seguenti:

a) 

i dati per l’identificazione della persona, del gruppo o dell’entità;

b) 

gli atti oggetto dell’indagine e relative circostanze specifiche;

c) 

la qualificazione del reato perseguito;

d) 

il collegamento con altri casi pertinenti;

e) 

il ricorso a tecnologie di comunicazione;

f) 

la minaccia rappresentata dal possesso di armi di distruzione di massa.

▼M2

Le categorie di dati personali da trasmettere all’Europol per le finalità di cui al paragrafo 3 bis restano limitate a quelle di cui all’allegato II, sezione B, punto 2, del regolamento (UE) 2016/794.

▼M3 —————

▼M1

6.  
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti raccolte dalle sue autorità competenti nel quadro di procedimenti penali collegati a reati di terrorismo siano accessibili il più rapidamente possibile alle autorità competenti di un altro Stato membro, quando dette informazioni potrebbero essere utilizzate a fini di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale in relazione ai reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 in tale Stato membro, su richiesta o a titolo spontaneo, conformemente al diritto nazionale e ai pertinenti strumenti giuridici internazionali.

▼M2

Le categorie di dati personali che possono essere scambiati fra gli Stati membri per le finalità di cui al primo comma restano limitate a quelle indicate all’allegato II, sezione B, punto 2, del regolamento (UE) 2016/794.

▼M1

7.  
Il paragrafo 6 non si applica qualora la condivisione di informazioni comprometta le indagini in corso o la sicurezza di una persona, o qualora sia in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro interessato.
8.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro autorità competenti adottino, all’atto del ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, misure tempestive conformemente al proprio diritto nazionale, secondo necessità.

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Articolo 3

Squadre investigative comuni

Gli Stati membri, se del caso, adottano le misure necessarie ad istituire squadre investigative comuni per svolgere indagini penali riguardanti i reati terroristici.

Articolo 4

Richieste di assistenza giudiziaria e di esecuzione di sentenze

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le richieste di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione di sentenze, presentate da uno Stato membro in merito a reati terroristici, siano trattate con urgenza e in via prioritaria.

Articolo 5

Abrogazione di disposizioni esistenti

La decisione 2003/48/GAI è abrogata.

Articolo 6

Applicazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro il 30 giugno 2006.

Articolo 7

Applicazione territoriale

La presente decisione si applica a Gibilterra.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Testo riprodotto dal repository dell'Ufficio delle pubblicazioni UE (consolidato 2023-10-31). Fa fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale.