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DECISIONE 2005/671/GAI DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2005
concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si intende per:
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«reati di terrorismo»: i reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
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«gruppo o entità»: un gruppo terroristico quale definito all’articolo 2, punto 3), della direttiva (UE) 2017/541 e i gruppi ed entità figuranti nell’elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio ( 2 ).
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Articolo 2
▼M2
Trasmissione di informazioni relative ai reati terroristici all’Europol e agli Stati membri
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▼M3
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Le informazioni da trasmettere all’Europol, conformemente al paragrafo 3, sono le seguenti:
i dati per l’identificazione della persona, del gruppo o dell’entità;
gli atti oggetto dell’indagine e relative circostanze specifiche;
la qualificazione del reato perseguito;
il collegamento con altri casi pertinenti;
il ricorso a tecnologie di comunicazione;
la minaccia rappresentata dal possesso di armi di distruzione di massa.
▼M2
Le categorie di dati personali da trasmettere all’Europol per le finalità di cui al paragrafo 3 bis restano limitate a quelle di cui all’allegato II, sezione B, punto 2, del regolamento (UE) 2016/794.
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▼M2
Le categorie di dati personali che possono essere scambiati fra gli Stati membri per le finalità di cui al primo comma restano limitate a quelle indicate all’allegato II, sezione B, punto 2, del regolamento (UE) 2016/794.
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Articolo 3
Squadre investigative comuni
Gli Stati membri, se del caso, adottano le misure necessarie ad istituire squadre investigative comuni per svolgere indagini penali riguardanti i reati terroristici.
Articolo 4
Richieste di assistenza giudiziaria e di esecuzione di sentenze
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le richieste di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione di sentenze, presentate da uno Stato membro in merito a reati terroristici, siano trattate con urgenza e in via prioritaria.
Articolo 5
Abrogazione di disposizioni esistenti
La decisione 2003/48/GAI è abrogata.
Articolo 6
Applicazione
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro il 30 giugno 2006.
Articolo 7
Applicazione territoriale
La presente decisione si applica a Gibilterra.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Testo riprodotto dal repository dell'Ufficio delle pubblicazioni UE (consolidato 2023-10-31). Fa fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale.