⌂ Patto UE Dec. 633/2008
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02008D0633 — IT — 11.06.2019 — 001.001


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DECISIONE 2008/633/GAI DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi

(GU L 218 dell'13.8.2008, pag. 129)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2019/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019

  L 135

27

22.5.2019




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DECISIONE 2008/633/GAI DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione definisce le condizioni per l’accesso al sistema di informazione visti (VIS), a scopo di consultazione, delle autorità designate degli Stati membri e dell’Ufficio europeo di polizia (Europol) ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e di altri reati gravi.

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «sistema di informazione visti (VIS)» il sistema di informazione visti istituito con la decisione 2004/512/CE del Consiglio;

b) «Europol» l’Ufficio europeo di polizia istituito mediante la convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un Ufficio europeo di polizia («la convenzione Europol»);

c) «reati di terrorismo» i reati che, ai sensi della legislazione nazionale, corrispondono o sono equivalenti ai reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( 1 );

d) «reati gravi» le forme di reato che corrispondono o sono equivalenti a quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI;

e) «autorità designate» le autorità competenti in materia di prevenzione, individuazione e investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi e designate dagli Stati membri a norma dell’articolo 3.

2.  Si applicano altresì le definizioni del regolamento (CE) n. 767/2008.

Articolo 3

Autorità designate e punti di accesso centrale

1.  Gli Stati membri designano le autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), autorizzate ad accedere ai dati VIS a norma della presente decisione.

2.  Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle autorità designate. Entro il 2 dicembre 2008 ciascuno Stato membro comunica in una dichiarazione alla Commissione e al segretariato generale del Consiglio le autorità designate e può in qualsiasi momento modificare o sostituire la sua dichiarazione con un’altra dichiarazione.

3.  Ciascuno Stato membro può designare il punto/i punti di accesso centrale attraverso cui si effettua l’accesso. Gli Stati membri possono designare più di un punto di accesso centrale per rispecchiare la loro struttura organizzativa e amministrativa nel rispetto dei rispettivi obblighi costituzionali o legali. Entro il 2 dicembre 2008 ciascuno Stato membro comunica in una dichiarazione alla Commissione e al segretariato generale del Consiglio il punto/i punti di accesso centrale e può in qualsiasi momento modificare o sostituire la sua dichiarazione con un’altra dichiarazione.

4.  La Commissione pubblica le dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.  A livello nazionale, ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che possono accedere al VIS attraverso il punto/i punti di accesso centrale.

6.  Solo il personale debitamente autorizzato delle unità operative nonché il punto/i punti di accesso centrale sono autorizzati ad accedere al VIS in virtù dell’articolo 4.

Articolo 4

Procedura di accesso al VIS

1.  Quando le condizioni dell’articolo 5 sono soddisfatte, le unità operative di cui all’articolo 3, paragrafo 5, presentano una richiesta motivata scritta o elettronica al punto/ai punti di accesso centrale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, per accedere al sistema VIS. Dopo ricezione di una richiesta, il punto/i punti di accesso centrale verificano se le condizioni di accesso di cui all’articolo 5 sono soddisfatte. Se tutte le condizioni di accesso sono soddisfatte, il personale debitamente autorizzato del punto/dei punti di accesso centrale tratta le richieste. I dati VIS consultati sono trasmessi alle unità operative di cui all’articolo 3, paragrafo 5, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

2.  In un caso eccezionale d’urgenza, il punto/i punti di accesso centrale possono ricevere richieste scritte, elettroniche od orali. In tali casi il punto/i punti di accesso centrale trattano le richieste immediatamente e verificano solo a posteriori se tutte le condizioni di cui all’articolo 5 sono soddisfatte, compresa la sussistenza di un caso eccezionale d’urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta.

Articolo 5

Condizioni per l’accesso ai dati VIS da parte delle autorità designate degli Stati membri

1.  L’accesso al VIS per la consultazione è accordato alle autorità designate entro i limiti delle loro competenze e a condizione che:

a) l’accesso per la consultazione sia necessario ai fini della prevenzione, dell’individuazione o dell’investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi;

b) l’accesso per la consultazione sia necessario in un caso specifico;

c) esistano fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati VIS contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di qualsiasi dei reati in questione.

▼M1

1 bis.  Le autorità designate possono accedere al VIS a fini di consultazione qualora, in caso di interrogazione dell'archivio comune di dati di identità (CIR) conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817 ( 2 ) ed essendo rispettate le condizioni di accesso di cui al presente articolo, la risposta di cui all'articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento indichi che nel VIS sono conservati dati.

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2.  La consultazione del VIS è limitata alla ricerca dei seguenti dati VIS figuranti nel fascicolo relativo alla domanda:

a) cognome, cognome alla nascita [precedente(i) cognome(i)]; nome(i); sesso; data, luogo e paese di nascita;

b) attuale cittadinanza e cittadinanza alla nascita;

c) tipo e numero del documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e di scadenza;

d) destinazione principale e durata del soggiorno previsto;

e) scopo del viaggio;

f) data di arrivo e di partenza prevista;

g) prima frontiera di ingresso prevista o itinerario di transito previsto;

h) residenza;

i) impronte digitali;

j) tipo di visto e numero di vignetta visto;

k) informazioni dettagliate sulla persona che ha formulato un invito e/o tenuta a farsi carico delle spese di sostentamento del richiedente durante il soggiorno.

3.  La consultazione del VIS, in caso di risposta positiva, dà accesso a tutti i dati di cui al paragrafo 2 nonché a:

a) qualsiasi altro dato figurante nel modulo di domanda;

b) fotografie;

c) i dati registrati in relazione ai visti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati.

Articolo 6

Condizioni per l’accesso ai dati VIS da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il regolamento (CE) n. 767/2008 non è ancora entrato in vigore

1.  L’accesso al VIS ai fini della consultazione da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il regolamento (CE) n. 767/2008 non è ancora entrato in vigore è consentito nei limiti delle loro competenze purché:

a) siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1; e

b) sia presentata una richiesta debitamente motivata, scritta o elettronica, ad un’autorità designata di uno Stato membro cui si applica il regolamento (CE) n. 767/2008; tale autorità procede quindi a presentare domanda per la consultazione del VIS al/ai punto/i d’accesso centrale nazionale/i.

2.  Lo Stato membro per il quale il regolamento (CE) n. 767/2008 non è ancora entrato in vigore rende disponibili le sue informazioni sui visti agli Stati membri cui esso si applica, su presentazione di una richiesta debitamente motivata, scritta o elettronica, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

3.  L’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafi da 3 a 6, l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafi 1 e 3, l’articolo 12, l’articolo 13, paragrafi 1 e 3, si applicano di conseguenza.

Articolo 7

Condizioni per l’accesso ai dati VIS da parte dell’Europol

1.  L’accesso al VIS per la consultazione è accordato all’Europol entro i limiti delle sue competenze e:

a) quando è necessario per l’adempimento delle sue funzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 2, della convenzione Europol o ai fini di attività specifiche di analisi di cui all’articolo 10 della suddetta convenzione; ovvero

b) quando è necessario per l’adempimento delle sue funzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 2, della convenzione Europol e per la realizzazione di analisi generali di tipo strategico ai sensi dell’articolo 10 della convenzione Europol, a condizione che i dati VIS siano resi anonimi dall’Europol prima di tale trattamento e siano conservati in una forma che non consenta più di identificare la persona interessata.

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1 bis.  Europol può accedere al VIS a fini di consultazione qualora, in caso di interrogazione del CIR conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817 ed essendo rispettate le condizioni di accesso di cui al presente articolo, la risposta ricevuta di cui all'articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento indichi che nel VIS sono conservati dati.

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2.  L’articolo 5, paragrafi 2 e 3, si applica di conseguenza.

3.  Ai fini della presente decisione l’Europol designa un’unità specializzata composta di funzionari Europol autorizzati ad agire come punto di accesso centrale per la consultazione del VIS.

4.  Il trattamento delle informazioni ottenute dall’Europol mediante l’accesso al VIS è soggetto all’autorizzazione dello Stato membro che ha inserito tali dati nel sistema. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l’unità nazionale Europol dello Stato membro.

Articolo 8

Protezione dei dati personali

1.  Il trattamento dei dati personali consultati ai sensi della presente decisione è soggetto alle seguenti disposizioni e alla legislazione nazionale dello Stato membro che ha effettuato la consultazione. Riguardo al trattamento dei dati personali consultati in conformità della presente decisione, ciascuno Stato membro garantisce nel proprio diritto nazionale un adeguato livello di protezione dei dati, corrispondente almeno a quello che risulta dalla convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e, per gli Stati membri che lo hanno ratificato, dal protocollo addizionale dell’8 novembre 2001 di tale convenzione, e tiene conto della raccomandazione R (87) 15 del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, del 17 settembre 1987, relativa all’utilizzo di dati personali nel settore di polizia.

2.  Il trattamento dei dati personali da parte dell’Europol ai sensi della presente decisione è effettuato conformemente alla convenzione Europol e alle disposizioni adottate in applicazione della stessa, ed è soggetto alla supervisione dell’autorità di controllo comune indipendente istituita all’articolo 24 della convenzione.

3.  I dati personali ottenuti dal VIS in virtù della presente decisione sono trattati soltanto allo scopo di prevenire, individuare, indagare o perseguire reati di terrorismo o altri reati gravi.

4.  I dati personali ottenuti dal VIS ai sensi della presente decisione non sono trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, né sono messi a loro disposizione. Tuttavia, in un caso eccezionale d’urgenza, tali dati possono essere trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, o messi a loro disposizione, esclusivamente al fine di prevenire e individuare reati di terrorismo e altri reati gravi, alle condizioni stabilite nell’articolo 5, paragrafo 1, della presente decisione, previa autorizzazione dello Stato membro che ha inserito i dati nel VIS e conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che ha trasferito i dati o che li ha resi disponibili. Conformemente alla legislazione nazionale, gli Stati membri assicurano che tali trasferimenti siano registrati e, su richiesta, mettono i registri a disposizione delle autorità nazionali per la protezione dei dati. Il trasferimento di dati effettuato dallo Stato membro che ha inserito i dati nel VIS in base al regolamento (CE) n. 767/2008 è soggetto alla legislazione nazionale di tale Stato membro.

5.  L’organismo o gli organismi competenti che, in virtù della legislazione nazionale, sono incaricati di sorvegliare il trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate ai sensi della presente decisione controllano la legittimità del trattamento dei dati personali in conformità della presente decisione. Gli Stati membri garantiscono che tali organismi dispongano di risorse sufficienti per l’adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente decisione.

6.  Gli organismi di cui al paragrafo 5 provvedono affinché, almeno ogni quattro anni, sia realizzata una verifica del trattamento dei dati personali ai sensi della presente decisione, che applichi, ove possibile, le norme di revisione internazionali.

7.  Gli Stati membri e l’Europol autorizzano l’autorità/l’organismo o le autorità/gli organismi competente/i di cui ai paragrafi 2 e 5 a ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’assolvimento dei propri compiti conformemente al disposto del presente articolo.

8.  Prima di essere autorizzato a elaborare dati memorizzati nel VIS, il personale delle autorità con diritto di accesso al VIS riceve la formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati ed è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti.

Articolo 9

Sicurezza dei dati

1.  Lo Stato membro competente garantisce la sicurezza dei dati durante la loro trasmissione alle autorità designate e all’atto della ricezione da parte di queste.

2.  Ciascuno Stato membro adotta le necessarie misure di sicurezza per i dati che devono essere estratti dal VIS in conformità della presente decisione e successivamente memorizzati, in particolare ai fini di:

a) proteggere fisicamente i dati, tra l’altro mediante l’elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

b) rifiutare alle persone non autorizzate l’accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro conserva i dati (controlli all’ingresso delle strutture);

c) impedire che i supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);

d) impedire che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);

e) impedire che siano trattati senza autorizzazione dati provenienti dal VIS (controllo del trattamento dei dati);

f) garantire che le persone autorizzate a usare il VIS possano accedere solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione, attraverso identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato (controllo dell’accesso ai dati);

g) assicurare che tutte le autorità con diritto di accedere al VIS creino profili che descrivano i compiti e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere ai dati e a consultarli e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 5, a richiesta di queste (profili personali);

h) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione di dati (controllo della trasmissione);

i) garantire la possibilità di verificare e accertare quali dati sono stati estratti dal VIS, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati);

j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all’atto della trasmissione di dati personali dal VIS essi possano essere letti e copiati senza autorizzazione (controllo del trasporto);

k) controllare l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l’osservanza della presente decisione (autocontrollo).

Articolo 10

Responsabilità

1.  Le persone o gli Stati membri che hanno subito un danno in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con la presente decisione hanno diritto a ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del danno. Lo Stato membro è esonerato, in tutto o in parte, da tale responsabilità se prova che l’evento dannoso non gli è imputabile.

2.  Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato al VIS conseguente all’inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente decisione, fatto salvo il caso e nella misura in cui un altro Stato membro abbia omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o minimizzarne l’impatto.

3.  Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle disposizioni nazionali dello Stato membro convenuto.

Articolo 11

Autocontrollo

Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati VIS adotti le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e cooperi, se necessario, con l’organismo o gli organismi nazionali di cui all’articolo 8, paragrafo 6.

Articolo 12

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’eventuale uso dei dati del VIS contrario alle disposizioni della presente decisione sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale, siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 13

Conservazione dei dati VIS negli archivi nazionali

1.  I dati provenienti dal VIS possono essere conservati in archivi nazionali soltanto quando è necessario in casi specifici in conformità delle finalità della presente decisione e delle disposizioni giuridiche applicabili, comprese quelle relative alla protezione dei dati, per un periodo non superiore a quello necessario nel caso specifico.

2.  Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni legislative nazionali di uno Stato membro relative all’inserimento in archivi nazionali, ad opera delle sue autorità designate, di dati che lo Stato membro in questione ha inserito nel VIS in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008.

3.  Qualsiasi uso di dati non conforme ai paragrafi 1 e 2 è considerato un abuso ai sensi del diritto nazionale di ciascuno Stato membro.

Articolo 14

Diritto di accesso, rettifica e cancellazione

1.  Il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano provenienti dal VIS conformemente alla presente decisione è esercitato nel rispetto della legislazione dello Stato membro in cui l’interessato lo fa valere.

2.  Ove previsto dalla legislazione nazionale, l’autorità nazionale di controllo decide se ed in base a quali modalità comunicare informazioni.

3.  Uno Stato membro diverso da quello che ha inserito i dati nel VIS in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008 può comunicare informazioni su tali dati soltanto se abbia preventivamente dato allo Stato membro che ha inserito i dati la possibilità di prendere posizione.

4.  Le informazioni non sono comunicate alla persona interessata se ciò è indispensabile per l’esecuzione di un compito legale connesso con i dati o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà di terzi.

5.  Ciascuno ha il diritto di far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o di far cancellare dati che lo riguardano registrati illegittimamente. Qualora le autorità designate ricevano una richiesta in tal senso o qualora dispongano di eventuali altre prove indicanti che i dati trattati nel VIS sono inesatti, ne informano immediatamente l’autorità competente per i visti dello Stato membro che ha inserito i dati nel VIS, la quale controlla i dati in questione e, se necessario, li corregge o li cancella immediatamente, conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 767/2008.

6.  L’interessato è informato non appena possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui ha chiesto l’accesso o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.

7.  L’interessato è informato del seguito dato all’esercizio del suo diritto di rettifica e cancellazione non appena possibile e comunque non oltre tre mesi dalla data in cui ha chiesto la rettifica o la cancellazione o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.

8.  In ciascuno Stato membro qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso o presentare un reclamo alle autorità o ai giudici competenti dello Stato membro che le ha negato il diritto, sancito dal presente articolo, di accedere ai dati che la riguardano o di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

Articolo 15

Costi

Gli Stati membri e l’Europol istituiscono e mantengono a loro spese l’infrastruttura tecnica necessaria all’attuazione della presente decisione e si fanno carico degli oneri derivanti dall’accesso al VIS ai fini della presente decisione.

Articolo 16

Registri

1.  Ciascuno Stato membro e l’Europol provvedono affinché tutte le operazioni di trattamento dei dati derivanti dall’accesso al VIS ai fini della consultazione a norma della presente decisione siano registrate per verificare l’ammissibilità dell’interrogazione, per controllare la legittimità del trattamento dei dati, ai fini dell’autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento del sistema, l’integrità e la sicurezza dei dati.

Tali registrazioni evidenziano:

a) lo scopo esatto dell’accesso per la consultazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), compresi il reato terroristico o l’altro reato grave in questione e, per l’Europol, lo scopo esatto dell’accesso per la consultazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1;

b) il riferimento relativo al rispettivo fascicolo nazionale;

c) la data e l’ora esatta dell’accesso;

d) se del caso, l’avvenuta utilizzazione della procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2;

e) i dati utilizzati per la consultazione;

f) il tipo di dati consultati;

g) conformemente alle disposizioni nazionali o alle disposizioni della convenzione Europol, l’identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di consultare i dati o di fornirli.

2.  Le registrazioni contenenti dati personali sono utilizzate solo ai fini del controllo della legittimità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati a carattere personale possono essere utilizzate ai fini del controllo e della valutazione di cui all’articolo 17.

3.  Tali registrazioni sono protette mediante misure adeguate dall’accesso non autorizzato e dagli abusi e sono cancellate un anno dopo la scadenza del periodo di conservazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, fatta salva l’eventualità che siano necessarie per procedure di controllo già avviate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 17

Controllo e valutazione

1.  L’autorità di gestione di cui al regolamento (CE) n. 767/2008 garantisce l’istituzione di sistemi volti a controllare il funzionamento del VIS ai sensi della presente decisione in relazione agli obiettivi prefissati in termini di risultato, rapporto costi/benefici, sicurezza e qualità del servizio.

2.  Ai fini della manutenzione tecnica, l’autorità di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel VIS.

3.  Due anni dopo l’entrata in funzione del VIS, e successivamente ogni due anni, l’autorità di gestione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del VIS ai sensi della presente decisione. Tale relazione contiene informazioni sulle prestazioni del VIS valutate in base ad indicatori di quantità predefiniti dalla Commissione, in particolare la necessità e l’uso dell’articolo 4, paragrafo 2.

4.  Tre anni dopo l’entrata in funzione del VIS, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione elabora una valutazione generale del VIS ai sensi della presente decisione. Tale valutazione contiene un esame dei risultati ottenuti a fronte degli obiettivi prefissati, conferma la validità dei principi soggiacenti alla presente decisione, verifica l’applicazione della presente decisione in relazione al VIS, la sicurezza del VIS e le conseguenze per il funzionamento futuro. La Commissione trasmette le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Gli Stati membri e l’Europol forniscono all’autorità di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le valutazioni di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro e non comprendono informazioni su fonti, membri del personale o indagini delle autorità designate.

6.  L’autorità di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni generali di cui al paragrafo 4.

7.  Durante il periodo transitorio prima che l’autorità di gestione entri in funzione, la Commissione è responsabile dell’elaborazione e della trasmissione delle relazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 18

Entrata in vigore e data di applicazione

1.  La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.  La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data che sarà fissata dal Consiglio dopo che la Commissione avrà comunicato al Consiglio che il regolamento (CE) n. 767/2008 è entrato in vigore ed è applicabile.

Il segretariato generale del Consiglio pubblica tale data nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.



( ) GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

( 1 ) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Testo riprodotto dal repository dell'Ufficio delle pubblicazioni UE (consolidato 2019-06-11). Fa fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale.