⌂ Patto UE Dir. 2017/541
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02017L0541 — IT — 31.03.2017 — 000.001


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DIRETTIVA (UE) 2017/541 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2017

sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAIdel Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio

(GU L 088 dell'31.3.2017, pag. 6)


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 091, 9.4.2018, pag.  30 (2017/541)




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DIRETTIVA (UE) 2017/541 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2017

sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAIdel Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio



TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell’ambito dei reati di terrorismo, dei reati riconducibili a un gruppo terroristico e dei reati connessi ad attività terroristiche nonché le misure di protezione, sostegno e assistenza per le vittime del terrorismo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«capitali» : attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, a prescindere dal modo in cui sono state acquisite, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi formato, anche elettronico o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici (travellers cheques), assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito;

2)

«persona giuridica» : soggetto avente personalità giuridica ai sensi del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

3)

«gruppo terroristico» : un’associazione strutturata di più di due persone, stabile nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati di terrorismo; «associazione strutturata»: un’associazione che non si è costituita casualmente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.



TITOLO II

REATI DI TERRORISMO E REATI RICONDUCIBILI A UN GRUPPO TERRORISTICO

Articolo 3

Reati di terrorismo

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano considerati reati di terrorismo i seguenti atti intenzionali, definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave danno a un paese o a un’organizzazione internazionale, quando sono commessi con uno degli scopi elencati al paragrafo 2:

a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;

b) attentati all’integrità fisica di una persona;

c) sequestro di persona o cattura di ostaggi;

d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli;

e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;

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f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;

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g) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;

h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;

i) interferenza illecita relativamente ai sistemi, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2013/40/UE del Parlamento e del Consiglio ( 1 ) nei casi in cui si applica l’articolo 9, paragrafo 3 o l’articolo 9, paragrafo 4, lettere b) o c), di tale direttiva in questione e interferenza illecita relativamente ai dati, di cui all’articolo 5 di tale direttiva nei casi in cui si applica l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c), di tale direttiva;

j) minaccia di commettere uno degli atti elencati alle lettere da a) a i).

2.  Gli scopi di cui al paragrafo 1 sono:

a) intimidire gravemente la popolazione;

b) costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;

c) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un’organizzazione internazionale.

Articolo 4

Reati riconducibili a un gruppo terroristico

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i seguenti atti, se intenzionali, siano punibili come reato:

a) direzione di un gruppo terroristico;

b) partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico.



TITOLO III

REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ TERRORISTICHE

Articolo 5

Pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuta intenzionalmente, la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio, con qualsiasi mezzo, sia online che offline, con l’intento di istigare alla commissione di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), se tale comportamento, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante l’apologia di atti terroristici, promuova il compimento di reati di terrorismo, creando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi.

Articolo 6

Reclutamento a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l’atto di sollecitare un’altra persona a commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) ad i), o all’articolo 4.

Articolo 7

Fornitura di addestramento a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l’atto di impartire istruzioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate ad essere utilizzate a tale scopo.

Articolo 8

Ricezione di addestramento a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l’atto di ricevere istruzioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) ad i).

Articolo 9

Viaggi a fini terroristici

1.  Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l’atto di recarsi in un paese diverso da tale Stato membro, al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui all’articolo 3, o di partecipare alle attività di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo di cui all’articolo 4, o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui agli articoli 7 e 8.

2.  Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuta intenzionalmente, una delle condotte seguenti:

a) l’atto di recarsi in tale Stato membro al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui all’articolo 3, o di partecipare alle attività di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo di cui all’articolo 4, o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui agli articoli 7 e 8; o

b) gli atti preparatori intrapresi da una persona che entri in tale Stato membro con l’intento di commettere o di contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui all’articolo 3.

Articolo 10

Organizzazione o agevolazione di viaggi a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato, se compiuti intenzionalmente, tutti gli atti connessi all’organizzazione o agevolazione del viaggio di una persona a fini terroristici, come definito all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e nella consapevolezza che l’assistenza è prestata a tal fine.

Articolo 11

Finanziamento del terrorismo

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato, se compiute intenzionalmente, la fornitura o la raccolta di capitali, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l’intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 10.

2.  Qualora il finanziamento del terrorismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardi uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 9, non è necessario che i capitali siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati, né occorre che l’autore sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati.

Articolo 12

Altri reati connessi ad attività terroristiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché si configurino come reati connessi ad attività terroristiche i seguenti atti intenzionali:

a) furto aggravato allo scopo di commettere uno dei reati di cui all’articolo 3;

b) estorsione commessa allo scopo di commettere uno dei reati di cui all’articolo 3;

c) produzione o utilizzo di falsi documenti amministrativi allo scopo di commettere uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), all’articolo 4, lettera b), e all’articolo 9.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI REATI DI TERRORISMO, AI REATI RICONDUCIBILI A UN GRUPPO TERRORISTICO E AI REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ TERRORISTICHE

Articolo 13

Connessione con reati di terrorismo

Affinché un reato di cui all’articolo 4 o al titolo III sia punibile non è necessario che un reato di terrorismo sia stato effettivamente commesso né è necessario, nei casi dei reati di cui agli articoli da 5 a 10 e all’articolo 12, stabilire un collegamento con un altro reato specifico elencato nella presente direttiva.

Articolo 14

Concorso, istigazione e tentativo

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile il concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8, e agli articoli 11 e 12.

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile l’istigazione a compiere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 12.

3.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile il tentativo di commettere uno dei reati di cui agli articoli 3, 6, 7, all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), agli articoli 11 e 12, esclusi la detenzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), e il reato di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j).

Articolo 15

Sanzioni applicabili alle persone fisiche

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’articolo 14 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare la consegna o l’estradizione.

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di terrorismo di cui all’articolo 3, e quelli elencati all’articolo 14, in quanto riconducibili a reati di terrorismo, siano punibili con pene detentive più severe di quelle previste per tali reati dal diritto nazionale in assenza della finalità specifica richiesta a norma dell’articolo 3, salvo qualora le pene previste siano già le pene massime contemplate dal diritto nazionale.

3.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati elencati all’articolo 4 siano punibili con la reclusione di durata massima non inferiore a 15 anni per i reati di cui all’articolo 4, lettera a), e non inferiore a otto anni per i reati di cui all’articolo 4, lettera b). Qualora il reato di terrorismo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), sia commesso da una persona alla direzione di un gruppo terroristico, come indicato all’articolo 4, lettera a), la pena massima non è inferiore a otto anni.

4.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ove un reato di cui all’articolo 6 o 7 sia diretto verso un minore, si possa tenere conto di tale circostanza, conformemente al diritto nazionale, all’atto della pronuncia della pena.

Articolo 16

Circostanze attenuanti

Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie affinché le sanzioni di cui all’articolo 15 possano essere ridotte nel caso in cui l’autore del reato:

a) rinunci all’attività terroristica; e

b) fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente e che sono loro utili per:

i) prevenire o attenuare gli effetti del reato;

ii) identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato;

iii) acquisire elementi di prova; o

iv) impedire che siano commessi altri reati indicati agli articoli da 3 a 12 e all’articolo 14.

Articolo 17

Responsabilità delle persone giuridiche

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’articolo 14 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su:

a) un potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

b) la facoltà di adottare decisioni per conto della persona giuridica;

c) la facoltà di esercitare il controllo all’interno della persona giuridica.

2.  Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’articolo 14 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3.  La responsabilità delle persone giuridiche prevista dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude l’esercizio dell’azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autrici, istigatrici o complici di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’articolo 14.

Articolo 18

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 17 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

a) l’esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;

b) l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività commerciale;

c) l’assoggettamento a vigilanza giudiziaria;

d) un provvedimento giudiziario di liquidazione;

e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

Articolo 19

Giurisdizione ed esercizio dell’azione penale

1.  Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’articolo 14 nei casi seguenti:

a) il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio;

b) il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera di tale Stato membro o di un aeromobile ivi registrato;

c) l’autore del reato è un suo cittadino o residente;

d) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio;

e) il reato è commesso contro le sue istituzioni o la sua popolazione o contro un’istituzione, un organismo, un ufficio o un’agenzia dell’Unione che ha sede nello Stato membro in questione.

Ciascuno Stato membro può estendere la propria giurisdizione quando il reato è stato commesso nel territorio di un altro Stato membro.

2.  Nei casi in cui non si applica il paragrafo 1 del presente articolo ciascuno Stato membro può estendere la propria giurisdizione alla fornitura di addestramento a fini terroristici, di cui all’articolo 7 se l’autore del reato impartisce l’addestramento ai suoi cittadini o residenti. Lo Stato membro ne informa la Commissione.

3.  Se un reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato a esercitare l’azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l’azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo gli Stati membri possono avvalersi di Eurojust per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie e il coordinamento delle loro azioni.

Si tiene conto dei seguenti elementi:

a) lo Stato membro è quello nel cui territorio il reato è stato commesso;

b) lo Stato membro è quello di cui l’autore del reato ha la cittadinanza o in cui ha la residenza;

c) lo Stato membro è il paese di origine delle vittime;

d) lo Stato membro è quello nel cui territorio l’autore del reato è stato trovato.

4.  Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’articolo 14 se rifiuta di consegnare o di estradare verso un altro Stato membro o un paese terzo una persona indagata o condannata per uno di tali reati.

5.  Ciascuno Stato membro provvede affinché sia stabilita la propria giurisdizione nei casi riguardanti un reato di cui agli articoli 4 e 14 commesso anche solo parzialmente nel suo territorio, a prescindere dal luogo in cui il gruppo terroristico è basato o svolge le sue attività criminose.

6.  Il presente articolo non esclude l’esercizio della giurisdizione penale secondo quanto previsto da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale.

Articolo 20

Strumenti di indagine e confisca

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell’azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 12 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro autorità competenti congelino o confischino, se del caso, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), i proventi derivati dall’atto di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.

Articolo 21

Misure per contrastare i contenuti online riconducibili alla pubblica provocazione

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione dei contenuti online ospitati nel loro territorio che costituiscono una pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo come indicato all’articolo 5. Si adoperano inoltre per ottenere la rimozione di tali contenuti ospitati al di fuori del loro territorio.

2.  Gli Stati membri possono, qualora non fosse possibile rimuoverei alla fonte i contenuti di cui al paragrafo 1, adottare misure per bloccare l’accesso a tali contenuti agli utenti di Internet sul loro territorio.

3.  Le misure relative alla rimozione e al blocco devono essere stabilite secondo procedure trasparenti e fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che tali misure siano limitate allo stretto necessario e proporzionate e che gli utenti siano informati del motivo di tali misure. Le garanzie connesse alla rimozione o al blocco includono anche la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.

Articolo 22

Modifiche alla decisione 2005/671/GAI

La decisione 2005/671/GAI è così modificata:

1) all’articolo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) “reati di terrorismo”: i reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 )

2) l’articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.  Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti raccolte dalle sue autorità competenti nel quadro di procedimenti penali collegati a reati di terrorismo siano accessibili il più rapidamente possibile alle autorità competenti di un altro Stato membro, quando dette informazioni potrebbero essere utilizzate a fini di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale in relazione ai reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 in tale Stato membro, su richiesta o a titolo spontaneo, conformemente al diritto nazionale e ai pertinenti strumenti giuridici internazionali.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7.  Il paragrafo 6 non si applica qualora la condivisione di informazioni comprometta le indagini in corso o la sicurezza di una persona, o qualora sia in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro interessato.;

8.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro autorità competenti adottino, all’atto del ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, misure tempestive conformemente al proprio diritto nazionale, secondo necessità.»

Articolo 23

Diritti e libertà fondamentali

1.  La presente direttiva non pregiudica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE.

2.  Gli Stati membri possono stabilire le condizioni richieste dai principi fondamentali relativi alla libertà della stampa e di altri mezzi di comunicazione, e conformi a tali principi, che disciplinano i diritti e le responsabilità della stampa e degli altri mezzi di comunicazione, nonché le relative garanzie procedurali quando tali condizioni riguardano la determinazione o la limitazione della responsabilità.



TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E SOSTEGNO ALLE VITTIME DEL TERRORISMO E DIRITTI DELLE STESSE

Articolo 24

Assistenza e sostegno alle vittime del terrorismo

1.  Gli Stati membri dispongono che le indagini o l’azione penale relative ai reati contemplati dalla presente direttiva non siano subordinate a una denuncia o accusa presentata da una vittima del terrorismo o da un’altra vittima del reato in questione, almeno nei casi in cui i reati siano stati commessi nel territorio dello Stato membro.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché siano posti in essere servizi di sostegno che affrontino le esigenze specifiche delle vittime del terrorismo in conformità della direttiva 2012/29/UE e che siano messi a disposizione di tali vittime immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo necessario. Tali servizi sono forniti in aggiunta ai, o come parte integrante, dei servizi generali di sostegno alle vittime, che possono avvalersi di entità già in attività che forniscono sostegno specialistico.

3.  I servizi di sostegno devono essere in grado di fornire assistenza e sostegno alle vittime del terrorismo in funzione delle loro esigenze specifiche. I servizi hanno carattere riservato, sono gratuiti e facilmente accessibili a tutte le vittime del terrorismo. Essi comprendono, in particolare:

a) sostegno emotivo e psicologico, quali il sostegno e la consulenza psicologica per il trauma subito;

b) consulenza e informazioni su ogni pertinente questione giuridica, pratica o finanziaria, compreso il sostegno all’esercizio del diritto all’informazione delle vittime del terrorismo, di cui all’articolo 26;

c) assistenza per le richieste di indennizzo riguardanti il risarcimento delle vittime del terrorismo previsto dal diritto nazionale dello Stato membro interessato.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché siano posti in essere meccanismi o protocolli per l’attivazione di servizi di sostegno alle vittime del terrorismo nel quadro delle infrastrutture nazionali di risposta alle emergenze. Tali meccanismi o protocolli prevedono il coordinamento delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti per poter fornire una risposta globale alle esigenze delle vittime e dei loro familiari immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo necessario, compresi mezzi adeguati che facilitino l’identificazione delle vittime e la comunicazione con esse e le loro famiglie.

5.  Gli Stati membri provvedono affinché siano fornite cure mediche adeguate alle vittime del terrorismo immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo necessario. Gli Stati membri conservano il diritto di organizzare la somministrazione delle cure mediche alle vittime del terrorismo in funzione dei loro sistemi sanitari nazionali.

6.  Gli Stati membri provvedono affinché le vittime del terrorismo che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato conformemente all’articolo 13 della direttiva 2012/29/UE. Gli Stati membri provvedono affinché si tenga debitamente conto delle circostanze e della gravità dell’illecito penale nelle condizioni e norme procedurali in base alle quali le vittime del terrorismo hanno accesso al patrocinio a spese dello Stato conformemente al diritto nazionale.

7.  La presente direttiva si applica in aggiunta alle misure di cui alla direttiva 2012/29/UE e fatte salve dette misure.

Articolo 25

Protezione delle vittime del terrorismo

Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili misure destinate a proteggere le vittime del terrorismo e i loro familiari, in conformità della direttiva 2012/29/UE. Per determinare se e in quale misura tali persone debbano trarre beneficio da misure di protezione nel corso del procedimento penale, si presta particolare attenzione al rischio di intimidazione e di ritorsioni, nonché alla necessità di proteggere la dignità e l’integrità fisica delle vittime del terrorismo, anche durante gli interrogatori equando esse rendono testimonianza.

Articolo 26

Diritti delle vittime del terrorismo residenti in un altro Stato membro

1.  Gli Stati membri dispongono che le vittime del terrorismo residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato di terrorismo abbiano accesso a informazioni sui loro diritti, sui servizi di sostegno disponibili e sui regimi di indennizzo nello Stato membro in cui il reato di terrorismo è stato commesso. A tal fine, gli Stati membri interessati adottano misure adeguate per agevolare la cooperazione tra le loro autorità competenti o le rispettive strutture che offrono sostegno specialistico per garantire alle vittime del terrorismo l’effettivo accesso a tali informazioni.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché tutte le vittime del terrorismo abbiano accesso, nel territorio dello Stato membro di residenza, all’assistenza e ai servizi di sostegno di cui all’articolo 24, paragrafo 3, lettere a) e b), anche se il reato di terrorismo è stato commesso in un altro Stato membro.



TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Sostituzione della decisione quadro 2002/475/GAI

La decisione quadro 2002/475/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2002/475/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 28

Recepimento

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’8 settembre 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Relazioni

1.  Entro l’8 marzo 2020, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

2.  Entro l’8 settembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva riguardo alla lotta contro il terrorismo. Tale relazione valuta inoltre l’impatto della presente direttiva sui diritti e sulle libertà fondamentali, anche in materia di non discriminazione, sullo stato di diritto e sul livello di protezione e assistenza fornite alle vittime del terrorismo. La Commissione tiene conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma della decisione 2005/671/GAI del Consiglio nonché di qualsiasi altra informazione pertinente relativa all’esercizio dei poteri conferiti dalle leggi antiterrorismo in relazione al recepimento e all’attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide, se necessario, in merito al seguito adeguato.

Articolo 30

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 31

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.



( 1 ) Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

( 2 ) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

( *1 ) Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).»;

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