02014R0515 — IT — 28.03.2020 — 002.002
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►B |
REGOLAMENTO (UE) N. 515/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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►M1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 settembre 2018 |
L 236 |
1 |
19.9.2018 |
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►M2 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/446 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2019 |
L 94 |
3 |
27.3.2020 |
Rettificato da:
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►C1 |
Rettifica, GU L 283, 27.9.2014, pag. 66 (515/2014) |
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►C2 |
Rettifica, GU L 351, 22.10.2020, pag. 64 (515/2014) |
▼B
REGOLAMENTO (UE) N. 515/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Unitamente al regolamento (UE) n. 513/2014, il presente regolamento istituisce il Fondo per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
Il presente regolamento stabilisce:
gli obiettivi del sostegno finanziario e le azioni ammissibili;
il quadro generale di attuazione delle azioni ammissibili;
le risorse disponibili a valere sul presente strumento, nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, e la loro ripartizione;
l’ambito di applicazione e l’obiettivo dei diversi mezzi specifici attraverso i quali è finanziata la spesa per la gestione delle frontiere esterne e la politica comune in materia di visti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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a) |
«frontiere esterne» : le frontiere terrestri degli Stati membri, comprese le frontiere fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, i porti marittimi e lacustri cui si applica il diritto dell’Unione relativo all’attraversamento delle frontiere esterne, siano esse temporanee o meno; |
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b) |
«norme comuni dell’Unione» : l’applicazione comune e non frammentaria di misure operative al fine di ottenere un livello di sicurezza elevato e uniforme in materia di controllo alle frontiere e di visti in conformità del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), del regolamento (CE) n. 2007/2004, del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), del catalogo Schengen sui controlli alle frontiere esterne, del manuale pratico per le guardie di frontiera, del manuale sui visti, del manuale EUROSUR e di tutti gli altri regolamenti e linee guida da adottare a livello dell’Unione per quanto riguarda il controllo alle frontiere e i visti; |
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c) |
«frontiere esterne temporanee» :
i)
il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità del suo atto di adesione, ma per il quale non è entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;
ii)
il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l’acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza a applicare tale acquis in misura integrale; |
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d) |
«valico di frontiera» : qualsiasi valico autorizzato dalle autorità competenti per l’attraversamento delle frontiere esterne, comunicato a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006; |
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e) |
«meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen» : la verifica della corretta applicazione dell’acquis di Schengen, come stabilita dal regolamento (UE) n. 1053/2013; |
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f) |
«situazione di emergenza» : situazione risultante da un’urgente ed eccezionale pressione migratoria in cui si verifica – o si potrebbe verificare – un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri o qualsiasi altra situazione d’emergenza debitamente circostanziata che richieda un intervento urgente alle frontiere esterne; |
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g) |
«sezione frontiere esterne» : la totalità o una parte della frontiera terrestre o marittima esterna di uno Stato membro quale definita dal diritto nazionale o determinata dal centro di coordinamento nazionale o qualsiasi altra autorità nazionale competente ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) n 1052/2013. |
Articolo 3
Obiettivi
Nell’ambito dell’obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in conformità delle priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell’Unione, contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:
sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi delle persone, fornire un servizio di elevata qualità ai richiedenti il visto, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l’immigrazione illegale;
sostenere la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo un’ulteriore armonizzazione delle misure relative alla gestione delle frontiere conformemente alle norme comuni dell’Unione e mediante la condivisione delle informazioni tra Stati membri nonché tra gli Stati membri e Frontex, in modo da assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di controllo e protezione delle frontiere esterne, anche contrastando l’immigrazione illegale, e, dall’altro, l’attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen, garantendo nel contempo l’accesso alla protezione internazionale a quanti ne necessitino, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento.
Il raggiungimento degli obiettivi specifici dello strumento è valutato a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014 attraverso indicatori comuni di cui all’allegato IV del presente regolamento e indicatori specifici per programma inclusi nei programmi nazionali.
Per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi operativi:
promuovere l’elaborazione, l’attuazione e l’applicazione di politiche volte a garantire l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne e a effettuare il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell’attraversamento delle frontiere esterne;
istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, basato sulla solidarietà e la responsabilità, in particolare mediante:
il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e dei sistemi di sorveglianza e della cooperazione interforze tra le guardie di frontiera, le dogane, le autorità competenti in materia di immigrazione e asilo e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne, incluse quelle marittime.
misure da attuare sul territorio in relazione alla gestione delle frontiere esterne e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza dei documenti, gestione delle identità e interoperabilità delle attrezzature tecniche acquisite;
eventuali misure che contribuiscano anche alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne correlata alla circolazione delle persone, compresi la tratta e il traffico di esseri umani;
promuovere lo sviluppo e l’attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, e di forme diverse di cooperazione consolare al fine di assicurare una migliore copertura consolare e prassi armonizzate in materia di emissione di visti;
costituire e operare sistemi informatici, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature che sostengano la politica comune dei visti, i controlli alle frontiere e la sorveglianza di frontiera alle frontiere esterne e rispettino pienamente il diritto in materia di protezione dei dati personali;
rafforzare la consapevolezza situazionale alle frontiere esterne e le capacità di reazione degli Stati membri;
assicurare l’efficiente ed uniforme applicazione dell’acquis dell’Unione in materia di frontiere e visti, compreso il corretto funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;
rafforzare le azioni degli Stati membri che contribuiscono a potenziare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, anche nella prevenzione e nel contrasto dell’immigrazione illegale, e la cooperazione con i paesi terzi a tal riguardo in piena coerenza con gli obiettivi e i principi dell’azione esterna e della politica umanitaria dell’Unione.
In particolare, laddove possibile, nell’attuazione delle misure gli Stati membri prestano particolare attenzione all’identificazione, all’assistenza immediata e alla consegna ai servizi di protezione delle persone vulnerabili, in particolare i minori e i minori non accompagnati.
Articolo 4
Azioni ammissibili
Nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento, e alla luce dell’esito del dialogo politico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in linea con gli obiettivi del programma nazionale di cui all’articolo 9 del presente regolamento, lo strumento sostiene azioni negli Stati membri o condotte dagli Stati membri e in particolare quelle elencate di seguito:
infrastrutture, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera per prevenire e affrontare attraversamenti di frontiera non autorizzati, l’immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera, nonché per garantire flussi di viaggio agevoli;
attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro e il rilevamento di persone;
sistemi informatici e di comunicazione per la gestione efficace dei flussi migratori transfrontalieri, inclusi gli investimenti in sistemi esistenti e futuri;
infrastrutture, edifici, sistemi informatici e di comunicazione e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare e per altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;
formazione in merito all’utilizzo delle attrezzature e dei sistemi di cui alle lettere b), c) e d) e promozione di standard di gestione della qualità, nonché formazione delle guardie di frontiera, eventualmente anche in paesi terzi, riguardo all’esecuzione dei loro compiti di sorveglianza, consulenza e controllo in conformità con le norme internazionali sui diritti umani, compresa l’identificazione delle vittime della tratta e del traffico di esseri umani;
distaccamento di ufficiali di collegamento competenti nel settore dell’immigrazione e consulenti in materia di documenti nei paesi terzi nonché scambio e distaccamento di guardie di frontiera tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo;
studi, formazione, progetti pilota e altre azioni che istituiscono progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, di cui all’articolo 3, paragrafo 3, comprese le azioni volte a promuovere la cooperazione tra le agenzie sia all’interno degli Stati membri che tra Stati membri e azioni in materia di interoperabilità e armonizzazione dei sistemi di gestione delle frontiere;
studi, progetti pilota e azioni volte ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori prassi derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell’Unione;
Nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento, e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in linea con gli obiettivi del programma nazionale di cui all’articolo 9 del presente regolamento, lo strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:
sistemi di informazione, strumenti o attrezzature per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi;
azioni relative alla cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi, comprese le operazioni congiunte;
progetti in paesi terzi finalizzati a migliorare i sistemi di sorveglianza per assicurare la cooperazione con EUROSUR;
studi, seminari, laboratori, conferenze, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi;
studi, seminari, laboratori, conferenze, formazione, attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori prassi derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell’Unione nei paesi terzi;
La Commissione e gli Stati membri, unitamente al Servizio europeo per l’azione esterna, assicurano il coordinamento per quanto concerne le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, come previsto all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014.
CAPO II
QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE
Articolo 5
Risorse globali e attuazione
Le risorse globali sono attuate mediante:
i programmi nazionali, di cui agli articoli 9 e 12;
il sostegno operativo, nell’ambito dei programmi nazionali e alle condizioni stabilite nell’articolo 10;
il regime di transito speciale, di cui all’articolo 11;
le azioni dell’Unione, di cui all’articolo 13;
l’assistenza emergenziale, di cui all’articolo 14;
l’attuazione di un programma volto a introdurre sistemi informatici per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne alle condizioni stabilite nell’articolo 15;
l’assistenza tecnica, di cui all’articolo 16.
La dotazione di bilancio assegnata ai programmi nazionali di cui all’articolo 9, al sostegno operativo di cui all’articolo 10 e al funzionamento del regime di transito speciale di cui all’articolo 11, è attuata in gestione congiunta a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
La dotazione di bilancio assegnata ai paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen di cui al paragrafo 7 del presente articolo è attuata in gestione indiretta ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Le modalità di esecuzione del bilancio per il programma relativo allo sviluppo di sistemi informatici basati su sistemi attuali e/o nuovi sono stabilite nei pertinenti atti legislativi dell’Unione previa loro adozione.
Le risorse globali sono così utilizzate:
1 551 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;
791 milioni di EUR per lo sviluppo di sistemi informatici basati su sistemi esistenti e/o nuovi a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne previa adozione dei pertinenti atti legislativi dell’Unione;
Qualora tale importo non sia assegnato o speso, la Commissione, mediante un atto delegato ai sensi dell’articolo 17, lo riassegna a una o più attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), e al presente paragrafo. Tale atto delegato comprende una valutazione dell’evoluzione dei sistemi informatici pertinenti, comprendente l’esecuzione del bilancio e gli importi non spesi previsti. La riassegnazione può avvenire in seguito all’adozione dei pertinenti atti legislativi o in occasione della revisione intermedia di cui all’articolo 8.
154 milioni di EUR per il regime di transito speciale;
264 milioni di EUR per le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale e l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di cui almeno il 30 % è utilizzato per le azioni dell’Unione.
Sono conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi allo strumento e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell’Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.
I contributi finanziari provenienti da tali paesi si aggiungono alle risorse globali stanziate dal bilancio dell’Unione di cui al paragrafo 1.
Articolo 6
Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri
A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo pari a 1 551 milioni di EUR, così ripartito:
1 276 milioni di EUR come indicato all’allegato I;
147 milioni di EUR, sulla base dei risultati del meccanismo di cui all’articolo 7;
nell’ambito della revisione intermedia di cui all’articolo 8 e per il periodo a decorrere dall’esercizio 2018, 128 milioni di EUR, il rimanente degli stanziamenti disponibili in base al presente articolo, o altro importo determinato ai sensi del paragrafo 2, sulla base dei risultati dell’analisi dei rischi e della revisione intermedia.
Ogni Stato membro assegna gli importi di base per i programmi nazionali indicati nell’allegato I come segue:
almeno il 10 % alle azioni relative all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a);
almeno il 25 % alle azioni relative all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b);
almeno il 5 % alle azioni relative all’articolo 9, paragrafo 2, lettere c), d), e) e f).
Gli Stati membri possono discostarsi da tali percentuali minime purché motivino la loro scelta nel programma nazionale spiegando perché l’assegnazione di risorse inferiori a tali minimi non pregiudica il conseguimento del pertinente obiettivo. La Commissione valuterà tale motivazione nel quadro della sua approvazione dei programmi nazionali di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
▼M1
▼B
Articolo 7
Risorse per le azioni specifiche
Articolo 8
Risorse nell’ambito della revisione intermedia
Per assegnare l’importo indicato all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1o giugno 2017 la Commissione tiene conto dell’onere sostenuto dagli Stati membri nella gestione delle frontiere, anche nell’ambito di attività di ricerca e soccorso che possono presentarsi durante un’operazione di sorveglianza di frontiera in mare o nell’ambito di relazioni di valutazione elaborate nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, nonché dei livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020 e dei fattori che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne nel periodo 2014-2016. Il suddetto importo è distribuito tra gli Stati membri sulla base della ponderazione delle seguenti categorie di frontiere, tenendo in considerazione il paragrafo 6 del presente articolo:
il 45 % per le frontiere marittime esterne;
il 38 % per le frontiere terrestri esterne;
il 17 % per gli aeroporti.
Per le frontiere marittime e terrestri esterne il calcolo dell’importo è basato sulla lunghezza delle sezioni di frontiera esterna moltiplicata per un livello di minaccia (minimo, normale, medio, elevato) per ogni sezione di frontiera, come segue:
coefficiente 0,5: minaccia minima;
coefficiente 1: minaccia normale;
coefficiente 3: minaccia media;
coefficiente 5: minaccia elevata.
Per gli aeroporti, l’assegnazione è calcolata per ciascuno Stato membro come segue:
il 50 % in base al numero di persone che attraversano le frontiere esterne;
il 50 % in base al numero dei cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso alle frontiere esterne.
In conformità della relazione di analisi dei rischi dell’agenzia Frontex e in consultazione con la stessa e, se del caso, con altre agenzie dell’Unione, la Commissione determina livelli di minaccia per ciascuna sezione di frontiera esterna degli Stati membri per il periodo 2017-2020. I livelli di minaccia si basano sui fattori seguenti:
oneri nella gestione delle frontiere alle frontiere esterne;
fattori che hanno inciso sulla sicurezza alle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016;
cambiamenti nelle politiche dell’Unione, ad esempio nelle politiche in materia di visti;
possibili tendenze future dei flussi migratori e dei rischi di attività illecite connesse all’attraversamento irregolare da parte di persone delle frontiere esterne; nonché
probabili sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi, e in particolare nei paesi limitrofi.
Prima di pubblicare la relazione in cui si determinano i livelli di minaccia, la Commissione procede a uno scambio di opinioni con gli Stati membri.
Ai fini della distribuzione delle risorse di cui al paragrafo 1:
si tiene conto della linea che separa le zone di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio ( 8 ), anche se non costituisce una frontiera terrestre esterna, fintantoché si applica l’articolo 1 del protocollo n. 10 su Cipro all’atto di adesione del 2003, ma non della frontiera marittima a nord di tale linea;
con l’espressione «frontiere marittime esterne» si intende il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire attraversamenti di frontiera non autorizzati, per detta espressione si intende il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata. Tali limiti esterni sono determinati tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati.
Articolo 9
Programmi nazionali
Nell’ambito dei programmi nazionali, da sottoporre a esame e approvazione della Commissione a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, gli Stati membri, nel quadro degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento e tenendo conto dell’esito del dialogo politico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014, perseguono in particolare obiettivi figuranti nel seguente elenco:
sviluppare Eurosur, in conformità del diritto e degli orientamenti dell’Unione;
sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale nella politica dei visti e nella gestione delle frontiere esterne nonché delle misure all’interno dello spazio di libera circolazione relative alla gestione delle frontiere esterne, tenendo conto in particolare delle nuove tecnologie, degli sviluppi e/o gli standard in relazione alla gestione dei flussi migratori;
sostenere l’ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, compresa l’istituzione di meccanismi di cooperazione consolare al fine di facilitare i viaggi legittimi conformemente al diritto dell’Unione o dello Stato membro interessato e di prevenire l’immigrazione illegale nell’Unione;
rafforzare la gestione integrata delle frontiere e l’introduzione di nuovi strumenti, sistemi interoperabili e metodi di lavoro volti a potenziare lo scambio di informazioni nel territorio dello Stato membro o per migliorare la cooperazione interservizi;
sviluppare progetti al fine di garantire un livello elevato e uniforme di controllo delle frontiere esterne conformemente alle norme comuni dell’Unione e accrescere l’interoperabilità dei sistemi di gestione delle frontiere tra gli Stati membri;
sostenere azioni, previa consultazione con l’agenzia Frontex, volte a promuovere un’ulteriore armonizzazione della gestione delle frontiere e in particolare le capacità tecnologiche, in conformità delle norme comuni dell’Unione;
▼C2
garantire l’applicazione corretta e uniforme dell’acquis dell’Unione in materia di controllo di frontiera e visti in risposta alle carenze individuate a livello di Unione, come indicato nei risultati tratti nell’ambito del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;
▼B
creare la capacità di far fronte a sfide imminenti, comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle frontiere esterne dell’Unione tenendo conto, in particolare, delle analisi effettuate da agenzie dell’Unione competenti.
Articolo 10
Sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali degli Stati membri
Il sostegno operativo è fornito se lo Stato membro interessato soddisfa le seguenti condizioni:
conformità all’acquis dell’Unione in materia di frontiere e visti;
conformità agli obiettivi del programma nazionale;
rispetto delle norme comuni dell’Unione, al fine di rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri ed evitare duplicazioni, frammentazione e inefficienza dei costi nel settore del controllo delle frontiere.
Le conclusioni della Commissione sono oggetto di uno scambio di opinioni con lo Stato membro interessato.
A seguito di tali discussioni, l’approvazione, da parte della Commissione, del sostegno di bilancio nell’ambito del programma nazionale di uno Stato membro può essere subordinata alla programmazione e al completamento di un certo numero di azioni volte a garantire che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono pienamente soddisfatte prima dell’erogazione del sostegno finanziario.
Articolo 11
Sostegno operativo per il regime di transito speciale
Sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di costi supplementari:
investimenti infrastrutturali;
formazione del personale addetto all’attuazione del regime di transito speciale;
costi operativi supplementari, compresi gli stipendi del personale specificamente addetto all’attuazione del regime di transito speciale.
Articolo 12
▼C2
Programmazione in linea con i risultati del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen
▼B
A seguito della relazione di valutazione Schengen, adottata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione e con l’agenzia Frontex, le modalità per trattare le risultanze, comprese le eventuali carenze, e per attuare le raccomandazioni nell’ambito del suo programma nazionale.
Se necessario, lo Stato membro rivede il rispettivo programma nazionale a norma dell’articolo 14, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 514/2014 per tenere conto delle risultanze e raccomandazioni.
Il finanziamento delle azioni correttive è prioritario. Previa discussione con la Commissione e con l’agenzia Frontex, lo Stato membro interessato riattribuisce le risorse nell’ambito del programma, comprese quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen.
Articolo 13
Azioni dell’Unione
Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell’Unione perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:
sostenere attività preparatorie, di monitoraggio, di sostegno amministrativo e tecnico necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne e visti, compreso il rafforzamento della governance dell’area Schengen mettendo a punto e applicando il meccanismo di valutazione introdotto dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen, in particolare le spese di missione per le visite in loco di esperti della Commissione e degli Stati membri partecipanti;
migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri e nei paesi terzi mediante l’analisi, la valutazione e l’attento controllo delle politiche;
sostenere lo sviluppo di strumenti statistici, compresi strumenti statistici comuni, metodi e indicatori comuni;
sostenere e seguire l’attuazione del diritto e degli obiettivi politici dell’Unione negli Stati membri e valutarne l’efficacia e l’impatto, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nella misura in cui ciò rientri nell’ambito di applicazione dello strumento;
promuovere il lavoro di rete, l’apprendimento reciproco, l’individuazione e la diffusione delle migliori prassi e di approcci innovativi tra i diversi soggetti interessati a livello europeo;
promuovere progetti miranti all’armonizzazione e all’interoperabilità delle misure connesse alla gestione delle frontiere conformemente alle norme comuni dell’Unione con l’obiettivo di sviluppare un sistema di gestione integrato delle frontiere europee;
sensibilizzare alle politiche e agli obiettivi dell’Unione presso gli organismi partecipanti e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione;
migliorare la capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell’Unione e i suoi obiettivi;
sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti che mirano a verificare e convalidare progetti di ricerca;
sostenere azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 14
Assistenza emergenziale
Articolo 15
Definizione di un programma per lo sviluppo di sistemi informatici
Il programma sullo sviluppo di sistemi informatici basati su sistemi informatici attuali e/o nuovi è attuato previa adozione di atti legislativi dell’Unione che definiscono tali sistemi informatici e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l’obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola. Ove opportuno, si garantiscono sinergie con i sistemi informatici esistenti al fine di evitare doppioni di spesa.
La ripartizione della dotazione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), è definita nei pertinenti atti legislativi dell’Unione oppure, previa adozione di tali atti legislativi, mediante un atto delegato conformemente all’articolo 17.
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei progressi compiuti nello sviluppo di tali sistemi informatici almeno una volta all’anno e ogniqualvolta sia opportuno.
Articolo 16
Assistenza tecnica
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
Esercizio della delega
Articolo 18
Procedura di comitato
▼C1
▼B
Articolo 19
Applicabilità del regolamento (UE) n. 514/2014
Allo strumento si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014.
Articolo 20
Abrogazione
La decisione n. 574/2007/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2014.
Articolo 21
Disposizioni transitorie
Articolo 22
Revisione
Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.
Articolo 23
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
Importi di base per i programmi nazionali degli Stati membri (in EUR)
|
Stato membro/Stato associato |
Importo minimo |
Importo fisso ripartito sulla base della media 2010-2012 |
% 2010-2012 con la Croatia |
TOTALE |
|
AT |
5 000 000 |
9 162 727 |
0,828 % |
14 162 727 |
|
BE |
5 000 000 |
12 519 321 |
1,131 % |
17 519 321 |
|
BG |
5 000 000 |
35 366 130 |
3,196 % |
40 366 130 |
|
CH |
5 000 000 |
13 920 284 |
1,258 % |
18 920 284 |
|
CY |
15 000 000 |
19 507 030 |
1,763 % |
34 507 030 |
|
CZ |
5 000 000 |
9 381 484 |
0,848 % |
14 381 484 |
|
DE |
5 000 000 |
46 753 437 |
4,225 % |
51 753 437 |
|
DK |
5 000 000 |
5 322 133 |
0,481 % |
10 322 133 |
|
EE |
5 000 000 |
16 781 752 |
1,516 % |
21 781 752 |
|
ES |
5 000 000 |
190 366 875 |
17,201 % |
195 366 875 |
|
FI |
5 000 000 |
31 934 528 |
2,886 % |
36 934 528 |
|
FR |
5 000 000 |
79 999 342 |
7,229 % |
84 999 342 |
|
GR |
5 000 000 |
161 814 388 |
14,621 % |
166 814 388 |
|
HR |
4 285 714 |
31 324 057 |
2,830 % |
35 609 771 |
|
HU |
5 000 000 |
35 829 197 |
3,237 % |
40 829 197 |
|
IE |
|
|
|
|
|
IS |
5 000 000 |
326 980 |
0,030 % |
5 326 980 |
|
IT |
5 000 000 |
151 306 897 |
13,672 % |
156 306 897 |
|
LI |
5 000 000 |
0 |
0,000 % |
5 000 000 |
|
LT |
5 000 000 |
19 704 873 |
1,780 % |
24 704 873 |
|
LU |
5 000 000 |
400 129 |
0,036 % |
5 400 129 |
|
LV |
5 000 000 |
10 521 704 |
0,951 % |
15 521 704 |
|
MT |
15 000 000 |
38 098 597 |
3,442 % |
53 098 597 |
|
NL |
5 000 000 |
25 609 543 |
2,314 % |
30 609 543 |
|
NO |
5 000 000 |
9 317 819 |
0,842 % |
14 317 819 |
|
PL |
5 000 000 |
44 113 133 |
3,986 % |
49 113 133 |
|
PT |
5 000 000 |
13 900 023 |
1,256 % |
18 900 023 |
|
RO |
5 000 000 |
56 151 568 |
5,074 % |
61 151 568 |
|
SE |
5 000 000 |
6 518 706 |
0,589 % |
11 518 706 |
|
SI |
5 000 000 |
25 669 103 |
2,319 % |
30 669 103 |
|
SK |
5 000 000 |
5 092 525 |
0,460 % |
10 092 525 |
|
UK |
|
|
|
|
|
TOTALE |
169 285 714 |
1 106 714 286 |
100,00 % |
1 276 000 000 |
ALLEGATO II
Elenco delle azioni specifiche
Istituire meccanismi di cooperazione consolare tra almeno due Stati membri che generino economie di scala nel trattamento delle domande e nel rilascio dei visti presso i consolati in conformità con i principi di cooperazione stabiliti nel codice dei visti, compresi i centri comuni per le domande di visto.
Acquistare mezzi di trasporto e attrezzatura operativa ritenuti necessari per lo spiegamento durante le operazioni congiunte da parte dell’agenzia Frontex e che sono messi a disposizione dell’agenzia Frontex in conformità dei criteri di cui all’articolo 7, paragrafo 5, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 2007/2004.
▼M2
Attività di controllo delle frontiere, quali verifiche e misure di sorveglianza delle frontiere in zone che si trovano a far fronte a una pressione migratoria elevata o sproporzionata reale e/o potenziale, comprese le attività relative all’istituzione, allo sviluppo e al funzionamento dei punti di crisi, come definite all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ), nonché, ove necessario, il sostegno alle attività di gestione delle frontiere nei paesi terzi.
▼B
ALLEGATO III
Obiettivi per il sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali
Obiettivo 1: promuovere l’elaborazione e l’attuazione di politiche volte a garantire l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne, e a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell’attraversamento delle frontiere esterne.
Obiettivo 2: promuovere lo sviluppo e l’attuazione della politica comune dei visti e di altri permessi di soggiorno di breve durata, compresa la cooperazione consolare
Obiettivo 3: costituire e operare sistemi informatici sicuri, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori, compresa la sorveglianza, che attraversano le frontiere esterne dell’Unione
ALLEGATO IV
Elenco degli indicatori comuni per la misurazione degli obiettivi specifici
Sostegno a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l’immigrazione illegale
numero di attività di cooperazione consolare sviluppate con l’aiuto dello strumento
Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:
numero di unità di personale formato e numero di corsi di formazione in aspetti legati alla politica comune dei visti con l’aiuto dello strumento
numero di posti specializzati in paesi terzi sostenuti dello strumento
Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:
percentuale e numero di consolati sviluppati o aggiornati con l’aiuto dello strumento rispetto al numero totale dei consolati
Sostegno alla gestione delle frontiere, anche mediante la condivisione delle informazioni tra Stati membri nonché tra gli Stati membri e l’agenzia Frontex, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo le frontiere esterne, anche contrastando l’immigrazione illegale e, dall’altro, l’attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen
numero di unità di personale formato e numero di corsi di formazione in aspetti legati alla gestione delle frontiere con l’aiuto dello strumento
numero di controlli di frontiera (controlli e sorveglianza), infrastrutture e mezzi sviluppati o aggiornati con l’aiuto dello strumento
Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:
numero dei valichi di frontiera lungo le frontiere esterne attraverso porte di controllo automatizzato con il sostegno dello strumento rispetto al numero totale di valichi di frontiera
numero di infrastrutture nazionali di sorveglianza delle frontiere istituite/perfezionate nel quadro di EUROSUR
Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:
numero di incidenti segnalati dagli Stati membri al quadro situazionale europeo
Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:
( 1 ) Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
( 4 ) Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
( 6 ) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
( 7 ) Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
( 8 ) Regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 all’atto di adesione (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128).
( 9 ) GU L 129 del 17.5.2007, pag. 27.
( 10 ) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
Testo riprodotto dal repository dell'Ufficio delle pubblicazioni UE (consolidato 2020-03-28). Fa fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale.