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REGOLAMENTO (UE) 2018/1806 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2018
che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
(codificazione)
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e quali quelli i cui cittadini ne sono esenti, procedendo a una valutazione, caso per caso, di vari criteri che attengono, in particolare, all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento, per «visto» s'intende un visto quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).
Articolo 3
Articolo 4
Inoltre, sono esentate dall'obbligo di visto le persone seguenti:
i cittadini dei paesi terzi di cui all'elenco dell'allegato I del presente regolamento, titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale rilasciati dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CE) n. 1931/2006, allorché tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale;
gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento, che risiedono in uno Stato membro che applica la decisione 94/795/GAI del Consiglio ( 2 ), e che partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto;
i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalità di nessun paese, che risiedono in uno Stato membro e che sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro.
Articolo 5
Ai cittadini di nuovi paesi terzi già cittadini di paesi terzi che figuravano negli elenchi degli allegati I e II si applicano rispettivamente gli articoli 3 e 4 finché il Consiglio non decida altrimenti secondo la procedura prevista dalla pertinente disposizione del TFUE.
Articolo 6
Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'obbligo del visto di cui all'articolo 3 o all'esenzione da tale obbligo di cui all'articolo 4, per le seguenti categorie di persone:
i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali;
i membri degli equipaggi civili di aerei e navi nell'esercizio delle loro funzioni;
i membri degli equipaggi civili di navi che si recano a terra e che sono in possesso di un documento di identità per marittimi rilasciato ai sensi delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 108 del 13 maggio 1958 oppure n. 185 del 19 giugno 2003 o della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale del 9 aprile 1965 dell'Organizzazione marittima internazionale;
gli equipaggi e i membri delle missioni di soccorso o salvataggio in caso di catastrofe o incidente;
gli equipaggi civili di navi che operano in acque interne internazionali;
i titolari di documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali intergovernative di cui sia membro almeno uno Stato membro o da altre entità riconosciute dallo Stato membro interessato quale soggetti di diritto internazionale ai funzionari di tali organizzazioni o entità.
Uno Stato membro può dispensare dall'obbligo del visto di cui all'articolo 3:
gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I, che risiedono in un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II o in Svizzera e in Liechtenstein, quando tali allievi partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto;
i rifugiati statutari e gli apolidi, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è uno dei paesi terzi dell'allegato II;
i membri delle forze armate che si spostano nell'ambito della NATO e del Partenariato per la pace e titolari dei documenti d'identità e di missione previsti dalla convenzione tra gli Stati partecipanti all'organizzazione del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate del 19 giugno 1951;
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fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti dei rifugiati, del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono in Irlanda e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dall'Irlanda che è riconosciuto dallo Stato membro interessato.
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Articolo 7
L'applicazione, da parte di un paese terzo di cui all'allegato II, dell'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro comporta l'applicazione delle seguenti disposizioni:
entro trenta giorni dall'applicazione dell'obbligo del visto da parte del paese terzo lo Stato membro interessato ne dà notifica per iscritto al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Tale notifica:
precisa la data di applicazione dell'obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione;
contiene una circostanziata illustrazione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto con il paese terzo in questione, nonché tutte le informazioni pertinenti.
Le informazioni in merito a tale notifica sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e comprendono la data di applicazione dell'obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione.
Se il paese terzo decide di revocare l'obbligo del visto prima della scadenza del termine di cui al primo comma del presente punto, la notifica non è effettuata oppure è ritirata e le informazioni non sono pubblicate;
la Commissione, immediatamente dopo la data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e di concerto con lo Stato membro interessato, interviene presso le autorità del paese terzo in questione, in particolare nel settore politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell'introduzione dell'esenzione dall'obbligo del visto e ne informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio;
se entro novanta giorni dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e malgrado tutti gli interventi effettuati ai sensi della lettera b) il paese terzo non ha revocato l'obbligo del visto, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto per determinate categorie di cittadini di tale paese terzo. Se uno Stato membro avanza una tale richiesta, ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio;
la Commissione, nel valutare ulteriori interventi a norma delle lettere e), f) o h), tiene conto dell'esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto, degli interventi effettuati a norma della lettera b) e delle conseguenze della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri con il paese terzo in questione;
se il paese terzo interessato non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione, entro sei mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e successivamente ad intervalli non superiori a sei mesi in un arco di tempo complessivo che non può superare la data di decorrenza dell'atto delegato di cui alla lettera f) o la data alla quale sono sollevate obiezioni a tale atto:
adotta, su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato per un periodo massimo di sei mesi. Tale atto di esecuzione fissa, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli Stati membri. Quando adotta atti di esecuzione successivi, la Commissione può prorogare il periodo di tale sospensione di ulteriori periodi massimi di sei mesi e può modificare le categorie di cittadini del paese terzo in questione per le quali è sospesa l'esenzione dall'obbligo del visto.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, durante i periodi di sospensione tutte le categorie di cittadini del paese terzo di cui all'atto di esecuzione devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri; oppure
presenta al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, una relazione che valuta la situazione e precisa i motivi per cui ha deciso di non sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
Tale relazione tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, quali quelli di cui alla lettera d). Il Parlamento europeo e il Consiglio possono procedere a un dibattito politico sulla base di tale relazione;
se entro 24 mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), il paese terzo interessato non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10, un atto delegato che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per un periodo di dodici mesi per i cittadini di tale paese terzo. L'atto delegato fissa, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli Stati membri, e modifica di conseguenza l'allegato II. Tale modifica consiste nell'inserire, in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, una nota in calce in cui sia indicato che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione.
Dalla data di decorrenza della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato o qualora sia stata sollevata un'obiezione all'atto delegato a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, cessa di produrre effetti qualsiasi atto di esecuzione adottato a norma della lettera e) del presente articolo concernente tale paese terzo. Qualora la Commissione presenti una proposta legislativa conformemente alla lettera h), il periodo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto di cui al primo comma della presente lettera è prorogato di sei mesi. La nota in calce di cui a tale comma è modificata di conseguenza.
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, durante i periodi di tale sospensione i cittadini del paese terzo interessato dall'atto delegato devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri;
qualsiasi notifica successiva effettuata da un altro Stato membro a norma della lettera a) concernente il medesimo paese terzo durante il periodo di applicazione delle misure adottate a norma delle lettere e) o f) in relazione a detto paese terzo è inglobata nelle procedure in corso senza prorogare i termini o i periodi stabiliti in tali lettere;
se entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui alla lettera f) il paese terzo in questione non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione può presentare una proposta legislativa di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo dall'allegato II all'allegato I;
le procedure di cui alle lettere e), f) e h) non pregiudicano il diritto della Commissione di presentare in qualsiasi momento una proposta legislativa di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo interessato dall'allegato II all'allegato I;
qualora il paese terzo in questione revochi l'obbligo del visto, lo Stato membro interessato ne dà immediata notifica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La notifica è pubblicata senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Qualsiasi atto di esecuzione o atto delegato adottato a norma della lettera e) o f) concernente il paese terzo in questione cessa di produrre effetti sette giorni dopo la pubblicazione di cui al primo comma della presente lettera. Nel caso in cui il paese terzo in questione abbia introdotto un obbligo di visto per i cittadini di due o più Stati membri, l'atto di esecuzione o l'atto delegato concernente detto paese terzo cessa di produrre effetti sette giorni dopo la pubblicazione della notifica relativa all'ultimo Stato membro i cui cittadini erano sottoposti all'obbligo del visto da parte di tale paese terzo. La nota in calce di cui al primo comma, lettera f), è soppressa nel momento in cui l'atto delegato interessato cessa di produrre effetti. Le informazioni su tale cessazione degli effetti sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Nel caso in cui il paese terzo in questione revochi l'obbligo del visto senza che lo Stato membro interessato ne dia notifica a norma del primo comma della presente lettera, la Commissione procede senza indugio, di propria iniziativa, alla pubblicazione di cui allo stesso comma e si applica il secondo comma della presente lettera.
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Articolo 8
Il meccanismo di sospensione può essere attivato da una notifica di uno Stato membro alla Commissione in conformità dell’articolo 8 ter o sulla base dell’analisi condotta dalla Commissione stessa in conformità dell’articolo 8 quater.
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Articolo 8 bis
Il meccanismo di sospensione può essere attivato sulla base di uno dei motivi seguenti:
un aumento sostanziale del numero di cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II ai quali è stato rifiutato l’ingresso nel territorio di uno Stato membro o che soggiornano sul territorio di uno Stato membro senza averne il diritto;
un aumento sostanziale del numero di domande d’asilo presentate da cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II il cui tasso di riconoscimento è basso;
una diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione con un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II o altri casi di mancata cooperazione in materia di riammissione;
un rischio significativo o una minaccia imminente all’ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri collegati a un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, in particolare qualora derivi da uno dei fattori seguenti:
un aumento significativo dei reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo, suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti;
minacce ibride;
carenze sistemiche nel diritto o nelle procedure relativi alla sicurezza dei documenti;
l’attuazione, da parte di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, di un programma di cittadinanza per investitori nell’ambito del quale la cittadinanza è concessa a una persona, in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati, senza che tale persona abbia alcun legame effettivo con tale paese terzo;
il mancato allineamento della politica in materia di visti di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II alla politica in materia di visti dell’Unione, il quale, in particolare a causa della prossimità geografica del paese terzo all’Unione, potrebbe portare a un aumento sostanziale del numero di cittadini di altri paesi terzi, che dopo aver soggiornato o transitato nel territorio di quest’ultimo entrano irregolarmente nel territorio degli Stati membri;
in relazione ai paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II, a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l’Unione, il mancato rispetto da parte del paese terzo dei requisiti specifici basati sull’articolo 1 e utilizzati per valutare l’appropriatezza della concessione dell’esenzione dall’obbligo del visto ai propri cittadini;
un deterioramento delle relazioni esterne dell’Unione con un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II a causa di:
gravi violazioni, da parte di tale paese terzo, dei principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite;
gravi violazioni, da parte di tale paese terzo, delle libertà fondamentali o degli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani o dal diritto internazionale umanitario;
gravi violazioni, da parte di tale paese terzo, del diritto internazionale e delle norme giuridiche internazionali;
inosservanza, da parte di tale paese terzo, di decisioni e sentenze dei tribunali internazionali; oppure
atti ostili compiuti da tale paese terzo nei confronti dell’Unione o degli Stati membri al fine di destabilizzare o compromettere la società o le istituzioni che sono fondamentali per l’ordine pubblico e la sicurezza interna dell’Unione o degli Stati membri;
qualsiasi altro motivo di sospensione previsto da un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione e un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, limitatamente all’ambito di applicazione dell’accordo in questione.
Entro il 31 dicembre 2028, la Commissione valuta in che modo è stata attuata la soglia di cui al primo comma e presenta i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione si concentra, in particolare, sulla pertinenza della soglia ai fini del meccanismo di sospensione.
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), possono essere considerati altri casi di mancata cooperazione in materia di riammissione i seguenti:
il rifiuto o il mancato tempestivo esame delle domande di riammissione, compresa la mancata assistenza nell’identificazione dei cittadini di paesi terzi per i quali uno Stato membro ha presentato domanda di riammissione o la creazione in altro modo di ostacoli pratici persistenti all’esecuzione dei rimpatri;
il mancato tempestivo rilascio di documenti di viaggio ai fini del rimpatrio di cittadini di paesi terzi entro i termini specificati in un accordo di riammissione con un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II o la mancata accettazione dei documenti di viaggio europei rilasciati dopo la scadenza dei termini specificati in tale accordo di riammissione;
la denuncia o la sospensione dell’accordo di riammissione concluso tra un l’Unione e un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II.
Articolo 8 ter
La Commissione esamina senza indugi ogni notifica presentata a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, tenendo conto di quanto segue:
se sussistono circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) o i);
il numero di Stati membri interessati da tali circostanze;
le ripercussioni generali di tali circostanze sulla situazione migratoria nell’Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri o in possesso della Commissione;
le relazioni elaborate dalla guardia di frontiera e costiera europea, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, istituita dal regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), o dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), o da qualsiasi altra istituzione, organo o organismo dell’Unione o organizzazione internazionale competente, ove le circostanze dello specifico caso lo richiedano;
ogni indicazione fornita da uno Stato membro nella propria notifica in relazione a possibili misure a norma dell’articolo 8 sexies, paragrafo 1;
la questione generale dell’ordine pubblico e della sicurezza interna, di concerto con lo Stato membro interessato.
Articolo 8 quater
In particolare, la Commissione monitora inoltre se i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II, a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l’Unione, continuino a rispettare i requisiti specifici basati sull’articolo 1 e utilizzati per valutare l’appropriatezza di concedere ai loro cittadini l’esenzione dall’obbligo del visto.
Articolo 8 quinquies
Articolo 8 sexies
La Commissione adotta un atto di esecuzione che sospende per un periodo di 12 mesi l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo qualora:
abbia deciso, sulla base del proprio esame a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 5, o della propria analisi di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 2, che tali misure sono necessarie; o
una maggioranza semplice di Stati membri abbia notificato alla Commissione che sussistono le circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) o i).
Nell’adottare una decisione di cui alla lettera a), paragrafo 1, la Commissione:
collabora a stretto contatto con il paese terzo interessato per trovare soluzioni alternative di lungo periodo con riguardo alla circostanza o alle circostanze pertinenti che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1;
tiene conto del contesto politico, delle questioni economiche in gioco e delle conseguenze di una sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne complessive dell’Unione e degli Stati membri con il paese terzo interessato; e
tiene altresì conto delle conseguenze di una sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per la società civile del paese terzo interessato, in particolare qualora la situazione dei diritti umani in tale paese terzo si sia deteriorata.
La Commissione presenta un progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo al comitato di cui all’articolo 11, paragrafo 1:
entro un mese da quando:
ha ricevuto una notifica da parte di uno Stato membro a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 1;
ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio della propria analisi di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 2; o
ha ricevuto una notifica da parte di una maggioranza semplice di Stati membri riguardo alla sussistenza di circostanze che costituiscono motivi di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a), b), c), d), e), f) o i);
entro due mesi da quando ha ricevuto una notifica da parte di uno Stato membro a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 2.
Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo11, paragrafo 2. Il presidente del comitato previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, valuta la possibilità di abbreviare il termine per la convocazione di una riunione del comitato di cui all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011, e di ricorrere alla procedura scritta di cui all’articolo 3, paragrafo 5, di tale regolamento.
Articolo 8 septies
L’articolo 8 sexies, paragrafo 7, si applica mutatis mutandis.
Le relazioni di cui al primo comma possono essere accompagnate da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento intesa a spostare dall’allegato II all’allegato I il riferimento al paese terzo interessato. In tal caso, la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell’articolo 10 al fine di modificare l’allegato II per prorogare il periodo di sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto stabilito dall’atto delegato adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo fino all’entrata in vigore della modifica intesa a spostare all’allegato I il riferimento al paese terzo interessato. Tale proroga non supera il periodo di 24 mesi. La nota in calce che accompagna il riferimento è modificata di conseguenza.
Se, a causa del carattere persistente delle circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda il mancato rispetto di requisiti specifici in materia di relazioni esterne o diritti fondamentali, o delle circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera h), un atto delegato adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo è stato applicato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo ai cittadini di un paese terzo titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali, la Commissione può indicare nella relazione relativa a tale atto delegato la necessità di adottare un ulteriore atto delegato al fine di prorogare il periodo di sospensione per un periodo aggiuntivo di 24 mesi. In tal caso, il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano mutatis mutandis.
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Articolo 9
Articolo 10
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Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.
Articolo 14
Il regolamento (CE) n. 539/2001 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato IV.
Articolo 15
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
ELENCO DEI PAESI TERZI I CUI CITTADINI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL VISTO ALL'ATTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE
1. STATI
Afghanistan
Armenia
Angola
Azerbaigian
Bangladesh
Burkina Faso
Bahrein
Burundi
Benin
Bolivia
Bhutan
Botswana
Bielorussia
Belize
Repubblica democratica del Congo
Repubblica centrafricana
Congo
Costa d'Avorio
Camerun
Cina
Cuba
Capo Verde
Gibuti
Repubblica dominicana
Algeria
Ecuador
Egitto
Eritrea
Eswatini
Etiopia
Figi
Gabon
Ghana
Gambia
Guinea
Guinea equatoriale
Guinea Bissau
Guyana
Haiti
Indonesia
India
Iran
Iraq
Giamaica
Giordania
Kenya
Kirghizistan
Cambogia
Comore
Corea del Nord
Kuwait
Kazakstan
Laos
Libano
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Libia
Marocco
Madagascar
Mali
Myanmar/Birmania
Mongolia
Mauritania
Maldive
Malawi
Mozambico
Namibia
Niger
Nigeria
Nepal
Oman
Paua Nuova Guinea
Filippine
Pakistan
Qatar
Russia
Ruanda
Arabia Saudita
Sudan
Sierra Leone
Senegal
Somalia
Suriname
Sud Sudan
São Tomé e Príncipe
Siria
Chad
Togo
Thailandia
Tagikistan
Turkmenistan
Tunisia
Turchia
Tanzania
Uganda
Uzbekistan
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Vanuatu
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Vietnam
Yemen
Sudafrica
Zambia
Zimbabwe
2. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO
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ALLEGATO II
ELENCO DEI PAESI TERZI I CUI CITTADINI SONO ESENTI DALL'OBBLIGO DEL VISTO ALL'ATTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI PER SOGGIORNI LA CUI DURATA GLOBALE NON SIA SUPERIORE A 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI
1. STATI
ex Repubblica iugoslava di Macedonia ( 6 )
Andorra
Emirati arabi uniti ( 7 )
Antigua e Barbuda
Albania (6)
Argentina
Australia
Bosnia-Erzegovina (6)
Barbados
Brunei
Brasile
Bahama
Canada
Cile
Colombia
Costa Rica
Dominica (7)
Micronesia (7)
Grenada (7)
Georgia ( 8 )
Guatemala
Honduras
Israele
Giappone
Kiribati (7)
Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis
Corea del Sud
Santa Lucia (7)
Monaco
Moldova ( 9 )
Montenegro ( 10 )
Isole Marshall ( 11 )
Maurizio
Messico
Malesia
Nicaragua
Nauru (11)
Nuova Zelanda
Panama
Perù (11)
Palau (11)
Paraguay
▼M5
Serbia [compresi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)] ( 12 )
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Isole Salomone
Seicelle
Singapore
San Marino
El Salvador
Timor Leste (11)
Tonga (11)
Trinidad e Tobago
Tuvalu (11)
Ucraina ( 13 )
▼M1
Regno Unito (esclusi i cittadini britannici di cui alla parte 3)
▼B
Stati Uniti
Uruguay
Santa Sede
Saint Vincent e Grenadine (11)
Venezuela
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Samoa
2. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
RAS di Hong Kong ( 14 )
RAS di Macao ( 15 )
3. ►M1 CITTADINI BRITANNICI CHE NON SONO «CITIZENS» BRITANNICI ◄
British nationals (Overseas)
British overseas territories citizens (BOTC) ►M1 Tali territori comprendono: Anguilla, Bermuda, Gibilterra ( 16 ), Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Georgia del sud e Sandwich australi, Isole Pitcairn, Sant'Elena, Ascension e Tristan da Cunha, Isole Turks e Caicos e Isole Vergini britanniche, Territorio Antartico britannico e Territorio britannico dell'Oceano Indiano. ◄
British overseas citizens (BOC)
British protected persons (BPP)
British subjects (BS).
4. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO
Taiwan ( 17 )
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Kosovo ( 18 ) ( 19 ) ( 20 )
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ALLEGATO III
REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE
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Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1) |
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Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1) |
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Regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10) |
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Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 18, lettera B |
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Regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) |
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Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1) |
limitatamente all'articolo 1, paragrafo 1, undicesimo trattino, con riferimento al regolamento (CE) n. 539/2001 e al punto 11(B)(3) dell'allegato |
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Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23) |
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Regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1) |
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Regolamento (UE) n. 1091/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 329 del 14.12.2010, pag. 1) |
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Regolamento (UE) n. 1211/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 6) |
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Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1) |
limitatamente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera k), quarto trattino e al punto 13(B)(2) dell'allegato |
|
Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1) |
limitatamente all'articolo 4 |
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Regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 74) |
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Regolamento (UE) n. 259/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 8.4.2014, pag. 9) |
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Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67) |
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Regolamento (UE) 2017/371 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 61 dell'8.3.2017, pag. 1) |
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Regolamento (UE) 2017/372 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 61 dell'8.3.2017, pag. 7) |
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Regolamento (UE) 2017/850 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2017, pag. 1) |
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ALLEGATO IV
TAVOLA DI CONCORDANZA
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Regolamento (CE) n. 539/2001 |
Presente regolamento |
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Articolo -1 |
Articolo 1 |
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Articolo 1, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 3, paragrafo 1 |
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Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 2 |
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Articolo 1, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1 |
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Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, parole introduttive |
Articolo 4, paragrafo 2, parole introduttive |
|
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) |
|
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) |
|
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c) |
|
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 5 |
|
Articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 7 |
|
Articolo 1 bis, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo1 bis, paragrafo 2 bis |
Articolo 8, paragrafo 3 |
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Articolo1 bis, paragrafo 2 ter |
Articolo 8, paragrafo 4 |
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Articolo1 bis, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 5 |
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Articolo1 bis, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 6 |
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Articolo1 bis, paragrafo 5 |
Articolo 8, paragrafo 7 |
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Articolo1 bis, paragrafo 6 |
Articolo 8, paragrafo 8 |
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Articolo 1 ter |
Articolo 9, paragrafo 1 |
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Articolo 1 quater |
Articolo 9, paragrafo 2 |
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Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Articolo 4 |
Articolo 6 |
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Articolo 4 bis |
Articolo 11 |
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Articolo 4ter, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
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Articolo 4ter, paragrafo 2 bis |
Articolo 10, paragrafo 3 |
|
Articolo 4ter, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
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Articolo 4ter, paragrafo 3 bis |
Articolo 10, paragrafo 5 |
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Articolo 4ter, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 6 |
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Articolo 4ter, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 7 |
|
Articolo 4ter, paragrafo 6 |
Articolo 10, paragrafo 8 |
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Articolo 5 |
Articolo 12 |
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Articolo 6 |
Articolo 13 |
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Articolo 7 |
Articolo 14 |
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Articolo 8 |
Articolo 15 |
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Allegato I |
Allegato I |
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Allegato II |
Allegato II |
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Allegato III |
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Allegato IV |
Testo riprodotto dal repository dell'Ufficio delle pubblicazioni UE (consolidato 2025-12-30). Fa fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale.