⌂ Patto UE Reg. 2021/1148
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REGOLAMENTO (UE) 2021/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2021

che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («Strumento») nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere («Fondo») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento istituisce il Fondo unitamente al regolamento (UE) 2021/1077 per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento stabilisce l’obiettivo strategico dello Strumento, gli obiettivi specifici dello Strumento e le misure intese ad attuare tali obiettivi specifici, il bilancio per il periodo tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione del finanziamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«valico di frontiera»: ogni valico di frontiera quale definito all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2016/399;

2) 

«gestione europea integrata delle frontiere»: la gestione europea integrata delle frontiere di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1896;

3) 

«frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 e le frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;

4) 

«sezione di frontiera esterna»: la sezione di frontiera esterna quale definita all’articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1896;

5) 

«punto di crisi» (hotspot): un punto di crisi quale definito all’articolo 2, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1896;

6) 

«frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi»:

a) 

il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità del suo atto di adesione ma per il quale non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza ad applicare tale acquis in misura integrale;

b) 

il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l’acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza ad applicare tale acquis in misura integrale;

7) 

«situazione di emergenza»: una situazione derivante da un’urgente ed eccezionale pressione, in cui si è verificato, si verifica o si prevede che si verifichi un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri o in cui episodi connessi all’immigrazione illegale o alla criminalità transfrontaliera si verificano alle frontiere esterne di uno o più Stati membri e hanno un impatto decisivo sulla sicurezza delle frontiere al punto di rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, o qualsiasi altra situazione per la quale sia stato debitamente dimostrato che è necessaria un’azione immediata alle frontiere esterne nell’ambito degli obiettivi dello Strumento;

8) 

«azioni specifiche»: progetti transnazionali o nazionali che apportano un valore aggiunto dell’Unione in conformità degli obiettivi dello Strumento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione aggiuntiva per i rispettivi programmi;

9) 

«sostegno operativo»: la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione;

10) 

«azioni dell’Unione»: progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione attuati in conformità degli obiettivi dello Strumento;

▼M1

11) 

«azione di solidarietà»: un’azione il cui ambito di applicazione è definito all’articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo del Consiglio ( 1 ), finanziata dai contributi finanziari forniti dagli Stati membri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, di tale regolamento.

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Articolo 3

Obiettivi dello Strumento

1.  
Nell’ambito del Fondo, l’obiettivo strategico dello Strumento è garantire una solida ed efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di sicurezza interna nell’Unione tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone al suo interno, nel pieno rispetto del pertinente acquis dell’Unione e degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.
2.  

Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, lo Strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a) 

sostenere un’efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell’ambito della responsabilità condivisa dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori:

b) 

sostenere la politica comune in materia di visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio dei visti e facilitare i viaggi legittimi, contribuendo nel contempo a prevenire il rischio migratorio in termini di migrazione e sicurezza.

3.  
Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, lo Strumento è attuato mediante le misure di attuazione elencate all’allegato II.

Articolo 4

Non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali

Le azioni finanziate nell’ambito dello Strumento sono attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dall’acquis dell’Unione e dalla Carta nonché degli obblighi internazionali dell’Unione in materia di diritti fondamentali, garantendo in particolare l’osservanza dei principi di non discriminazione e di non respingimento.

Articolo 5

Ambito di applicazione del sostegno

1.  
Nell’ambito dei suoi obiettivi e in conformità delle misure di attuazione elencate all’allegato II, lo Strumento sostiene in particolare le azioni elencate nell’allegato III.

Per far fronte a circostanze impreviste o nuove, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’elenco delle azioni di cui all’allegato III, al fine di aggiungere nuove azioni.

2.  
Per conseguire i suoi obiettivi, lo Strumento può sostenere, in linea con le priorità dell’Unione, azioni di cui all’allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità dell’articolo 20.
3.  

Per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, la Commissione e gli Stati membri, insieme al servizio europeo per l’azione esterna, assicurano, conformemente alle rispettive competenze, il coordinamento con le politiche, le strategie e gli strumenti pertinenti dell’Unione. Provvedono in particolare affinché le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:

a) 

siano svolte in sinergia e coerenza con altre azioni esterne dell’Unione sostenute da altri strumenti dell’Unione;

b) 

siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;

c) 

siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo; e

d) 

servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione.

4.  

Le seguenti azioni non sono ammissibili:

a) 

le azioni di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato III alle frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;

b) 

le azioni relative al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2016/399;

c) 

le azioni la cui finalità principale è il controllo doganale.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, nelle situazioni di emergenza le azioni ivi indicate possono essere considerate ammissibili.

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

SEZIONE 1

Disposizioni comuni

Articolo 6

Principi generali

1.  
Il sostegno fornito nel quadro dello Strumento integra l’intervento nazionale, regionale e locale e mira ad apportare valore aggiunto dell’Unione al conseguimento degli obiettivi dello Strumento.
2.  
La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro dello Strumento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti azioni, politiche e priorità dell’Unione e sia complementare al sostegno fornito nel quadro di altri strumenti dell’Unione.
3.  
Lo Strumento è attuato in regime di gestione diretta, concorrente o indiretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.

Articolo 7

Dotazione di bilancio

1.  
La dotazione finanziaria per l’attuazione dello Strumento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 5 241 000 000 EUR a prezzi correnti.
2.  
In conseguenza dell’adeguamento specifico dei programmi previsto dall’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è maggiorato di una dotazione aggiuntiva pari a 1 000 000 000 EUR a prezzi costanti 2018, come specificato all’allegato II di detto regolamento.
3.  

La dotazione finanziaria è così utilizzata:

a) 

3 668 000 000 EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri, di cui 200 568 000 EUR sono stanziati per il regime di transito speciale di cui all’articolo 17;

b) 

1 573 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico di cui all’articolo 8.

4.  
La dotazione aggiuntiva di cui al paragrafo 2 è assegnata allo strumento tematico di cui all’articolo 8.
5.  
Su iniziativa della Commissione, fino allo 0,52 % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060 per l’attuazione dello Strumento.
6.  
Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono adottate intese per specificare la natura e le modalità della partecipazione allo Strumento da parte dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. Non appena possibile dopo la notifica, da parte del paese interessato, della decisione di accettare il contenuto dello Strumento e di dare attuazione ad esso nel proprio ordinamento giuridico interno, a norma del pertinente accordo di associazione, la Commissione presenta una raccomandazione al Consiglio per l’avvio di negoziati su tali accordi a norma dell’articolo 218, paragrafo 3, TFUE. Non appena ricevuta la raccomandazione, il Consiglio delibera senza ritardo per decidere di autorizzare l’avvio di tali negoziati. I contributi finanziari provenienti da tali paesi si aggiungono alle risorse complessive disponibili a titolo della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.
7.  
A norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, fino al 5 % della dotazione iniziale a uno Stato membro, proveniente da uno qualsiasi dei fondi nell’ambito di tale regolamento in regime di gestione concorrente, può essere trasferito allo Strumento in regime di gestione diretta o indiretta su richiesta di tale Stato membro. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 8

Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

1.  
L’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), è stanziato in maniera flessibile mediante uno strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. Data la natura interna dello Strumento, lo strumento tematico serve principalmente la politica interna dell’Unione in linea con gli obiettivi specifici indicati all’articolo 3, paragrafo 2.

I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le sue componenti, che sono:

a) 

le azioni specifiche;

b) 

le azioni dell’Unione; e

c) 

l’assistenza emergenziale di cui all’articolo 25.

L’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060 riceve sostegno anche dall’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento.

2.  
I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto dell’Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell’Unione di cui all’allegato II, compresa la necessità di proteggere le frontiere esterne e di prevenire e individuare la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e l’immigrazione irregolare, nonché di gestire efficacemente i flussi migratori e sostenere la politica comune in materia di visti.

I finanziamenti di cui al presente paragrafo, primo comma, ad eccezione di quelli utilizzati per l’assistenza emergenziale a norma dell’articolo 25, sostengono unicamente le azioni elencate all’allegato III.

3.  
La Commissione avvia un dialogo con le organizzazioni della società civile e le reti pertinenti, in particolare al fine di preparare e valutare i programmi di lavoro per le azioni dell’Unione finanziate nell’ambito dello Strumento.
4.  
Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono erogati agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione garantisce che non siano selezionati progetti oggetto di un parere motivato emesso dalla Commissione a norma dell’articolo 258 TFUE relativo a procedure di infrazione che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o l’esecuzione dei progetti.
5.  
Ai fini dell’articolo 23 e dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, gli Stati membri interessati garantiscono e la Commissione si assicura che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato emesso dalla Commissione relativo a procedure di infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o l’esecuzione delle azioni.
6.  
La Commissione stabilisce l’importo totale da mettere a disposizione dello strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione.
7.  
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni di finanziamento di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e possono riguardare una o più componenti dello strumento tematico di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del presente regolamento.
8.  
La Commissione garantisce che la distribuzione delle risorse tra gli obiettivi specifici indicati all’articolo 3, paragrafo 2, sia equa e trasparente. La Commissione riferisce in merito all’utilizzo e alla distribuzione dello strumento tematico tra le componenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, compreso il sostegno fornito ad azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell’ambito delle azioni dell’Unione.
9.  
A seguito dell’adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 7, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi degli Stati membri.

SEZIONE 2

Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente

Articolo 9

Ambito di applicazione

1.  
La presente sezione si applica all’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e alle risorse aggiuntive da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione di finanziamento riguardante lo strumento tematico di cui all’articolo 8.
2.  
Il sostegno nell’ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente in conformità dell’articolo 63 del regolamento finanziario e del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 10

Risorse di bilancio

1.  

L’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), è stanziato per i programmi degli Stati membri indicativamente come segue:

a) 

3 057 000 000 EUR conformemente all’allegato I;

b) 

611 000 000 EUR per l’adeguamento delle dotazioni ai programmi degli Stati membri di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

2.  
Qualora l’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non sia stanziato per intero, l’importo residuo può essere aggiunto all’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b).

▼M1

3.  
Il sostegno fornito nell’ambito del presente regolamento può essere finanziato, ai fini di azioni di solidarietà, mediante contributi degli Stati membri e di altri donatori pubblici o privati come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

▼B

Articolo 11

Prefinanziamento

1.  

Conformemente all’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento per lo Strumento è versato in frazioni annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come segue:

a) 

2021: 4 %;

b) 

2022: 3 %;

c) 

2023: 5 %;

d) 

2024: 5 %;

e) 

2025: 5 %;

f) 

2026: 5 %.

2.  
Se un programma di uno Stato membro è adottato dopo il 1o luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell’anno di adozione.

Articolo 12

Tassi di cofinanziamento

1.  
Il contributo a carico del bilancio dell’Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili per un progetto.
2.  
Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell’ambito di azioni specifiche.
3.  
Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all’allegato IV.
4.  
Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per il sostegno operativo, compreso il regime di transito speciale di cui all’articolo 17.
5.  
Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili in conformità dell’articolo 85, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
6.  
Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza emergenziale di cui all’articolo 25.
7.  
Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, entro i limiti di cui all’articolo 36, paragrafo 5, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060.

▼M1

7 bis.  
Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per le azioni di solidarietà.

▼B

8.  
La decisione della Commissione che approva il programma di uno Stato membro fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno dello Strumento per le tipologie di azione coperte dal contributo di cui ai paragrafi da 1 a 7.
9.  

La decisione della Commissione che approva il programma di uno Stato membro indica per ciascuna tipologia di azione se il tasso di cofinanziamento è applicato in relazione:

a) 

al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato; o

b) 

solo al contributo pubblico.

Articolo 13

Programmi degli Stati membri

1.  
Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nei propri programmi siano coerenti con le priorità e le sfide dell’Unione nei settori della gestione delle frontiere e della politica dei visti, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell’Unione e con gli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti. Nel definire le priorità dei loro programmi gli Stati membri garantiscono che questi tengano conto in modo adeguato delle misure di attuazione elencate all’allegato II.

Data la natura interna dello Strumento, i programmi degli Stati membri servono principalmente la politica interna dell’Unione in conformità degli obiettivi specifici indicati all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

La Commissione valuta i programmi degli Stati membri in conformità dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060.

2.  
Nell’ambito delle risorse stanziate all’articolo 10, paragrafo 1, e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, ogni Stato membro assegna nel proprio programma almeno il 10 % delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, all’obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b).
3.  
Gli Stati membri possono stanziare meno della percentuale minima di cui al paragrafo 2 unicamente qualora motivino in maniera dettagliata la scelta nel loro programma spiegando i motivi per cui l’assegnazione di risorse inferiori a tale soglia non pregiudichi il conseguimento dell’obiettivo pertinente.
4.  
La Commissione garantisce che le conoscenze e le competenze delle pertinenti agenzie decentrate, in particolare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, eu-LISA e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio ( 2 ), siano prese in considerazione per le materie di loro competenza, in una fase iniziale e in modo tempestivo, nello sviluppo dei programmi degli Stati membri.
5.  
La Commissione consulta l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sulle azioni rientranti nel sostegno operativo al fine di garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e quelle degli Stati membri per quanto riguarda la gestione delle frontiere, al fine di evitare il doppio finanziamento e garantire efficienza sotto il profilo dei costi. Ove necessario, la Commissione consulta eu-LISA in merito alle azioni incluse nel sostegno operativo per le quali eu-LISA dispone di competenze specifiche conformemente al suo mandato.
6.  
Se del caso, la Commissione può coinvolgere le agenzie decentrate competenti, compresi quelli di cui al paragrafo 4, nei compiti di sorveglianza e valutazione specificati alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno dello Strumento siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione.
7.  
A seguito dell’adozione di raccomandazioni nel quadro del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 e della formulazione di raccomandazioni nel quadro dello svolgimento di valutazioni delle vulnerabilità a norma del regolamento (UE) 2019/1896, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione, l’approccio più adeguato per attuare queste raccomandazioni con il sostegno dello Strumento.
8.  
La Commissione, se del caso, coinvolge l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel processo d’esame dell’approccio più adeguato per attuare le raccomandazioni di cui al paragrafo 7 con il sostegno dello Strumento. In tale contesto, la Commissione, se del caso, può avvalersi delle competenze di altre agenzie dell’Unione in merito a questioni specifiche che rientrano nella loro sfera di competenza.
9.  
Nell’attuare il paragrafo 7 lo Stato membro interessato rende prioritaria per il suo programma l’attuazione di misure volte a rimediare alle carenze riscontrate, in particolare quelle volte a rimediare a carenze gravi e a valutazioni di non conformità.
10.  
Se necessario, il programma dello Stato membro in questione è modificato in conformità dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060 per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo.
11.  
In cooperazione e in consultazione con la Commissione e con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in funziona dei suoi settori di competenza, lo Stato membro interessato può riassegnare risorse stanziate nell’ambito del suo programma, comprese quelle programmate per il sostegno operativo, per conformarsi alle raccomandazioni di cui al paragrafo 7 nel caso in cui tali raccomandazioni abbiano implicazioni finanziarie.
12.  
Lo Stato membro che decida di attuare un progetto sostenuto dallo Strumento con un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell’approvazione del progetto.
13.  
Lo Stato membro che decida di attuare un’azione con un paese terzo, in un paese terzo o in relazione a un paese terzo, con il sostegno dello Strumento, in materia di sorveglianza, individuazione, identificazione, localizzazione, prevenzione e intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere al fine di individuare, prevenire e combattere l’immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera o di contribuire alla protezione e a salvare la vita dei migranti garantisce di aver notificato alla Commissione ogni accordo di cooperazione bilaterale o multilaterale con tale paese terzo conformemente all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896.
14.  

Per quanto riguarda le attrezzature, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi TIC necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro, incluse le operazioni di ricerca e soccorso, e acquistati con il sostegno dello Strumento:

a) 

al momento di avviare le procedure di acquisto delle attrezzature e dei sistemi TIC che dovranno essere sviluppati con il sostegno dello Strumento, gli Stati membri assicurano che siano rispettate le norme stabilite in conformità degli articoli 16 e 64 del regolamento (UE) 2019/1896;

b) 

tutte le attrezzature operative su larga scala per la gestione delle frontiere, come i mezzi di trasporto e di sorveglianza aerei e marittimi, acquistate dagli Stati membri sono registrate nel parco attrezzature tecniche dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di rendere tali attrezzature disponibili conformemente all’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1896;

c) 

possono inoltre essere utilizzati nei seguenti settori complementari: controllo doganale, operazioni marittime di carattere multifunzionale e ai fini del conseguimento degli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione;

d) 

onde sostenere una pianificazione coerente di sviluppo delle capacità per la guardia di frontiera e costiera europea e il possibile ricorso ad appalti congiunti, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell’ambito della rendicontazione richiesta a norma dell’articolo 29, la pianificazione pluriennale disponibile per le attrezzature di cui è previsto l’acquisto nell’ambito dello Strumento e la Commissione trasmette tali informazioni all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Le attrezzature e i sistemi TIC di cui al primo comma sono ammissibili al sostegno finanziario a titolo del presente Strumento se è rispettato il requisito di cui alla lettera a) del primo comma.

Ai fini della lettera c) del primo comma, le attrezzature e i sistemi TIC restano disponibili e utilizzabili per attività di controllo alle frontiere efficaci e sicure. L’uso di attrezzature nei settori complementari di cui alla lettera c) del primo comma non supera il 30 % del periodo totale di utilizzo di tali attrezzature. I sistemi TIC sviluppati ai fini della lettera c) del primo comma forniscono dati e servizi ai sistemi di gestione delle frontiere a livello nazionale o dell’Unione. Nella relazione annuale in materia di performance gli Stati membri informano la Commissione di eventuali usi multipli di cui alla lettera c) del primo comma e del luogo di utilizzo delle attrezzature multifunzionali e dei sistemi TIC.

15.  
Nel condurre azioni nell’ambito dello Strumento, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai loro obblighi internazionali in materia di operazioni di ricerca e soccorso in mare. Le attrezzature e i sistemi TIC di cui al paragrafo 14, primo comma, lettere da a) a d), possono essere utilizzati per affrontare operazioni di ricerca e soccorso in situazioni che si presentino durante un’operazione di sorveglianza delle frontiere in mare.
16.  
La formazione in materia di gestione delle frontiere realizzata con il sostegno dello Strumento si basa sui pertinenti standard comuni europei, armonizzati e di qualità, in materia di formazione e di istruzione per le guardie di frontiera e costiere, in particolare il programma comune di base di cui all’articolo 62, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896.
17.  
Nei loro programmi, gli Stati membri perseguono in particolare le azioni elencate nell’allegato IV. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove e per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati di cui all’allegato IV.
18.  
La programmazione di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 1 dell’allegato VI del presente regolamento e comprende una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento nell’ambito di ciascun obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 14

Revisione intermedia

1.  
Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all’allegato I, punto 1, lettera c), e punti da 2 a 10. Tale assegnazione è basata sui più recenti dati statistici disponibili per i criteri di cui al punto 1, lettera c), e ai punti da 2 a 10 dell’allegato I. Il finanziamento ha effetto a decorrere dal 1o gennaio 2025.
2.  
Qualora almeno il 10 % della dotazione iniziale di un programma di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento non sia stato oggetto di domande di pagamento intermedio presentate conformemente all’articolo 91 del regolamento (UE) 2021/1060, lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere la dotazione aggiuntiva per il rispettivo programma di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.
3.  
Nell’assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico di cui all’articolo 8 del presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2025, la Commissione tiene conto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1060 e delle lacune individuate nell’attuazione.

Articolo 15

Azioni specifiche

1.  
Uno Stato membro può ricevere finanziamenti per azioni specifiche in aggiunta alla sua dotazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, purché tali finanziamenti siano successivamente destinati come tali nel suo programma e siano usati per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dello Strumento.
2.  
I finanziamenti per le azioni specifiche non possono essere usati per altre azioni del programma degli Stati membri, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma degli Stati membri.

Articolo 16

Sostegno operativo

1.  
Uno Stato membro può utilizzare fino al 33 % dell’importo stanziato per il suo programma nell’ambito dello Strumento per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione.
2.  
Quando utilizzano il sostegno operativo, gli Stati membri si conformano al pertinente acquis dell’Unione.
3.  
Gli Stati membri illustrano, nel programma e nelle relazioni annuale in materia di performance di cui all’articolo 29, in che modo l’uso del sostegno operativo contribuirà al conseguimento degli obiettivi dello Strumento. Prima dell’approvazione del programma degli Stati membri, e previa consultazione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e, se del caso, di eu-LISA nell’ambito di competenza di tali agenzie a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l’intenzione di usare il sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili in esito alle valutazioni Schengen e alle valutazioni delle vulnerabilità, comprese le raccomandazioni a seguito di valutazioni Schengen e di valutazioni della vulnerabilità.
4.  
Fermo restando l’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), il sostegno operativo riguarda le spese coperte dalle spese stabilite nell’allegato VII.
5.  
Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’allegato VII in relazione alle spese ammissibili al sostegno operativo.

Articolo 17

Sostegno operativo per il regime di transito speciale

1.  
Lo Strumento prevede un sostegno per coprire i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l’attuazione del regime di transito agevolato in conformità dei regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio.
2.  
Le risorse assegnate alla Lituania per il regime di transito speciale a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare per la Lituania, anche per investimenti in infrastrutture, in conformità delle spese ammissibili al sostegno operativo nell’ambito del suo programma di cui all’allegato VII.
3.  
In deroga all’articolo 16, paragrafo 1, la Lituania può utilizzare gli importi ad essa assegnati conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), per finanziare il sostegno operativo in aggiunta all’importo di cui all’articolo 16, paragrafo 1.
4.  
La Commissione e la Lituania riesaminano l’applicazione del presente articolo qualora subentrino cambiamenti tali da incidere sull’esistenza o sul funzionamento del regime di transito speciale.
5.  
In seguito a una richiesta motivata da parte della Lituania, le risorse assegnate per il regime di transito speciale di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), sono riesaminate e, se necessario, adeguate prima dell’adozione dell’ultimo programma di lavoro per lo strumento tematico di cui all’articolo 8, nei limiti delle risorse di bilancio di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), attraverso lo strumento tematico di cui all’articolo 8.

Articolo 18

Verifiche di gestione e audit dei progetti realizzati da organizzazioni internazionali

1.  
Il presente articolo si applica alle organizzazioni internazionali o loro agenzie di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario i cui sistemi, norme e procedure sono stati valutati positivamente dalla Commissione a norma dell’articolo 154, paragrafi 4 e 7, di detto regolamento ai fini dell’esecuzione indiretta di sovvenzioni finanziate a titolo del bilancio dell’Unione («organizzazioni internazionali»).
2.  
Fatti salvi l’articolo 83, primo comma, lettera a) del regolamento (UE) 2021/1060 e l’articolo 129 del regolamento finanziario, se l’organizzazione internazionale è un beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060, l’autorità di gestione non è tenuta ad effettuare le verifiche di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, a condizione che l’organizzazione internazionale trasmetta all’autorità di gestione i documenti di cui all’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.
3.  
Fatto salvo l’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario, la dichiarazione di gestione che l’organizzazione internazionale deve presentare conferma che il progetto rispetta il diritto applicabile e le condizioni per il suo sostegno.
4.  

Inoltre, se i costi devono essere rimborsati a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di gestione che l’organizzazione internazionale deve presentare conferma che:

a) 

le fatture e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario sono state verificate;

b) 

le registrazioni contabili o i codici contabili tenuti dal beneficiario per le operazioni collegate alle spese dichiarate all’autorità di gestione sono stati verificati.

5.  
Se i costi devono essere rimborsati a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), c) o d), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di gestione presentata dall’organizzazione internazionale deve presentare conferma che sono state rispettate le condizioni per il rimborso delle spese.
6.  
I documenti di cui all’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento finanziario sono forniti all’autorità di gestione unitamente a ciascuna domanda di pagamento presentata dal beneficiario.
7.  
Ogni anno, entro il 15 ottobre, il beneficiario presenta i conti all’autorità di gestione. I conti sono corredati del parere di un organismo di audit indipendente, elaborato conformemente a principi di audit riconosciuti a livello internazionale. Detto parere accerta se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e sono efficaci in termini di costi e se le operazioni sottostanti sono legittime e regolari. Il parere riferisce altresì se l’esercizio di audit mette in dubbio le asserzioni contenute nelle dichiarazioni di gestione presentate dall’organizzazione internazionale, comprese le informazioni sui sospetti di frode. Il parere fornisce la garanzia che le spese incluse nelle domande di pagamento presentate dall’organizzazione internazionale all’autorità di gestione sono legali e regolari.
8.  
Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori audit di cui all’articolo 127 del regolamento finanziario, l’autorità di gestione redige la dichiarazione di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2021/1060. L’autorità di gestione vi procede sulla base dei documenti forniti dall’organizzazione internazionale a norma dei paragrafi da 2 a 5 e del paragrafo 7 del presente articolo, anziché basarsi sulle verifiche di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, di tale regolamento.
9.  
Il documento che specifica le condizioni per il sostegno di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 comprende i requisiti di cui al presente articolo.
10.  

Il paragrafo 2 non si applica e, di conseguenza, l’autorità di gestione è tenuta ad effettuare delle verifiche di gestione se:

a) 

tale autorità di gestione individua un rischio specifico di irregolarità o un’indicazione di frode in relazione a un progetto avviato o attuato dall’organizzazione internazionale;

b) 

l’organizzazione internazionale non presenta a tale autorità di gestione i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e al paragrafo 7; o

c) 

i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e al paragrafo 7 presentati dall’organizzazione internazionale sono incompleti.

11.  
Se un progetto in cui un’organizzazione internazionale è un beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060 fa parte di un campione di cui all’articolo 79 dello stesso, l’autorità di audit può svolgere il proprio lavoro sulla base di un sottocampione di operazioni relative a tale progetto. Se nel sottocampione sono riscontrati errori, l’autorità di audit, se del caso, può chiedere al revisore dell’organizzazione internazionale di valutare l’intera portata e l’importo totale degli errori in tale progetto.

SEZIONE 3

Sostegno e attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

Articolo 19

Ambito di applicazione

La Commissione dà attuazione al sostegno di cui alla presente sezione direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma.

Articolo 20

Soggetti ammissibili

1.  

Sono ammissibili al finanziamento dell’Unione i seguenti soggetti:

a) 

i soggetti giuridici stabiliti:

i) 

in uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

ii) 

in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;

b) 

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti ai fini dello Strumento.

2.  
Non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione le persone fisiche.
3.  
I soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), partecipano nell’ambito di un consorzio costituito da almeno due soggetti indipendenti, di cui almeno uno è stabilito in uno Stato membro.

I soggetti che partecipano nell’ambito di un consorzio di cui al primo comma del presente paragrafo garantiscono che le azioni a cui partecipano rispettino i principi sanciti dalla Carta e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dello Strumento.

Articolo 21

Azioni dell’Unione

1.  
Su iniziativa della Commissione, lo Strumento può essere utilizzato per finanziare azioni dell’Unione relative agli obiettivi dello Strumento conformemente all’allegato III.
2.  
Le azioni dell’Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.
3.  
Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
4.  
I membri del comitato di valutazione che valuta le proposte, di cui all’articolo 150 del regolamento finanziario, possono essere esperti esterni.
5.  
I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applica l’articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

Articolo 22

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

In conformità dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, lo Strumento può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione a un tasso di finanziamento del 100 %.

Articolo 23

Audit

Gli audit sull’uso del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, degli organi o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 24

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.  
I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. È garantita la visibilità dei finanziamenti dell’Unione e sono fornite informazioni, eccetto in casi debitamente giustificati in cui non sia possibile o appropriata esporre pubblicamente tali informazioni o la divulgazione di tali informazioni sia soggetta a restrizioni per legge, in particolare per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell’Unione, i destinatari di tali finanziamenti fanno riferimento all’origine di tali finanziamenti quando comunicano pubblicamente in merito alle azioni in questione ed espongono l’emblema dell’Unione.
2.  
Al fine di raggiungere il più ampio pubblico possibile, la Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo Strumento, sulle azioni svolte a titolo dello Strumento e sui risultati ottenuti.

Le risorse finanziarie destinate allo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi dello Strumento.

3.  
La Commissione pubblica i programmi di lavoro dello strumento tematico di cui all’articolo 8. Per il sostegno fornito in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione pubblica le informazioni di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento finanziario su un sito web accessibile al pubblico e aggiorna regolarmente tali informazioni. Tali informazioni sono pubblicate in un formato aperto e leggibile meccanicamente che consente di selezionare, ricercare, estrarre e comparare i dati.

SEZIONE 4

Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta

Articolo 25

Assistenza emergenziale

1.  
Il Fondo fornisce assistenza finanziaria per far fronte a necessità urgenti e specifiche in caso di situazioni di emergenza debitamente giustificate.

In risposta a tali situazioni di emergenza debitamente giustificate, la Commissione può fornire assistenza emergenziale entro i limiti delle risorse disponibili.

2.  
L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate.
3.  
L’assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, purché sia successivamente stanziata come tale nei programmi degli Stati membri. Tali finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma degli Stati membri, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma degli Stati membri. Il prefinanziamento per l’assistenza emergenziale può ammontare al 95 % del contributo dell’Unione, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.
4.  
Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
5.  
Laddove necessario per realizzare un’azione, l’assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza per l’azione stessa, purché tali spese non siano state sostenute anteriormente al 1o gennaio 2021.
6.  
L’assistenza emergenziale è fornita nel rigoroso rispetto sia del pertinente acquis dell’Unione sia degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.
7.  
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati e per garantire la tempestiva disponibilità di risorse per l’assistenza emergenziale, la Commissione può adottare separatamente una decisione di finanziamento, di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario, per l’assistenza emergenziale mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 4. Tale atto rimane in vigore per un periodo non superiore a 18 mesi.

Articolo 26

Finanziamento cumulativo e alternativo

1.  
Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito dello Strumento può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
2.  

In conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo europeo di sviluppo regionale o il Fondo sociale europeo Plus possono sostenere le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza quale definito all’articolo 2, punto 45), di tale regolamento. Al fine di ricevere un marchio di eccellenza, le azioni devono essere conformi alle seguenti condizioni cumulative:

a) 

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito dello Strumento;

b) 

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte; e

c) 

non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

SEZIONE 5

Sorveglianza, rendicontazione e valutazione

Sottosezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 27

Sorveglianza e rendicontazione

1.  
Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), punto iii), del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sugli indicatori chiave di performance elencati nell’allegato V del presente regolamento.
2.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie agli indicatori chiave di performance elencati in tale allegato.
3.  
Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi specifici indicati all’articolo 3, paragrafo 2, figurano nell’allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.
4.  
La Commissione riferisce anche in merito all’uso dello strumento tematico di cui all’articolo 8 destinata a sostenere azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi e alla quota di strumento tematico utilizzata per sostenere tali azioni.
5.  
Il sistema di rendicontazione in materia di performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.
6.  
Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi dello Strumento nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’allegato VIII allo scopo di rivedere o completare gli indicatori, ove considerato necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche in relazione alle informazioni che gli Stati membri devono fornire. Un’eventuale modifica dell’allegato VIII si applica soltanto ai progetti selezionati dopo l’entrata in vigore della modifica stessa.

Articolo 28

Valutazione

1.  

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia del presente regolamento. Oltre a quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione intermedia esamina quanto segue:

a) 

l’efficacia dello Strumento, compresi i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance di cui all’articolo 29 e degli indicatori di output e di risultato di cui all’allegato VIII;

b) 

l’efficienza nell’uso delle risorse assegnate allo Strumento e l’efficienza delle misure di gestione e di controllo messe in atto per la sua attuazione;

c) 

il sussistere della pertinenza e dell’adeguatezza delle misure di attuazione elencate all’allegato II;

d) 

il coordinamento, la coerenza e la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito dello Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione;

e) 

il valore aggiunto dell’Unione delle azioni attuate nell’ambito dello Strumento.

Tale valutazione intermedia tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva degli effetti dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, quale parte del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020.

2.  
Oltre a quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione retrospettiva comprende gli elementi elencati al paragrafo 1 del presente articolo. Va inoltre valutato l’impatto dello Strumento.
3.  
La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale, compresa, se del caso, la revisione del presente regolamento.
4.  
La Commissione garantisce che le informazioni contenute nelle valutazioni intermedia e retrospettiva siano rese accessibili al pubblico, tranne in casi debitamente giustificati in cui la divulgazione delle informazioni sia soggetta a restrizioni per legge, in particolare per ragioni di funzionamento o di sicurezza delle frontiere esterne nell’ambito della gestione europea integrata delle frontiere, sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali.
5.  
Nella valutazione intermedia e nella valutazione retrospettiva la Commissione presta particolare attenzione alla valutazione delle azioni realizzate con paesi terzi, in tali paesi o in relazione a essi, conformemente all’articolo 5 e all’articolo 13, paragrafi 12 e 13.

Sottosezione 2

Norme sulla gestione concorrente

Articolo 29

Relazioni annuali in materia di performance

1.  
Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale in materia di performance di cui all’articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060.

Il periodo di riferimento copre l’ultimo periodo contabile, come definito all’articolo 2, punto 29), del regolamento (UE) 2021/1060, precedente l’anno di trasmissione della relazione. La relazione presentata entro il 15 febbraio 2023 copre il periodo che decorre dal 1o gennaio 2021.

2.  

Le relazioni annuali in materia di performance contengono in particolare informazioni riguardanti:

a) 

i progressi compiuti nell’attuazione del programma dello Stato membro e nel conseguimento dei target intermedi e target finali ivi fissati, tenuto conto dei dati più recenti secondo quanto disposto all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060;

▼M1

a bis) 

l’attuazione delle azioni di solidarietà, comprese una ripartizione dei contributi finanziari per azioni e una descrizione dei principali risultati conseguiti grazie ai finanziamenti;

▼B

b) 

tutte le questioni che incidono sulla performance del programma dello Stato membro e le misure adottate per farvi fronte, ivi comprese informazioni su pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a procedure d’infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE connesse all’attuazione dello Strumento;

c) 

la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito dello Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione, in particolare le azioni intraprese nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;

d) 

il contributo del programma dello Stato membro all’attuazione dell’acquis e dei piani d’azione dell’Unione pertinenti;

e) 

l’attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;

f) 

il soddisfacimento delle condizioni abilitanti applicabili e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione, in particolare il rispetto dei diritti fondamentali;

g) 

il livello delle spese in conformità dell’articolo 85, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240, anche nei conti a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) 2021/1060.

h) 

l’attuazione di progetti in un paese terzo o in relazione a un paese terzo.

Le relazioni annuali in materia di performance comprendono una sintesi relativa a tutti i punti di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione provvede affinché le sintesi fornite dagli Stati membri siano tradotte in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e rese pubbliche.

3.  
La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni sulle relazioni annuali in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non formuli osservazioni entro tale termine, la relazione s’intende accettata.
4.  
Sul proprio sito web, la Commissione fornisce il collegamento ai siti web di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
5.  
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione annuale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

Articolo 30

Sorveglianza e rendicontazione in regime di gestione concorrente

1.  
Per la sorveglianza e la rendicontazione di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2021/1060 sono utilizzati, ove opportuno, i codici per le tipologie di intervento indicate all’allegato VI del presente regolamento. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove e per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’allegato VI.
2.  
Gli indicatori di cui all’allegato VIII del presente regolamento sono usati conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, e agli articoli 22 e 42 del regolamento (UE) 2021/1060.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, articolo 13, paragrafo 17, articolo 16, paragrafo 5, all’articolo 27, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 30, paragrafo 1, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, articolo 13, paragrafo 17, articolo 16, paragrafo 5, all’articolo 27, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 30, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, dell’articolo 13, paragrafo 17, dell’articolo 16, paragrafo 5, dell’articolo 27, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo 30, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 32

Procedura di comitato

▼C1

1.  
La Commissione è assistita da un comitato («comitato per i fondi per gli affari interni»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼B

2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 33

Disposizioni transitorie

1.  
Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014, che continua pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.
2.  
La dotazione finanziaria dello Strumento può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra lo Strumento e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014.
3.  
A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto del ritardo nell’entrata in vigore del presente regolamento e al fine di garantire la continuità, per un periodo limitato i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta possono essere considerati ammissibili al finanziamento a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza.
4.  

Gli Stati membri possono continuare dopo il 1o gennaio 2021 a sostenere un progetto selezionato e avviato a norma del regolamento (UE) n. 515/2014, conformemente al regolamento (UE) n. 514/2014, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

il progetto presenta due fasi distinguibili sotto l’aspetto finanziario e piste di controllo distinte;

b) 

il costo totale del progetto è superiore a 2 500 000 EUR;

c) 

i pagamenti versati ai beneficiari dall’autorità responsabile per la prima fase del progetto sono inclusi nelle richieste di pagamento trasmesse alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 e le spese per la seconda fase del progetto sono incluse nelle domande di pagamento a norma del regolamento (UE) 2021/1060;

d) 

la seconda fase del progetto ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno dello Strumento a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060;

e) 

lo Stato membro si impegna a completare il progetto, a renderlo operativo e a riferirne nella relazione annuale in materia di performance presentata entro il 15 febbraio 2024.

Le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano alla seconda fase di un progetto di cui al primo comma del presente paragrafo.

Il presente paragrafo si applica solo ai progetti selezionati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 34

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.




ALLEGATO I

Criteri per l’assegnazione dei finanziamenti per i programmi degli stati membri in regime di gestione concorrente

1. Le risorse di bilancio disponibili ai sensi dell’articolo 10 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) 

ogni Stato membro riceve dallo Strumento un importo fisso pari a 8 000 000 EUR a prezzi correnti soltanto all’inizio del periodo di programmazione, ad eccezione di Cipro, di Malta e della Grecia, che ricevono ciascuno un importo fisso pari a 28 000 000 EUR a prezzi correnti;

b) 

un importo di 200 568 000 EUR per il regime di transito speciale di cui all’articolo 17 è assegnato alla Lituania soltanto all’inizio del periodo di programmazione; e

c) 

le rimanenti risorse di bilancio di cui all’articolo 10 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

i) 

il 30 % per le frontiere esterne terrestri;

ii) 

il 35 % per le frontiere esterne marittime;

iii) 

il 20 % per gli aeroporti;

iv) 

il 15 % per gli uffici consolari.

2. Le risorse di bilancio disponibili di cui al punto 1, lettera c), punti i) e ii), per le frontiere esterne terrestri e per le frontiere esterne marittime sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) 

il 70 % per la lunghezza ponderata delle rispettive frontiere esterne terrestri e marittime; e

b) 

il 30 % per il carico di lavoro alle rispettive frontiere esterne terrestri e marittime, determinato conformemente al punto 6, lettera a).

La lunghezza ponderata di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), è stabilita applicando i fattori di ponderazione di cui al paragrafo 10 per ciascuna specifica sezione di frontiera esterna.

3. Le risorse di bilancio disponibili di cui al punto 1, lettera c), punto iii), per gli aeroporti sono ripartite tra gli Stati membri in funzione del carico di lavoro nei rispettivi aeroporti, determinato a norma del punto 6, lettera b).

4. Le risorse di bilancio disponibili di cui al punto 1, lettera c), punto iv), per gli uffici consolari sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) 

il 50 % per il numero di uffici consolari, esclusi i consolati onorari, degli Stati membri nei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ); e

b) 

il 50 % per il carico di lavoro in relazione alla gestione della politica dei visti presso gli uffici consolari degli Stati membri nei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1806, determinato a norma del punto 6, lettera c), del presente allegato.

5. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al punto 1, lettera c), punto ii), del presente allegato con «frontiere esterne marittime» si intende il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, la definizione di «frontiere esterne marittime» tiene conto dei casi in cui sono state condotte operazioni periodiche a lungo raggio in zone che presentano una minaccia elevata al di fuori del limite esterno del mare territoriale degli Stati membri per impedire l’immigrazione irregolare o l’ingresso illegale. La definizione di «frontiere esterne marittime» a tale proposito è determinata tenendo conto dei dati operativi degli ultimi due anni forniti dagli Stati membri interessati e valutati dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai fini della relazione di cui al punto 9 del presente allegato. Tale definizione è utilizzata esclusivamente ai fini del presente regolamento.

6. Ai fini dell’assegnazione iniziale del finanziamento, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2017, 2018 e 2019. Ai fini della revisione intermedia, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2021, 2022 e 2023. La valutazione del carico di lavoro si basa sui seguenti fattori:

a) 

alle frontiere esterne terrestri e alle frontiere esterne marittime:

i) 

il 70 % per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera;

ii) 

il 30 % per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso alle frontiere esterne;

b) 

negli aeroporti:

i) 

il 70 % per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera;

ii) 

il 30 % per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso alle frontiere esterne;

c) 

presso gli uffici consolari:

i) 

il numero delle domande di visto per soggiorni di breve durata o per i transiti aeroportuali.

7. Le cifre di riferimento per il numero di uffici consolari di cui al punto 4, lettera a), sono calcolate in base alle informazioni notificate alla Commissione conformemente all’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).

Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.

8. Le cifre di riferimento per il carico di lavoro di cui:

a) 

al punto 6, lettera a), punto i), e al punto 6, lettera b), punto i), sono le statistiche più recenti fornite dagli Stati membri in conformità con il diritto dell’Unione;

b) 

al punto 6, lettera a), punto ii), e al punto 6, lettera b), punto ii), sono le statistiche più recenti elaborate dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità del diritto dell’Unione;

c) 

al punto 6, lettera c), sono le statistiche più recenti sui visti di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 810/2009;

Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.

9. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera fornisce alla Commissione una relazione sulle risorse, ripartite per frontiere esterne terrestri, frontiere esterne marittime e aeroporti, di cui al punto 1, lettera c). Parti di tale relazione possono essere classificate, ove opportuno, a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) 2019/1896. Previa consultazione della Commissione, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera rende pubblica una versione non classificata della relazione.

10. Ai fini dell’assegnazione iniziale, la relazione di cui al punto 9 del presente allegato individua il livello medio di impatto per ciascuna sezione di frontiera in base alle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2017, 2018 e 2019. Ai fini della revisione intermedia, la relazione di cui al punto 9 del presente allegato individua il livello medio di impatto per ciascuna sezione di frontiera in base alle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2021, 2022 e 2023. Essa determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per sezione applicando i livelli di impatto determinati in conformità dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1896:

a) 

fattore 1: livello di impatto basso;

b) 

fattore 3: livello di impatto medio;

c) 

fattore 5: livello di impatto alto e critico.




ALLEGATO II

Misure di attuazione

1. Lo Strumento contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:

a) 

miglioramento del controllo di frontiera in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1896, nel modo seguente:

i) 

rafforzando la capacità di svolgimento delle verifiche e della sorveglianza alle frontiere esterne, anche con misure volte ad agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere e, ove opportuno, misure relative:

— 
alla prevenzione e all’individuazione della criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo,
— 
alla gestione di livelli costantemente elevati di migrazione alle frontiere esterne, anche attraverso il rinforzo tecnico e operativo e meccanismi e procedure per l’identificazione delle persone vulnerabili e dei minori non accompagnati e per l’identificazione delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono chiederla, la fornitura di informazioni a tali persone e il loro indirizzamento;
ii) 

applicando misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera, salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle persone al suo interno;

iii) 

effettuando analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne;

b) 

sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea attraverso il sostegno fornito alle autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere nella realizzazione di misure concernenti lo sviluppo delle capacità e lo sviluppo comune di capacità, gli appalti congiunti, la definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;

c) 

rafforzamento della cooperazione interagenzia a livello nazionale tra le autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera o di compiti svolti alle frontiere e rafforzamento della cooperazione a livello dell’Unione tra gli Stati membri o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organi e organismi dell’Unione o paesi terzi, dall’altra;

d) 

garanzia dell’applicazione uniforme dell’acquis dell’Unione in relazione alle frontiere esterne, anche attraverso l’attuazione delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità quali il meccanismo di valutazione Schengen in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013, le valutazioni di vulnerabilità in conformità del regolamento (UE) 2019/1896 e meccanismi di controllo della qualità a livello nazionale;

e) 

istituzione, esercizio e manutenzione di sistemi IT su larga scala conformemente al diritto dell’Unione nel settore della gestione delle frontiere, in particolare SIS, ETIAS, EES ed Eurodac ai fini della gestione delle frontiere, compresa l’interoperabilità di tali sistemi IT su larga scala e delle relative infrastrutture di comunicazione, nonché azioni volte a migliorare la qualità dei dati e la fornitura di informazioni;

f) 

aumento della capacità di prestare assistenza alle persone che si trovano in pericolo in mare e sostegno alle operazioni di ricerca e soccorso in situazioni che possano presentarsi durante un’operazione di sorveglianza delle frontiere in mare;

g) 

sostegno alle operazioni di ricerca e soccorso nell’ambito della sorveglianza delle frontiere in mare;

▼M1

h) 

sostegno alle azioni di solidarietà, in linea con l’ambito di applicazione del sostegno di cui all’allegato III, punto 1.

▼B

2. Lo Strumento contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le misure di attuazione seguenti:

a) 

erogazione di servizi efficienti e adeguati alle esigenze dei richiedenti il visto, mantenendo nel contempo la sicurezza e l’integrità delle procedure di visto e nel pieno rispetto della dignità umana e dell’integrità dei richiedenti e dei titolari di un visto, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008;

b) 

sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata, di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009, rilasciati per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali;

c) 

garanzia dell’applicazione uniforme dell’acquis dell’Unione in relazione ai visti, compresi l’ulteriore sviluppo e la modernizzazione della politica comune in materia di visti;

d) 

sviluppo di varie forme di cooperazione tra gli Stati membri nel trattamento dei visti;

e) 

istituzione, esercizio e manutenzione di sistemi IT su larga scala conformemente al diritto dell’Unione nel settore della politica comune in materia di visti, in particolare il VIS, compresa l’interoperabilità di tali sistemi IT su larga scala e delle relative infrastrutture di comunicazione, nonché azioni volte a migliorare la qualità dei dati e la fornitura di informazioni.




ALLEGATO III

Ambito di applicazione del sostegno

1. Nell’ambito dell’obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), lo Strumento sostiene in particolare:

a) 

infrastrutture, edifici, sistemi e servizi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera;

b) 

attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi TIC, necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro ai valichi di frontiera e per la sorveglianza di frontiera, in linea con eventuali norme elaborate dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;

c) 

formazione relativa alla gestione europea integrata delle frontiere, o che contribuisca al suo sviluppo, tenendo conto delle necessità operative e delle analisi dei rischi, ivi comprese le sfide individuate nelle raccomandazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

d) 

impiego congiunto di funzionari di collegamento in paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), e distacchi di guardie di frontiera e di altri esperti del settore negli Stati membri o da uno Stato membro a un paese terzo, rafforzamento della cooperazione e della capacità operativa delle reti di esperti o di funzionari di collegamento e scambio di migliori prassi e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare le politiche dell’Unione;

e) 

scambio di buone prassi ed esperienze, studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti per attuare o sviluppare la gestione europea integrata delle frontiere, incluse misure volte al rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, tra cui sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni e altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e gli Stati membri, e di misure di indirizzamento delle persone vulnerabili che necessitano di assistenza e delle persone che necessitano di protezione internazionale o che intendono chiederla;

f) 

azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare mediante l’impiego dei risultati dei progetti di ricerca in materia di sicurezza, qualora l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, agendo ai sensi dell’articolo 66 del regolamento (UE) 2019/1896, abbia riconosciuto che tale impiego contribuisce allo sviluppo delle capacità operative della guardia di frontiera e costiera europea;

g) 

misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l’attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e del regolamento (UE) 2016/399, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco, e misure per attuare le raccomandazioni formulate a seguito di valutazioni delle vulnerabilità svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità del regolamento (UE) 2019/1896;

h) 

azioni volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi TIC e l’esercizio da parte degli interessati dei diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento;

i) 

identificazione, rilevamento delle impronte digitali, registrazione, controlli di sicurezza, raccolta di informazioni (debriefing), comunicazione di informazioni, esami medici e accertamento delle vulnerabilità e, ove necessario, cure mediche e indirizzamento dei cittadini di paesi terzi verso la procedura appropriata alle frontiere esterne;

j) 

azioni volte a rafforzare la sensibilizzazione in merito alle politiche relative alle frontiere esterne fra le parti interessate e fra i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione;

k) 

sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori che rispettino il principio di non discriminazione;

l) 

sostegno operativo per l’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere.

2. Nell’ambito dell’obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), lo strumento sostiene in particolare:

a) 

infrastrutture ed edifici necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare, ivi comprese misure di sicurezza, e altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;

b) 

attrezzature operative e sistemi TIC necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare;

c) 

formazione del personale consolare e di altro personale che contribuisca alla politica comune in materia di visti e alla cooperazione consolare;

d) 

scambio di migliori prassi e di esperti, compreso il distacco di esperti, e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell’Unione e i suoi obiettivi;

e) 

studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti, come le azioni volte a migliorare la conoscenza mediante analisi, monitoraggio e valutazione;

f) 

azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione;

g) 

misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l’attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco;

h) 

attività di sensibilizzazione sulle politiche dei visti fra le parti interessate e fra i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione;

i) 

sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori nel rispetto del principio di non discriminazione;

j) 

sostegno operativo per l’attuazione della politica comune in materia di visti;

k) 

sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata, di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009, rilasciati per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali.

3. Nell’ambito dell’obiettivo strategico indicato all’articolo 3, paragrafo 1, lo Strumento sostiene in particolare:

a) 

infrastrutture ed edifici necessari per ospitare i sistemi IT su larga scala e le componenti delle infrastrutture di comunicazione associate;

b) 

attrezzature e sistemi di comunicazione necessari per garantire il corretto funzionamento dei sistemi IT su larga scala;

c) 

attività di formazione e di comunicazione in relazione ai sistemi IT su larga scala;

d) 

sviluppo e aggiornamento dei sistemi IT su larga scala;

e) 

studi, dimostrazioni di concetto, progetti pilota e altre azioni rilevanti legate all’attuazione di sistemi IT su larga scala, compresa la loro interoperabilità;

f) 

azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione;

g) 

sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori per i sistemi IT su larga scala nel settore della politica dei visti e delle frontiere nel rispetto del principio di non discriminazione;

h) 

azioni volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi TIC e l’esercizio da parte degli interessati dei diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento;

i) 

sostegno operativo per l’attuazione di sistemi IT su larga scala.




ALLEGATO IV

Azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 17

1) 

Acquisto di attrezzature operative attraverso sistemi di appalti congiunti con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da mettere a disposizione di tale Agenzia per le sue attività operative in conformità dell’articolo 64, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2019/1896.

2) 

Misure a sostegno della cooperazione interagenzia tra uno Stato membro e un paese terzo confinante con cui l’Unione condivide una frontiera terrestre o marittima.

3) 

Rafforzamento dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che fornisce sostegno alle autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere nel perseguire misure concernenti lo sviluppo comune di capacità, gli appalti congiunti, la definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e tale Agenzia, come indicato al punto 1, lettera b), dell’allegato II.

4) 

Impiego congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione come indicato all’allegato III.

5) 

Misure nel quadro del controllo di frontiera volte a migliorare l’identificazione e il sostegno immediato delle vittime della tratta di esseri umani nonché a sviluppare e sostenere adeguati meccanismi di indirizzamento per tali gruppi di destinatari e misure nel quadro del controllo di frontiera volte a rafforzare la cooperazione transfrontaliera per individuare i trafficanti.

6) 

Sviluppo di sistemi integrati per la protezione dei minori presso le frontiere esterne, anche mediante un’adeguata formazione del personale e lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri e con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

7) 

Misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e misure di follow-up dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione, come indicato all’allegato III, e misure volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi TIC nel settore della politica dei visti e delle frontiere e a migliorare l’esercizio da parte degli interessati dei diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento nel contesto delle azioni che rientrano nell’ambito di applicazione dello Strumento.

8) 

Misure relative all’identificazione e all’indirizzamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili e assistenza immediata di tali persone.

9) 

Misure per la creazione e la gestione di punti di crisi negli Stati membri che devono affrontare una pressione migratoria eccezionale e sproporzionata, già esistente o potenziale.

10) 

Ulteriore sviluppo di diverse forme di cooperazione fra Stati membri nel trattamento dei visti, come indicato al punto 2, lettera d), dell’allegato II.

11) 

Aumento della presenza o della rappresentanza consolare degli Stati membri nei paesi i cui cittadini devono essere provvisti di visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne ai sensi del regolamento (UE) 2018/1806, in particolare nei paesi terzi in cui nessuno Stato membro è attualmente presente.

12) 

Misure volte a migliorare l’interoperabilità dei sistemi TIC.




ALLEGATO V

Indicatori chiave di performance di cui all’articolo 27, paragrafo 1

Obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

1. Numero di attrezzature registrate nel parco attrezzature tecniche dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

2. Numero di attrezzature messe a disposizione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

3. Numero di forme di cooperazione avviate/migliorate fra le autorità nazionali e i centri nazionali di coordinamento EUROSUR.

4. Numero di attraversamenti delle frontiere attraverso i sistemi per il controllo di frontiera automatizzato e i varchi automatici.

5. Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen e da valutazioni di vulnerabilità attuate nel settore della gestione delle frontiere.

6. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo un’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l’attività di formazione.

7. Numero di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera.

8. Numero di persone a cui le autorità di frontiera hanno negato l’ingresso.

Obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

1. Numero di consolati nuovi/potenziati al di fuori dello spazio Schengen:

1.1. 

di cui: numero di consolati potenziati per rispondere in maniera più adeguata alle esigenze dei richiedenti il visto.

2. Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen attuate nel settore della politica comune in materia di visti.

3. Numero di domande di visto presentate utilizzando mezzi digitali.

4. Numero di forme di cooperazione avviate/migliorate tra gli Stati membri nel trattamento dei visti.

5. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo un’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l’attività di formazione.




ALLEGATO VI

TIPOLOGIE DI INTERVENTO



TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»

I.  Gestione europea integrata delle frontiere

001  Verifiche di frontiera

002  Sorveglianza delle frontiere - Attrezzature aeree

003  Sorveglianza delle frontiere - Attrezzature terrestri

004  Sorveglianza delle frontiere - Attrezzature marittime

005  Sorveglianza delle frontiere - Sistemi automatizzati di sorveglianza delle frontiere

006  Sorveglianza delle frontiere - Altre misure

007  Misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera

008  Conoscenza situazionale e scambio di informazioni

009  Analisi dei rischi

010  Trattamento di dati e informazioni

011  Punti di crisi (hotspot)

012  Misure relative all’identificazione e all’indirizzamento delle persone vulnerabili

013  Misure relative all’identificazione e all’indirizzamento delle persone che necessitano di protezione internazionale o che intendono richiederla

014  Rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea

015  Cooperazione interagenzia - livello nazionale

016  Cooperazione interagenzia - livello dell’Unione

017  Cooperazione interagenzia - con paesi terzi

018  Impiego congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

019  Sistemi IT su larga scala - Eurodac per fini di gestione delle frontiere

020  Sistemi IT su larga scala - Sistema di ingressi/uscite (EES)

021  Sistemi IT su larga scala - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) - Altro

022  Sistemi IT su larga scala - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) - articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240

023  Sistemi IT su larga scala - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) - articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240

024  Sistemi IT su larga scala - Sistema d’informazione Schengen (SIS)

025  Sistemi IT su larga scala - Interoperabilità

026  Sostegno operativo - Gestione integrata delle frontiere

027  Sostegno operativo - Sistemi IT su larga scala per fini di gestione delle frontiere

028  Sostegno operativo - Regime di transito speciale

029  Qualità dei dati e diritti degli interessati di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento

▼M1

030  Azioni di solidarietà

▼B

II.  Politica comune in materia di visti

001  Miglioramento del trattamento delle domande di visto

002  Maggiore efficienza, ambiente più consono alle esigenze dei richiedenti e maggiore sicurezza nei consolati

003  Sicurezza dei documenti/Consulenti in materia di documenti

004  Cooperazione consolare

005  Copertura consolare

006  Sistemi IT su larga scala - Sistema d’informazione visti (VIS)

007  Altri sistemi TIC per il trattamento delle domande di visto

008  Sostegno operativo - Politica comune in materia di visti

009  Sostegno operativo - Sistemi IT su larga scala per il trattamento delle domande di visto

010  Sostegno operativo - Regime di transito speciale

011  Rilascio di visti con validità territoriale limitata

012  Qualità dei dati e diritti degli interessati di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento

III.  Assistenza tecnica

001  Informazione e comunicazione

002  Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

003  Valutazione e studi, raccolta dati

004  Sviluppo di capacità



TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TIPOLOGIA DI AZIONE»

001  Infrastrutture e edifici

002  Mezzi di trasporto

003  Altre attrezzature operative

004  Sistemi di comunicazione

005  Sistemi IT

006  Formazione

007  Scambio di migliori prassi - tra gli Stati membri

008  Scambio di migliori prassi - con paesi terzi

009  Impiego di esperti

010  Studi, dimostrazioni di concetto, progetti pilota e azioni analoghe

011  Attività di comunicazione

012  Sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori

013  Realizzazione o altro follow-up di progetti di ricerca



TABELLA 3: RELATIVI ALLA DIMENSIONE «ATTUAZIONE»

001  Azioni rientranti nell’articolo 12, paragrafo 1

002  Azioni specifiche

003  Azioni elencate nell’allegato IV

004  Sostegno operativo

▼M1

005  Regime di transito speciale di cui all’articolo 17

006  Azioni rientranti nell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240

▼M1

007  Azioni rientranti nell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240

008  Assistenza emergenziale

009  Azioni di solidarietà

▼B



TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TEMI PARTICOLARI»

001  Cooperazione con paesi terzi

002  Azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi

003  Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen

004  Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni delle vulnerabilità

005  Azioni di sostegno allo sviluppo e al funzionamento di EUROSUR

006  Nessuna delle precedenti




ALLEGATO VII

Azioni ammissibili al sostegno operativo

a) 

Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il sostegno operativo copre i costi seguenti nella misura non coperta dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel contesto delle sue attività operative:

1) 

costi del personale, inclusa la formazione;

2) 

manutenzione e riparazione di attrezzature e infrastrutture;

3) 

costi dei servizi ai sensi del presente regolamento;

4) 

spese di funzionamento delle operazioni;

5) 

costi relativi agli immobili, compresi locazione e ammortamento.

Uno Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2019/1896 può ricorrere al sostegno operativo per coprire le spese di funzionamento per la sua partecipazione alle attività operative a tale punto che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento o ai fini delle sue attività di controllo alle frontiere nazionali.

b) 

Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il sostegno operativo copre i costi seguenti:

1) 

costi del personale, inclusa la formazione;

2) 

costi dei servizi;

3) 

manutenzione e riparazione di attrezzature e infrastrutture;

4) 

costi relativi agli immobili, compresi locazione e ammortamento.

c) 

Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il sostegno operativo per i sistemi IT su larga scala copre i costi seguenti:

1) 

costi del personale, inclusa la formazione;

2) 

gestione operativa e manutenzione dei sistemi IT su larga scala e delle loro infrastrutture di comunicazione, compresa l’interoperabilità di tali sistemi e la locazione di locali sicuri.

d) 

Oltre a coprire i costi elencati alle lettere a), b) e c) del presente allegato, il sostegno operativo nel quadro del programma della Lituania fornisce supporto in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1.




ALLEGATO VIII

Indicatori di output e indicatori di risultato di cui all’articolo 27, paragrafo 3

Obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Indicatori di output

1. Numero di attrezzature acquistate per i valichi di frontiera:

1.1. 

di cui: numero di sistemi per il controllo di frontiera automatizzato, sistemi self-service, varchi automatici acquistati.

2. Numero di infrastrutture mantenute/riparate.

3. Numero di punti di crisi sostenuti.

4. Numero di strutture per i valichi di frontiera costruite/aggiornate.

5. Numero di velivoli acquistati:

5.1. 

di cui: numero di velivoli senza pilota acquistati.

6. Numero di mezzi di trasporto marittimo acquistati.

7. Numero di mezzi di trasporto terrestre acquistati.

8. Numero di partecipanti sostenuti:

8.1. 

di cui: numero di partecipanti alle attività di formazione.

9. Numero di funzionari di collegamento inviati nei paesi terzi.

10. Numero di funzionalità informatiche sviluppate/mantenute/aggiornate.

11. Numero di sistemi IT su larga scala sviluppati/mantenuti/aggiornati:

11.1. 

di cui: numero di sistemi IT su larga scala sviluppati.

12. Numero di progetti di cooperazione con i paesi terzi.

13. Numero di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera.

Indicatori di risultato

14. Numero di attrezzature registrate nel parco attrezzature tecniche dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

15. Numero di attrezzature messe a disposizione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

16. Numero di forme di cooperazione avviate/migliorate fra le autorità nazionali e i centri nazionali di coordinamento EUROSUR.

17. Numero di attraversamenti delle frontiere attraverso i sistemi per il controllo di frontiera automatizzato e i varchi automatici.

18. Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen e da valutazioni delle vulnerabilità attuate nel settore della gestione delle frontiere.

19. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo un’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l’attività di formazione.

20. Numero di persone a cui le autorità di frontiera hanno negato l’ingresso.

Obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Indicatori di output

1. Numero di progetti a sostegno della digitalizzazione del trattamento dei visti.

2. Numero di partecipanti sostenuti:

2.1. 

di cui: numero di partecipanti alle attività di formazione.

3. Numero di membri del personale impiegati in consolati nei paesi terzi:

3.1. 

di cui: numero di membri del personale impiegati per il trattamento dei visti.

4. Numero di funzionalità informatiche sviluppate/mantenute/aggiornate.

5. Numero di sistemi IT su larga scala sviluppati/mantenuti/aggiornati:

5.1. 

di cui: numero di sistemi IT su larga scala sviluppati.

6. Numero di infrastrutture mantenute/riparate.

7. Numero di immobili affittati/ammortizzati.

Indicatori di risultato

8. Numero di consolati nuovi/potenziati al di fuori dello spazio Schengen:

8.1. 

di cui: numero di consolati potenziati per rispondere in maniera più adeguata alle esigenze dei richiedenti il visto.

9. Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen attuate nel settore della politica comune in materia di visti.

10. Numero di domande di visto presentate utilizzando mezzi digitali.

11. Numero di forme di cooperazione avviate/migliorate tra gli Stati membri nel trattamento dei visti.

12. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo un’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l’attività di formazione.

Testo riprodotto dal repository dell'Ufficio delle pubblicazioni UE (consolidato 2026-06-12). Fa fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale.