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REGOLAMENTO (UE) 2021/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 luglio 2021
che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («Strumento») nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere («Fondo») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
Il presente regolamento istituisce il Fondo unitamente al regolamento (UE) 2021/1077 per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
Il presente regolamento stabilisce l’obiettivo strategico dello Strumento, gli obiettivi specifici dello Strumento e le misure intese ad attuare tali obiettivi specifici, il bilancio per il periodo tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione del finanziamento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«valico di frontiera»: ogni valico di frontiera quale definito all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2016/399;
«gestione europea integrata delle frontiere»: la gestione europea integrata delle frontiere di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1896;
«frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 e le frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;
«sezione di frontiera esterna»: la sezione di frontiera esterna quale definita all’articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1896;
«punto di crisi» (hotspot): un punto di crisi quale definito all’articolo 2, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1896;
«frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi»:
il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità del suo atto di adesione ma per il quale non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza ad applicare tale acquis in misura integrale;
il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l’acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza ad applicare tale acquis in misura integrale;
«situazione di emergenza»: una situazione derivante da un’urgente ed eccezionale pressione, in cui si è verificato, si verifica o si prevede che si verifichi un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri o in cui episodi connessi all’immigrazione illegale o alla criminalità transfrontaliera si verificano alle frontiere esterne di uno o più Stati membri e hanno un impatto decisivo sulla sicurezza delle frontiere al punto di rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, o qualsiasi altra situazione per la quale sia stato debitamente dimostrato che è necessaria un’azione immediata alle frontiere esterne nell’ambito degli obiettivi dello Strumento;
«azioni specifiche»: progetti transnazionali o nazionali che apportano un valore aggiunto dell’Unione in conformità degli obiettivi dello Strumento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione aggiuntiva per i rispettivi programmi;
«sostegno operativo»: la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione;
«azioni dell’Unione»: progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione attuati in conformità degli obiettivi dello Strumento;
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«azione di solidarietà»: un’azione il cui ambito di applicazione è definito all’articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo del Consiglio ( 1 ), finanziata dai contributi finanziari forniti dagli Stati membri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, di tale regolamento.
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Articolo 3
Obiettivi dello Strumento
Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, lo Strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:
sostenere un’efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell’ambito della responsabilità condivisa dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori:
sostenere la politica comune in materia di visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio dei visti e facilitare i viaggi legittimi, contribuendo nel contempo a prevenire il rischio migratorio in termini di migrazione e sicurezza.
Articolo 4
Non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali
Le azioni finanziate nell’ambito dello Strumento sono attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dall’acquis dell’Unione e dalla Carta nonché degli obblighi internazionali dell’Unione in materia di diritti fondamentali, garantendo in particolare l’osservanza dei principi di non discriminazione e di non respingimento.
Articolo 5
Ambito di applicazione del sostegno
Per far fronte a circostanze impreviste o nuove, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’elenco delle azioni di cui all’allegato III, al fine di aggiungere nuove azioni.
Per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, la Commissione e gli Stati membri, insieme al servizio europeo per l’azione esterna, assicurano, conformemente alle rispettive competenze, il coordinamento con le politiche, le strategie e gli strumenti pertinenti dell’Unione. Provvedono in particolare affinché le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:
siano svolte in sinergia e coerenza con altre azioni esterne dell’Unione sostenute da altri strumenti dell’Unione;
siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;
siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo; e
servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione.
Le seguenti azioni non sono ammissibili:
le azioni di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato III alle frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;
le azioni relative al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2016/399;
le azioni la cui finalità principale è il controllo doganale.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, nelle situazioni di emergenza le azioni ivi indicate possono essere considerate ammissibili.
CAPO II
QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE
SEZIONE 1
Disposizioni comuni
Articolo 6
Principi generali
Articolo 7
Dotazione di bilancio
La dotazione finanziaria è così utilizzata:
3 668 000 000 EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri, di cui 200 568 000 EUR sono stanziati per il regime di transito speciale di cui all’articolo 17;
1 573 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico di cui all’articolo 8.
Articolo 8
Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico
I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le sue componenti, che sono:
le azioni specifiche;
le azioni dell’Unione; e
l’assistenza emergenziale di cui all’articolo 25.
L’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060 riceve sostegno anche dall’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento.
I finanziamenti di cui al presente paragrafo, primo comma, ad eccezione di quelli utilizzati per l’assistenza emergenziale a norma dell’articolo 25, sostengono unicamente le azioni elencate all’allegato III.
SEZIONE 2
Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente
Articolo 9
Ambito di applicazione
Articolo 10
Risorse di bilancio
L’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), è stanziato per i programmi degli Stati membri indicativamente come segue:
3 057 000 000 EUR conformemente all’allegato I;
611 000 000 EUR per l’adeguamento delle dotazioni ai programmi degli Stati membri di cui all’articolo 14, paragrafo 1.
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Articolo 11
Prefinanziamento
Conformemente all’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento per lo Strumento è versato in frazioni annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come segue:
2021: 4 %;
2022: 3 %;
2023: 5 %;
2024: 5 %;
2025: 5 %;
2026: 5 %.
Articolo 12
Tassi di cofinanziamento
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La decisione della Commissione che approva il programma di uno Stato membro indica per ciascuna tipologia di azione se il tasso di cofinanziamento è applicato in relazione:
al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato; o
solo al contributo pubblico.
Articolo 13
Programmi degli Stati membri
Data la natura interna dello Strumento, i programmi degli Stati membri servono principalmente la politica interna dell’Unione in conformità degli obiettivi specifici indicati all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.
La Commissione valuta i programmi degli Stati membri in conformità dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060.
Per quanto riguarda le attrezzature, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi TIC necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro, incluse le operazioni di ricerca e soccorso, e acquistati con il sostegno dello Strumento:
al momento di avviare le procedure di acquisto delle attrezzature e dei sistemi TIC che dovranno essere sviluppati con il sostegno dello Strumento, gli Stati membri assicurano che siano rispettate le norme stabilite in conformità degli articoli 16 e 64 del regolamento (UE) 2019/1896;
tutte le attrezzature operative su larga scala per la gestione delle frontiere, come i mezzi di trasporto e di sorveglianza aerei e marittimi, acquistate dagli Stati membri sono registrate nel parco attrezzature tecniche dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di rendere tali attrezzature disponibili conformemente all’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1896;
possono inoltre essere utilizzati nei seguenti settori complementari: controllo doganale, operazioni marittime di carattere multifunzionale e ai fini del conseguimento degli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione;
onde sostenere una pianificazione coerente di sviluppo delle capacità per la guardia di frontiera e costiera europea e il possibile ricorso ad appalti congiunti, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell’ambito della rendicontazione richiesta a norma dell’articolo 29, la pianificazione pluriennale disponibile per le attrezzature di cui è previsto l’acquisto nell’ambito dello Strumento e la Commissione trasmette tali informazioni all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
Le attrezzature e i sistemi TIC di cui al primo comma sono ammissibili al sostegno finanziario a titolo del presente Strumento se è rispettato il requisito di cui alla lettera a) del primo comma.
Ai fini della lettera c) del primo comma, le attrezzature e i sistemi TIC restano disponibili e utilizzabili per attività di controllo alle frontiere efficaci e sicure. L’uso di attrezzature nei settori complementari di cui alla lettera c) del primo comma non supera il 30 % del periodo totale di utilizzo di tali attrezzature. I sistemi TIC sviluppati ai fini della lettera c) del primo comma forniscono dati e servizi ai sistemi di gestione delle frontiere a livello nazionale o dell’Unione. Nella relazione annuale in materia di performance gli Stati membri informano la Commissione di eventuali usi multipli di cui alla lettera c) del primo comma e del luogo di utilizzo delle attrezzature multifunzionali e dei sistemi TIC.
Articolo 14
Revisione intermedia
Articolo 15
Azioni specifiche
Articolo 16
Sostegno operativo
Articolo 17
Sostegno operativo per il regime di transito speciale
Articolo 18
Verifiche di gestione e audit dei progetti realizzati da organizzazioni internazionali
Inoltre, se i costi devono essere rimborsati a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di gestione che l’organizzazione internazionale deve presentare conferma che:
le fatture e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario sono state verificate;
le registrazioni contabili o i codici contabili tenuti dal beneficiario per le operazioni collegate alle spese dichiarate all’autorità di gestione sono stati verificati.
Il paragrafo 2 non si applica e, di conseguenza, l’autorità di gestione è tenuta ad effettuare delle verifiche di gestione se:
tale autorità di gestione individua un rischio specifico di irregolarità o un’indicazione di frode in relazione a un progetto avviato o attuato dall’organizzazione internazionale;
l’organizzazione internazionale non presenta a tale autorità di gestione i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e al paragrafo 7; o
i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e al paragrafo 7 presentati dall’organizzazione internazionale sono incompleti.
SEZIONE 3
Sostegno e attuazione in regime di gestione diretta e indiretta
Articolo 19
Ambito di applicazione
La Commissione dà attuazione al sostegno di cui alla presente sezione direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma.
Articolo 20
Soggetti ammissibili
Sono ammissibili al finanziamento dell’Unione i seguenti soggetti:
i soggetti giuridici stabiliti:
in uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;
in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;
i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti ai fini dello Strumento.
I soggetti che partecipano nell’ambito di un consorzio di cui al primo comma del presente paragrafo garantiscono che le azioni a cui partecipano rispettino i principi sanciti dalla Carta e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dello Strumento.
Articolo 21
Azioni dell’Unione
Articolo 22
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
In conformità dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, lo Strumento può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione a un tasso di finanziamento del 100 %.
Articolo 23
Audit
Gli audit sull’uso del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, degli organi o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.
Articolo 24
Informazione, comunicazione e pubblicità
Le risorse finanziarie destinate allo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi dello Strumento.
SEZIONE 4
Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta
Articolo 25
Assistenza emergenziale
In risposta a tali situazioni di emergenza debitamente giustificate, la Commissione può fornire assistenza emergenziale entro i limiti delle risorse disponibili.
Articolo 26
Finanziamento cumulativo e alternativo
In conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo europeo di sviluppo regionale o il Fondo sociale europeo Plus possono sostenere le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza quale definito all’articolo 2, punto 45), di tale regolamento. Al fine di ricevere un marchio di eccellenza, le azioni devono essere conformi alle seguenti condizioni cumulative:
sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito dello Strumento;
sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte; e
non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
SEZIONE 5
Sorveglianza, rendicontazione e valutazione
Articolo 27
Sorveglianza e rendicontazione
Articolo 28
Valutazione
Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia del presente regolamento. Oltre a quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione intermedia esamina quanto segue:
l’efficacia dello Strumento, compresi i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance di cui all’articolo 29 e degli indicatori di output e di risultato di cui all’allegato VIII;
l’efficienza nell’uso delle risorse assegnate allo Strumento e l’efficienza delle misure di gestione e di controllo messe in atto per la sua attuazione;
il sussistere della pertinenza e dell’adeguatezza delle misure di attuazione elencate all’allegato II;
il coordinamento, la coerenza e la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito dello Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione;
il valore aggiunto dell’Unione delle azioni attuate nell’ambito dello Strumento.
Tale valutazione intermedia tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva degli effetti dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, quale parte del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020.
Articolo 29
Relazioni annuali in materia di performance
Il periodo di riferimento copre l’ultimo periodo contabile, come definito all’articolo 2, punto 29), del regolamento (UE) 2021/1060, precedente l’anno di trasmissione della relazione. La relazione presentata entro il 15 febbraio 2023 copre il periodo che decorre dal 1o gennaio 2021.
Le relazioni annuali in materia di performance contengono in particolare informazioni riguardanti:
i progressi compiuti nell’attuazione del programma dello Stato membro e nel conseguimento dei target intermedi e target finali ivi fissati, tenuto conto dei dati più recenti secondo quanto disposto all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060;
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l’attuazione delle azioni di solidarietà, comprese una ripartizione dei contributi finanziari per azioni e una descrizione dei principali risultati conseguiti grazie ai finanziamenti;
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tutte le questioni che incidono sulla performance del programma dello Stato membro e le misure adottate per farvi fronte, ivi comprese informazioni su pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a procedure d’infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE connesse all’attuazione dello Strumento;
la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito dello Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione, in particolare le azioni intraprese nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;
il contributo del programma dello Stato membro all’attuazione dell’acquis e dei piani d’azione dell’Unione pertinenti;
l’attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;
il soddisfacimento delle condizioni abilitanti applicabili e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione, in particolare il rispetto dei diritti fondamentali;
il livello delle spese in conformità dell’articolo 85, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240, anche nei conti a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) 2021/1060.
l’attuazione di progetti in un paese terzo o in relazione a un paese terzo.
Le relazioni annuali in materia di performance comprendono una sintesi relativa a tutti i punti di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione provvede affinché le sintesi fornite dagli Stati membri siano tradotte in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e rese pubbliche.
Articolo 30
Sorveglianza e rendicontazione in regime di gestione concorrente
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 31
Esercizio della delega
Articolo 32
Procedura di comitato
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Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 33
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri possono continuare dopo il 1o gennaio 2021 a sostenere un progetto selezionato e avviato a norma del regolamento (UE) n. 515/2014, conformemente al regolamento (UE) n. 514/2014, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
il progetto presenta due fasi distinguibili sotto l’aspetto finanziario e piste di controllo distinte;
il costo totale del progetto è superiore a 2 500 000 EUR;
i pagamenti versati ai beneficiari dall’autorità responsabile per la prima fase del progetto sono inclusi nelle richieste di pagamento trasmesse alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 e le spese per la seconda fase del progetto sono incluse nelle domande di pagamento a norma del regolamento (UE) 2021/1060;
la seconda fase del progetto ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno dello Strumento a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060;
lo Stato membro si impegna a completare il progetto, a renderlo operativo e a riferirne nella relazione annuale in materia di performance presentata entro il 15 febbraio 2024.
Le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano alla seconda fase di un progetto di cui al primo comma del presente paragrafo.
Il presente paragrafo si applica solo ai progetti selezionati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) n. 514/2014.
Articolo 34
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
Criteri per l’assegnazione dei finanziamenti per i programmi degli stati membri in regime di gestione concorrente
1. Le risorse di bilancio disponibili ai sensi dell’articolo 10 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
ogni Stato membro riceve dallo Strumento un importo fisso pari a 8 000 000 EUR a prezzi correnti soltanto all’inizio del periodo di programmazione, ad eccezione di Cipro, di Malta e della Grecia, che ricevono ciascuno un importo fisso pari a 28 000 000 EUR a prezzi correnti;
un importo di 200 568 000 EUR per il regime di transito speciale di cui all’articolo 17 è assegnato alla Lituania soltanto all’inizio del periodo di programmazione; e
le rimanenti risorse di bilancio di cui all’articolo 10 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:
il 30 % per le frontiere esterne terrestri;
il 35 % per le frontiere esterne marittime;
il 20 % per gli aeroporti;
il 15 % per gli uffici consolari.
2. Le risorse di bilancio disponibili di cui al punto 1, lettera c), punti i) e ii), per le frontiere esterne terrestri e per le frontiere esterne marittime sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
il 70 % per la lunghezza ponderata delle rispettive frontiere esterne terrestri e marittime; e
il 30 % per il carico di lavoro alle rispettive frontiere esterne terrestri e marittime, determinato conformemente al punto 6, lettera a).
La lunghezza ponderata di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), è stabilita applicando i fattori di ponderazione di cui al paragrafo 10 per ciascuna specifica sezione di frontiera esterna.
3. Le risorse di bilancio disponibili di cui al punto 1, lettera c), punto iii), per gli aeroporti sono ripartite tra gli Stati membri in funzione del carico di lavoro nei rispettivi aeroporti, determinato a norma del punto 6, lettera b).
4. Le risorse di bilancio disponibili di cui al punto 1, lettera c), punto iv), per gli uffici consolari sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
il 50 % per il numero di uffici consolari, esclusi i consolati onorari, degli Stati membri nei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ); e
il 50 % per il carico di lavoro in relazione alla gestione della politica dei visti presso gli uffici consolari degli Stati membri nei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1806, determinato a norma del punto 6, lettera c), del presente allegato.
5. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al punto 1, lettera c), punto ii), del presente allegato con «frontiere esterne marittime» si intende il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, la definizione di «frontiere esterne marittime» tiene conto dei casi in cui sono state condotte operazioni periodiche a lungo raggio in zone che presentano una minaccia elevata al di fuori del limite esterno del mare territoriale degli Stati membri per impedire l’immigrazione irregolare o l’ingresso illegale. La definizione di «frontiere esterne marittime» a tale proposito è determinata tenendo conto dei dati operativi degli ultimi due anni forniti dagli Stati membri interessati e valutati dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai fini della relazione di cui al punto 9 del presente allegato. Tale definizione è utilizzata esclusivamente ai fini del presente regolamento.
6. Ai fini dell’assegnazione iniziale del finanziamento, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2017, 2018 e 2019. Ai fini della revisione intermedia, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2021, 2022 e 2023. La valutazione del carico di lavoro si basa sui seguenti fattori:
alle frontiere esterne terrestri e alle frontiere esterne marittime:
il 70 % per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera;
il 30 % per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso alle frontiere esterne;
negli aeroporti:
il 70 % per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera;
il 30 % per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso alle frontiere esterne;
presso gli uffici consolari:
il numero delle domande di visto per soggiorni di breve durata o per i transiti aeroportuali.
7. Le cifre di riferimento per il numero di uffici consolari di cui al punto 4, lettera a), sono calcolate in base alle informazioni notificate alla Commissione conformemente all’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).
Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.
8. Le cifre di riferimento per il carico di lavoro di cui:
al punto 6, lettera a), punto i), e al punto 6, lettera b), punto i), sono le statistiche più recenti fornite dagli Stati membri in conformità con il diritto dell’Unione;
al punto 6, lettera a), punto ii), e al punto 6, lettera b), punto ii), sono le statistiche più recenti elaborate dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità del diritto dell’Unione;
al punto 6, lettera c), sono le statistiche più recenti sui visti di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 810/2009;
Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.
9. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera fornisce alla Commissione una relazione sulle risorse, ripartite per frontiere esterne terrestri, frontiere esterne marittime e aeroporti, di cui al punto 1, lettera c). Parti di tale relazione possono essere classificate, ove opportuno, a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) 2019/1896. Previa consultazione della Commissione, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera rende pubblica una versione non classificata della relazione.
10. Ai fini dell’assegnazione iniziale, la relazione di cui al punto 9 del presente allegato individua il livello medio di impatto per ciascuna sezione di frontiera in base alle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2017, 2018 e 2019. Ai fini della revisione intermedia, la relazione di cui al punto 9 del presente allegato individua il livello medio di impatto per ciascuna sezione di frontiera in base alle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2021, 2022 e 2023. Essa determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per sezione applicando i livelli di impatto determinati in conformità dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1896:
fattore 1: livello di impatto basso;
fattore 3: livello di impatto medio;
fattore 5: livello di impatto alto e critico.
ALLEGATO II
Misure di attuazione
1. Lo Strumento contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:
miglioramento del controllo di frontiera in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1896, nel modo seguente:
rafforzando la capacità di svolgimento delle verifiche e della sorveglianza alle frontiere esterne, anche con misure volte ad agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere e, ove opportuno, misure relative:
applicando misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera, salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle persone al suo interno;
effettuando analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne;
sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea attraverso il sostegno fornito alle autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere nella realizzazione di misure concernenti lo sviluppo delle capacità e lo sviluppo comune di capacità, gli appalti congiunti, la definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;
rafforzamento della cooperazione interagenzia a livello nazionale tra le autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera o di compiti svolti alle frontiere e rafforzamento della cooperazione a livello dell’Unione tra gli Stati membri o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organi e organismi dell’Unione o paesi terzi, dall’altra;
garanzia dell’applicazione uniforme dell’acquis dell’Unione in relazione alle frontiere esterne, anche attraverso l’attuazione delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità quali il meccanismo di valutazione Schengen in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013, le valutazioni di vulnerabilità in conformità del regolamento (UE) 2019/1896 e meccanismi di controllo della qualità a livello nazionale;
istituzione, esercizio e manutenzione di sistemi IT su larga scala conformemente al diritto dell’Unione nel settore della gestione delle frontiere, in particolare SIS, ETIAS, EES ed Eurodac ai fini della gestione delle frontiere, compresa l’interoperabilità di tali sistemi IT su larga scala e delle relative infrastrutture di comunicazione, nonché azioni volte a migliorare la qualità dei dati e la fornitura di informazioni;
aumento della capacità di prestare assistenza alle persone che si trovano in pericolo in mare e sostegno alle operazioni di ricerca e soccorso in situazioni che possano presentarsi durante un’operazione di sorveglianza delle frontiere in mare;
sostegno alle operazioni di ricerca e soccorso nell’ambito della sorveglianza delle frontiere in mare;
▼M1
sostegno alle azioni di solidarietà, in linea con l’ambito di applicazione del sostegno di cui all’allegato III, punto 1.
▼B
2. Lo Strumento contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le misure di attuazione seguenti:
erogazione di servizi efficienti e adeguati alle esigenze dei richiedenti il visto, mantenendo nel contempo la sicurezza e l’integrità delle procedure di visto e nel pieno rispetto della dignità umana e dell’integrità dei richiedenti e dei titolari di un visto, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008;
sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata, di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009, rilasciati per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali;
garanzia dell’applicazione uniforme dell’acquis dell’Unione in relazione ai visti, compresi l’ulteriore sviluppo e la modernizzazione della politica comune in materia di visti;
sviluppo di varie forme di cooperazione tra gli Stati membri nel trattamento dei visti;
istituzione, esercizio e manutenzione di sistemi IT su larga scala conformemente al diritto dell’Unione nel settore della politica comune in materia di visti, in particolare il VIS, compresa l’interoperabilità di tali sistemi IT su larga scala e delle relative infrastrutture di comunicazione, nonché azioni volte a migliorare la qualità dei dati e la fornitura di informazioni.
ALLEGATO III
Ambito di applicazione del sostegno
1. Nell’ambito dell’obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), lo Strumento sostiene in particolare:
infrastrutture, edifici, sistemi e servizi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera;
attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi TIC, necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro ai valichi di frontiera e per la sorveglianza di frontiera, in linea con eventuali norme elaborate dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;
formazione relativa alla gestione europea integrata delle frontiere, o che contribuisca al suo sviluppo, tenendo conto delle necessità operative e delle analisi dei rischi, ivi comprese le sfide individuate nelle raccomandazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;
impiego congiunto di funzionari di collegamento in paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), e distacchi di guardie di frontiera e di altri esperti del settore negli Stati membri o da uno Stato membro a un paese terzo, rafforzamento della cooperazione e della capacità operativa delle reti di esperti o di funzionari di collegamento e scambio di migliori prassi e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare le politiche dell’Unione;
scambio di buone prassi ed esperienze, studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti per attuare o sviluppare la gestione europea integrata delle frontiere, incluse misure volte al rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, tra cui sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni e altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e gli Stati membri, e di misure di indirizzamento delle persone vulnerabili che necessitano di assistenza e delle persone che necessitano di protezione internazionale o che intendono chiederla;
azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare mediante l’impiego dei risultati dei progetti di ricerca in materia di sicurezza, qualora l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, agendo ai sensi dell’articolo 66 del regolamento (UE) 2019/1896, abbia riconosciuto che tale impiego contribuisce allo sviluppo delle capacità operative della guardia di frontiera e costiera europea;
misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l’attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e del regolamento (UE) 2016/399, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco, e misure per attuare le raccomandazioni formulate a seguito di valutazioni delle vulnerabilità svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità del regolamento (UE) 2019/1896;
azioni volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi TIC e l’esercizio da parte degli interessati dei diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento;
identificazione, rilevamento delle impronte digitali, registrazione, controlli di sicurezza, raccolta di informazioni (debriefing), comunicazione di informazioni, esami medici e accertamento delle vulnerabilità e, ove necessario, cure mediche e indirizzamento dei cittadini di paesi terzi verso la procedura appropriata alle frontiere esterne;
azioni volte a rafforzare la sensibilizzazione in merito alle politiche relative alle frontiere esterne fra le parti interessate e fra i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione;
sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori che rispettino il principio di non discriminazione;
sostegno operativo per l’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere.
2. Nell’ambito dell’obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), lo strumento sostiene in particolare:
infrastrutture ed edifici necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare, ivi comprese misure di sicurezza, e altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;
attrezzature operative e sistemi TIC necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare;
formazione del personale consolare e di altro personale che contribuisca alla politica comune in materia di visti e alla cooperazione consolare;
scambio di migliori prassi e di esperti, compreso il distacco di esperti, e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell’Unione e i suoi obiettivi;
studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti, come le azioni volte a migliorare la conoscenza mediante analisi, monitoraggio e valutazione;
azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione;
misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l’attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco;
attività di sensibilizzazione sulle politiche dei visti fra le parti interessate e fra i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione;
sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori nel rispetto del principio di non discriminazione;
sostegno operativo per l’attuazione della politica comune in materia di visti;
sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata, di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009, rilasciati per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali.
3. Nell’ambito dell’obiettivo strategico indicato all’articolo 3, paragrafo 1, lo Strumento sostiene in particolare:
infrastrutture ed edifici necessari per ospitare i sistemi IT su larga scala e le componenti delle infrastrutture di comunicazione associate;
attrezzature e sistemi di comunicazione necessari per garantire il corretto funzionamento dei sistemi IT su larga scala;
attività di formazione e di comunicazione in relazione ai sistemi IT su larga scala;
sviluppo e aggiornamento dei sistemi IT su larga scala;
studi, dimostrazioni di concetto, progetti pilota e altre azioni rilevanti legate all’attuazione di sistemi IT su larga scala, compresa la loro interoperabilità;
azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione;
sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori per i sistemi IT su larga scala nel settore della politica dei visti e delle frontiere nel rispetto del principio di non discriminazione;
azioni volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi TIC e l’esercizio da parte degli interessati dei diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento;
sostegno operativo per l’attuazione di sistemi IT su larga scala.
ALLEGATO IV
Azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 17
Acquisto di attrezzature operative attraverso sistemi di appalti congiunti con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da mettere a disposizione di tale Agenzia per le sue attività operative in conformità dell’articolo 64, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2019/1896.
Misure a sostegno della cooperazione interagenzia tra uno Stato membro e un paese terzo confinante con cui l’Unione condivide una frontiera terrestre o marittima.
Rafforzamento dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che fornisce sostegno alle autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere nel perseguire misure concernenti lo sviluppo comune di capacità, gli appalti congiunti, la definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e tale Agenzia, come indicato al punto 1, lettera b), dell’allegato II.
Impiego congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione come indicato all’allegato III.
Misure nel quadro del controllo di frontiera volte a migliorare l’identificazione e il sostegno immediato delle vittime della tratta di esseri umani nonché a sviluppare e sostenere adeguati meccanismi di indirizzamento per tali gruppi di destinatari e misure nel quadro del controllo di frontiera volte a rafforzare la cooperazione transfrontaliera per individuare i trafficanti.
Sviluppo di sistemi integrati per la protezione dei minori presso le frontiere esterne, anche mediante un’adeguata formazione del personale e lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri e con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
Misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e misure di follow-up dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione, come indicato all’allegato III, e misure volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi TIC nel settore della politica dei visti e delle frontiere e a migliorare l’esercizio da parte degli interessati dei diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento nel contesto delle azioni che rientrano nell’ambito di applicazione dello Strumento.
Misure relative all’identificazione e all’indirizzamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili e assistenza immediata di tali persone.
Misure per la creazione e la gestione di punti di crisi negli Stati membri che devono affrontare una pressione migratoria eccezionale e sproporzionata, già esistente o potenziale.
Ulteriore sviluppo di diverse forme di cooperazione fra Stati membri nel trattamento dei visti, come indicato al punto 2, lettera d), dell’allegato II.
Aumento della presenza o della rappresentanza consolare degli Stati membri nei paesi i cui cittadini devono essere provvisti di visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne ai sensi del regolamento (UE) 2018/1806, in particolare nei paesi terzi in cui nessuno Stato membro è attualmente presente.
Misure volte a migliorare l’interoperabilità dei sistemi TIC.
ALLEGATO V
Indicatori chiave di performance di cui all’articolo 27, paragrafo 1
Obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
1. Numero di attrezzature registrate nel parco attrezzature tecniche dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
2. Numero di attrezzature messe a disposizione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
3. Numero di forme di cooperazione avviate/migliorate fra le autorità nazionali e i centri nazionali di coordinamento EUROSUR.
4. Numero di attraversamenti delle frontiere attraverso i sistemi per il controllo di frontiera automatizzato e i varchi automatici.
5. Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen e da valutazioni di vulnerabilità attuate nel settore della gestione delle frontiere.
6. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo un’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l’attività di formazione.
7. Numero di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera.
8. Numero di persone a cui le autorità di frontiera hanno negato l’ingresso.
Obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
1. Numero di consolati nuovi/potenziati al di fuori dello spazio Schengen:
di cui: numero di consolati potenziati per rispondere in maniera più adeguata alle esigenze dei richiedenti il visto.
2. Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen attuate nel settore della politica comune in materia di visti.
3. Numero di domande di visto presentate utilizzando mezzi digitali.
4. Numero di forme di cooperazione avviate/migliorate tra gli Stati membri nel trattamento dei visti.
5. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo un’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l’attività di formazione.
ALLEGATO VI
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»
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I. Gestione europea integrata delle frontiere |
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001 Verifiche di frontiera |
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002 Sorveglianza delle frontiere - Attrezzature aeree |
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003 Sorveglianza delle frontiere - Attrezzature terrestri |
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004 Sorveglianza delle frontiere - Attrezzature marittime |
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005 Sorveglianza delle frontiere - Sistemi automatizzati di sorveglianza delle frontiere |
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006 Sorveglianza delle frontiere - Altre misure |
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007 Misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera |
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008 Conoscenza situazionale e scambio di informazioni |
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009 Analisi dei rischi |
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010 Trattamento di dati e informazioni |
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011 Punti di crisi (hotspot) |
|
012 Misure relative all’identificazione e all’indirizzamento delle persone vulnerabili |
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013 Misure relative all’identificazione e all’indirizzamento delle persone che necessitano di protezione internazionale o che intendono richiederla |
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014 Rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea |
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015 Cooperazione interagenzia - livello nazionale |
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016 Cooperazione interagenzia - livello dell’Unione |
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017 Cooperazione interagenzia - con paesi terzi |
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018 Impiego congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione |
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019 Sistemi IT su larga scala - Eurodac per fini di gestione delle frontiere |
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020 Sistemi IT su larga scala - Sistema di ingressi/uscite (EES) |
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021 Sistemi IT su larga scala - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) - Altro |
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022 Sistemi IT su larga scala - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) - articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 |
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023 Sistemi IT su larga scala - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) - articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 |
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024 Sistemi IT su larga scala - Sistema d’informazione Schengen (SIS) |
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025 Sistemi IT su larga scala - Interoperabilità |
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026 Sostegno operativo - Gestione integrata delle frontiere |
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027 Sostegno operativo - Sistemi IT su larga scala per fini di gestione delle frontiere |
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028 Sostegno operativo - Regime di transito speciale |
|
029 Qualità dei dati e diritti degli interessati di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento |
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▼M1 |
|
030 Azioni di solidarietà |
|
▼B |
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II. Politica comune in materia di visti |
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001 Miglioramento del trattamento delle domande di visto |
|
002 Maggiore efficienza, ambiente più consono alle esigenze dei richiedenti e maggiore sicurezza nei consolati |
|
003 Sicurezza dei documenti/Consulenti in materia di documenti |
|
004 Cooperazione consolare |
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005 Copertura consolare |
|
006 Sistemi IT su larga scala - Sistema d’informazione visti (VIS) |
|
007 Altri sistemi TIC per il trattamento delle domande di visto |
|
008 Sostegno operativo - Politica comune in materia di visti |
|
009 Sostegno operativo - Sistemi IT su larga scala per il trattamento delle domande di visto |
|
010 Sostegno operativo - Regime di transito speciale |
|
011 Rilascio di visti con validità territoriale limitata |
|
012 Qualità dei dati e diritti degli interessati di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento |
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III. Assistenza tecnica |
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001 Informazione e comunicazione |
|
002 Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo |
|
003 Valutazione e studi, raccolta dati |
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004 Sviluppo di capacità |
TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TIPOLOGIA DI AZIONE»
|
001 Infrastrutture e edifici |
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002 Mezzi di trasporto |
|
003 Altre attrezzature operative |
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004 Sistemi di comunicazione |
|
005 Sistemi IT |
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006 Formazione |
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007 Scambio di migliori prassi - tra gli Stati membri |
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008 Scambio di migliori prassi - con paesi terzi |
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009 Impiego di esperti |
|
010 Studi, dimostrazioni di concetto, progetti pilota e azioni analoghe |
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011 Attività di comunicazione |
|
012 Sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori |
|
013 Realizzazione o altro follow-up di progetti di ricerca |
TABELLA 3: RELATIVI ALLA DIMENSIONE «ATTUAZIONE»
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001 Azioni rientranti nell’articolo 12, paragrafo 1 |
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002 Azioni specifiche |
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003 Azioni elencate nell’allegato IV |
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004 Sostegno operativo |
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▼M1 |
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005 Regime di transito speciale di cui all’articolo 17 |
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006 Azioni rientranti nell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 |
|
▼M1 |
|
007 Azioni rientranti nell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 |
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008 Assistenza emergenziale |
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009 Azioni di solidarietà |
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▼B |
TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TEMI PARTICOLARI»
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001 Cooperazione con paesi terzi |
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002 Azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi |
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003 Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen |
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004 Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni delle vulnerabilità |
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005 Azioni di sostegno allo sviluppo e al funzionamento di EUROSUR |
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006 Nessuna delle precedenti |
ALLEGATO VII
Azioni ammissibili al sostegno operativo
Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il sostegno operativo copre i costi seguenti nella misura non coperta dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel contesto delle sue attività operative:
costi del personale, inclusa la formazione;
manutenzione e riparazione di attrezzature e infrastrutture;
costi dei servizi ai sensi del presente regolamento;
spese di funzionamento delle operazioni;
costi relativi agli immobili, compresi locazione e ammortamento.
Uno Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2019/1896 può ricorrere al sostegno operativo per coprire le spese di funzionamento per la sua partecipazione alle attività operative a tale punto che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento o ai fini delle sue attività di controllo alle frontiere nazionali.
Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il sostegno operativo copre i costi seguenti:
costi del personale, inclusa la formazione;
costi dei servizi;
manutenzione e riparazione di attrezzature e infrastrutture;
costi relativi agli immobili, compresi locazione e ammortamento.
Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il sostegno operativo per i sistemi IT su larga scala copre i costi seguenti:
costi del personale, inclusa la formazione;
gestione operativa e manutenzione dei sistemi IT su larga scala e delle loro infrastrutture di comunicazione, compresa l’interoperabilità di tali sistemi e la locazione di locali sicuri.
Oltre a coprire i costi elencati alle lettere a), b) e c) del presente allegato, il sostegno operativo nel quadro del programma della Lituania fornisce supporto in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1.
ALLEGATO VIII
Indicatori di output e indicatori di risultato di cui all’articolo 27, paragrafo 3
Obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Indicatori di output
1. Numero di attrezzature acquistate per i valichi di frontiera:
di cui: numero di sistemi per il controllo di frontiera automatizzato, sistemi self-service, varchi automatici acquistati.
2. Numero di infrastrutture mantenute/riparate.
3. Numero di punti di crisi sostenuti.
4. Numero di strutture per i valichi di frontiera costruite/aggiornate.
5. Numero di velivoli acquistati:
di cui: numero di velivoli senza pilota acquistati.
6. Numero di mezzi di trasporto marittimo acquistati.
7. Numero di mezzi di trasporto terrestre acquistati.
8. Numero di partecipanti sostenuti:
di cui: numero di partecipanti alle attività di formazione.
9. Numero di funzionari di collegamento inviati nei paesi terzi.
10. Numero di funzionalità informatiche sviluppate/mantenute/aggiornate.
11. Numero di sistemi IT su larga scala sviluppati/mantenuti/aggiornati:
di cui: numero di sistemi IT su larga scala sviluppati.
12. Numero di progetti di cooperazione con i paesi terzi.
13. Numero di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera.
Indicatori di risultato
14. Numero di attrezzature registrate nel parco attrezzature tecniche dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
15. Numero di attrezzature messe a disposizione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
16. Numero di forme di cooperazione avviate/migliorate fra le autorità nazionali e i centri nazionali di coordinamento EUROSUR.
17. Numero di attraversamenti delle frontiere attraverso i sistemi per il controllo di frontiera automatizzato e i varchi automatici.
18. Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen e da valutazioni delle vulnerabilità attuate nel settore della gestione delle frontiere.
19. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo un’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l’attività di formazione.
20. Numero di persone a cui le autorità di frontiera hanno negato l’ingresso.
Obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
Indicatori di output
1. Numero di progetti a sostegno della digitalizzazione del trattamento dei visti.
2. Numero di partecipanti sostenuti:
di cui: numero di partecipanti alle attività di formazione.
3. Numero di membri del personale impiegati in consolati nei paesi terzi:
di cui: numero di membri del personale impiegati per il trattamento dei visti.
4. Numero di funzionalità informatiche sviluppate/mantenute/aggiornate.
5. Numero di sistemi IT su larga scala sviluppati/mantenuti/aggiornati:
di cui: numero di sistemi IT su larga scala sviluppati.
6. Numero di infrastrutture mantenute/riparate.
7. Numero di immobili affittati/ammortizzati.
Indicatori di risultato
8. Numero di consolati nuovi/potenziati al di fuori dello spazio Schengen:
di cui: numero di consolati potenziati per rispondere in maniera più adeguata alle esigenze dei richiedenti il visto.
9. Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen attuate nel settore della politica comune in materia di visti.
10. Numero di domande di visto presentate utilizzando mezzi digitali.
11. Numero di forme di cooperazione avviate/migliorate tra gli Stati membri nel trattamento dei visti.
12. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo un’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l’attività di formazione.
Testo riprodotto dal repository dell'Ufficio delle pubblicazioni UE (consolidato 2026-06-12). Fa fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale.