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Ministero dell'Interno — Circolare del 28 settembre 2004: Ingresso dei cittadini UE in Montenegro con carta d'identità

Ente
Ministero dell'Interno
Data
28 settembre 2004
Tema
viaggi cittadini UE

Decisione unilaterale del Governo montenegrino di permettere l’ingresso ai cittadini dell’Unione Europea con Carta d’Identità . - 400/A/2004/906/P/21.265.6 Roma, 28 settembre 2004 OGGETTO: Decisione unilaterale del Governo montenegrino di permettere l’ingresso ai cittadini dell’Unione Europea con Carta d’Identità . AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI AI SIGG. DIRIGENTI LE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI Per opportuna notizia e i seguiti di competenza, si riporta stralcio del messaggio trasmesso dal Ministero degli Affari Esteri del Montenegro in cui si comunica la decisione in oggetto. “Ai sensi dell’art.12, comma 1 e 3 del Decreto della Repubblica del Montenegro (“Gazzetta ufficiale del Montenegro” n. 15/94 e 4/97) il Governo della Repubblica del Montenegro, nella seduta del 13 maggio 2004 ha preso la seguente decisione sulle condizioni sotto le quali si rende possibile ai cittadini stranieri l’ingresso e soggiorno nella Repubblica del Montenegro: 1.

Cittadini di Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Cipro, Polonia possono entrare e soggiornare nella Repubblica del Montenegro in base alla carta d’identità con rilascio della licenza turistica. 2. Le persone che possiedono documenti rilasciati in base alle norme internazionali che si riferiscono alle Nazioni Unite, possono entrare e soggiornare nella Repubblica del Montenegro in base a questi documenti con rilascio della licenza turistica. 3.

In casi eccezionali, il Ministero dell’Interno può vietare ai cittadini stranieri ex artt. 1 e 2 di questa decisione l’entrata oppure cancellare il soggiorno nella Repubblica del Montenegro per ragioni inerenti alla protezione dell’ordine pubblico, della sicurezza nonché per ragioni previste dagli accordi internazionali. 4. La licenza turistica viene rilasciata dal Ministero responsabile del controllo del passaggio della frontiera statale, senza compenso con la scadenza entro 30 giorni. 5. Questa decisione entra in vigore partendo dal giorno successivo al giorno della pubblicazione nella “Gazzetta ufficiale della Repubblica del Montenegro”.

IL DIRETTORE CENTRALE Pansa

Testo ricavato da fonte pubblica a scopo informativo. In caso di discrepanze fa fede il testo originale dell'amministrazione.

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