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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Circolare n. 104946/23.18.01 del 4 dicembre 2009: Conversione di patenti di guida. Uruguay

Ente
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Numero
104946/23.18.01
Data
4 dicembre 2009
Tema
conversione patenti di guida

Conversione di patenti di guida. URUGUAY - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri la Navigazione ed i Sistemi Informatici e Statistici Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione 5 OGGETTO: Conversione di patenti di guida. URUGUAY. Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato con nota n. MAE04117812009-11-13 del 13/11/2009, che l’accordo (trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di allegati – All. 1 ) tra la Repubblica Italiana e l’Uruguay in materia di patenti di guida entrerà in vigore il 12/12/2009.

L’Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il 12/12/2014. Pertanto si fa presente agli Uffici Motorizzazione Civile che possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto. La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla I Tabella di equipollenza, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti uruguaiane alle categorie di patenti italiane. In presenza di un elevato numero di fac simile, dovuto al fatto che in Uruguay le Intendenze Municipali rilasciano le patenti avvalendosi di differenti modelli, non è stato possibile realizzare l’elenco modelli di patenti uruguaiane.

Pertanto, in applicazione dell’art. 6, paragr. 3 dell’Accordo, in allegato all’istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovrà sempre essere prodotto il Certificato di validità e autenticità rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari uruguaiane (All. 2), presenti sul territorio italiano. Si precisa che è onere dell’utente recarsi presso la Rappresentanza diplomatico-consolare uruguaiana per richiedere la certificazione in esame. Si invitano codesti Uffici della Motorizzazione ad accettare istanze di conversione soltanto se complete di tutti i documenti prescritti, ivi compreso il predetto Certificato di validità e autenticità. * * * * * La patenti uruguaiane convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, agli indirizzi di seguito indicati, comunicati dal Ministero degli Affari Esteri: Sezione Consolare dell’Ambasciata di Roma Via Vittorio Veneto n. 183 – 00187 Roma tel. 064821776 – fax064823695 Consolato Generale di Milano Piazza A.

Diaz n. 6 – 20123 Milano tel. 028056786 – fax 0286464977 Si precisa che l’Autorità estera, consultata in proposito, ha reso noto che le due Rappresentanze indicate non operano secondo una competenza territoriale e pertanto possono rilasciare le certificazioni indistintamente per tutta Italia. Ove necessario, codesti UMC potranno rivolgere a dette Rappresentanze diplomatiche specifici quesiti qualora sia necessario avere chiarimenti in merito al Certificato di validità e autenticità, prima di effettuare la conversione, secondo quanto previsto all’art. 8 dell’Accordo.

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell’Accordo). Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall’art. 5 dell’Accordo; in caso di patenti rilasciate con validità provvisoria, la conversione si effettua solo se divenute valide in via permanente dopo l’acquisizione della residenza in Italia.

Inoltre non possono essere convertite patenti uruguaiane ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia. Tale informazione è rilevabile dal Certificato di validità e autenticità della patente uruguaiana. ** - ** - ** - ** - ** - ** Si trasmette l’elenco aggiornato degli Stati per i quali si effettua la conversione delle patenti di guida rilasciate dagli stessi. Si ricorda di riportare detto aggiornamento anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.

Le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo sono cortesemente invitate a diramare tempestivamente la presente Circolare a tutti gli Uffici della Motorizzazione dipendenti per competenza territoriale. IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Arch. Maurizio Vitelli) °°°°°°°°°°°°°°°°°°° ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSSERE CONVERTITE IN ITALIA Circolare prot. n. 104946 del 04/12/2009 Entrata in vigore dell’Accordo Italia – Uruguay : 12 dicembre 2009 ALBANIA (valido fino al 15/08/2014) ALGERIA ARGENTINA AUSTRIA BELGIO BULGARIA CIPRO CROAZIA DANIMARCA EL SALVATOR (valido fino al 19/9/2014) ESTONIA FILIPPINE FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE GRAN BRETAGNA GRECIA IRLANDA ISLANDA LETTONIA LIBANO LIECHTENSTEIN LITUANIA LUSSEMBURGO MACEDONIA MALTA MAROCCO MOLDOVA NORVEGIA PAESI BASSI POLONIA PRINCIPATO DI MONACO REPUBBLICA CECA REPUBBLICA DI COREA REPUBBLICA SLOVACCA ROMANIA SAN MARINO SLOVENIA SPAGNA SVEZIA SVIZZERA TAIWAN TUNISIA TURCHIA UNGHERIA URUGUAY (valido fino al 12/12/2014) ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI CANADA: personale diplomatico e consolare CILE: diplomatici e loro familiari STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari

Testo ricavato da fonte pubblica a scopo informativo. In caso di discrepanze fa fede il testo originale dell'amministrazione.

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