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Permesso per Protezione speciale

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Prima richiesta Rinnovo Prassi locali
Scheda PRO Bozza agg. 2026-07

La protezione speciale è la forma di protezione nazionale complementare riconosciuta, in sede di esame della domanda di protezione internazionale, quando pur non ricorrendo i presupposti per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria il rimpatrio esporrebbe il richiedente a rischio di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti, ovvero risulterebbe in violazione di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (incluso il diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU). È accertata dalla Commissione territoriale, che trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso. Dà diritto a un permesso di soggiorno biennale che abilita allo svolgimento di attività lavorativa.

Base giuridica: Art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione), in combinato disposto con l'art. 5 co. 6 TUI (clausola generale di salvaguardia) e con l'art. 32 co. 3 d.lgs. 25/2008 (procedura di rilascio). Disciplina riformata in senso estensivo dal d.l. 130/2020 (conv. l. 173/2020) e successivamente ridotta nel perimetro applicativo dal d.l. 20/2023 (conv. l. 50/2023, c.d. decreto Cutro).

Durata
Permesso di soggiorno biennale (2 anni); la durata era stata elevata da 1 a 2 anni dal d.l. 130/2020 (in precedenza annuale).
Rinnovo
Il titolo resta rinnovabile, ma il rinnovo non è automatico: la Questura acquisisce nuovamente il parere della Commissione territoriale, che rivaluta la persistenza dei presupposti (es. mutamento delle condizioni nel Paese d'origine, venir meno del radicamento). Dal d.l. 20/2023 non è più possibile richiedere la protezione speciale direttamente al Questore (abrogato il previgente art. 19 co. 1.2 TUI): il riconoscimento passa sempre attraverso la Commissione territoriale nell'ambito della procedura di protezione internazionale, salvo il regime transitorio per domande già pendenti. Precisazione per l'operatore: la riforma Cutro non ha reso il titolo 'non rinnovabile in quanto tale' — ha inciso piuttosto sull'automaticità del rinnovo, sulla via di accesso (soppressa la richiesta diretta) e, soprattutto, sulla convertibilità in lavoro (v. infra).
Convertibilità
Il d.l. 20/2023 ha abrogato, per le protezioni speciali riconosciute dopo il 5 maggio 2023, la convertibilità generale in permesso per lavoro subordinato o autonomo (già prevista dall'art. 6 co. 1-bis lett. a TUI). Resta convertibile, in base al regime transitorio dell'art. 7 co. 3 d.l. 20/2023 — come interpretato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 0049449 del 29 maggio 2024, sulla scorta del parere dell'Avvocatura dello Stato, che ha superato la più restrittiva circolare n. 0050432/2023 —: (a) il permesso rilasciato prima del 5 maggio 2023 e ancora in corso di validità; (b) il riconoscimento conseguente a domanda di protezione presentata prima di tale data, anche se il rilascio del titolo o la decisione giurisdizionale favorevole sono successivi. Corti amministrative e ordinarie hanno in più occasioni annullato dinieghi di conversione motivati sulla sola espunzione della protezione speciale dal catalogo dei permessi convertibili, senza considerare il regime transitorio.

Requisiti

  • Previo rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, con accertamento incidentale della sussistenza dei presupposti dell'art. 19 co. 1 o 1.1 TUI (non è più ammessa, dal 2023, la richiesta diretta al Questore).
  • Rischio di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, orientamento sessuale o identità di genere, oppure rischio di essere rinviato verso altro Stato non protetto da persecuzione (art. 19 co. 1 TUI).
  • In alternativa, fondati motivi di ritenere che l'allontanamento esponga a rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti (art. 19 co. 1.1, prima parte).
  • In alternativa, sussistenza di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ostativi all'allontanamento ex art. 5 co. 6 TUI, richiamato dall'art. 19 co. 1.1: vi rientra, per giurisprudenza consolidata, il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) quando il richiedente abbia maturato un radicamento effettivo in Italia, valutato con giudizio di comparazione attenuata rispetto alle condizioni del Paese d'origine.
  • Dal 2023 sono stati abrogati i criteri legali autonomi di 'legami familiari', 'durata del soggiorno' ed 'effettiva integrazione sociale' quali parametri distinti di legge: restano rilevanti solo come indici fattuali nel giudizio giurisprudenziale ex art. 8 CEDU, non più come autonomo titolo normativo.
  • Assenza di cause di esclusione/diniego per condotte gravi o di pericolosità per la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico.

Note operative

  • La domanda non si presenta più autonomamente in Questura: emerge dall'esame della domanda di protezione internazionale dinanzi alla Commissione territoriale, che — riscontrati i presupposti dell'art. 19 co. 1/1.1 — trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso (art. 32 co. 3 d.lgs. 25/2008).
  • Per pratiche di rinnovo e, soprattutto, di conversione in lavoro, verificare sempre la data della prima domanda di protezione (internazionale o speciale) e la data di rilascio/validità del permesso, per individuare il regime (ante o post 5 maggio 2023) applicabile; in caso di diniego della conversione fondato solo sulla generica non convertibilità post-Cutro, valutare ricorso al TAR richiamando l'art. 7 co. 3 d.l. 20/2023 e la circolare n. 0049449/2024.
  • Nei casi di vittime di sfruttamento lavorativo o tratta, documentare l'eventuale inserimento in reti/percorsi anti-tratta o anti-caporalato, la conoscenza della lingua italiana e la consapevolezza dei propri diritti: la giurisprudenza li valorizza come indici di integrazione sociale rilevanti, anche in assenza di denuncia formale a carico del datore di lavoro.
  • In caso di diniego motivato solo su 'assenza di legami familiari' o 'insufficiente integrazione' quali criteri legali autonomi, segnalare che tali parametri legislativi sono stati abrogati nel 2023: il vaglio va oggi condotto attraverso la clausola generale dell'art. 5 co. 6 TUI e il test di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza di legittimità sull'art. 8 CEDU (radicamento reale, legami familiari, integrazione lavorativa, raffronto con le condizioni nel Paese d'origine).

Norme di riferimento

  • d.lgs. 286/1998, art. 19, co. 1 e 1.1 — Divieti di espulsione e di respingimento; presupposti sostanziali della protezione speciale (rischio di persecuzione, tortura o trattamenti inumani/degradanti; rilievo degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato)
  • d.lgs. 286/1998, art. 5, co. 6 — Clausola generale di salvaguardia: rilievo, ai fini del rilascio o del rifiuto del permesso, degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano; richiamata dall'art. 19 co. 1.1 dopo la riforma del 2023
  • d.lgs. 286/1998, art. 6, co. 1-bis, lett. a) — Conversione dei permessi di soggiorno in permesso per motivi di lavoro; disposizione da cui è stata espunta, dal 2023, la protezione speciale per le concessioni successive al 5 maggio 2023
  • d.lgs. 25/2008, art. 32, co. 3 — Procedura di rilascio: quando la Commissione territoriale non accoglie la domanda di protezione internazionale ma ravvisa i presupposti dell'art. 19 co. 1/1.1 TUI, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
  • d.l. 130/2020, conv. con modif. l. 18 dicembre 2020, n. 173 — Riforma organica della protezione speciale: estensione della durata del permesso da 1 a 2 anni, introduzione nell'art. 19 co. 1.1 dei criteri di legami familiari/durata soggiorno/integrazione sociale, previsione della convertibilità in permesso di lavoro e della richiesta diretta al Questore (disposizioni poi in parte abrogate nel 2023)
  • d.l. 20/2023, art. 7, conv. con modif. l. 5 maggio 2023, n. 50 ("decreto Cutro") — Abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19 co. 1.1 TUI (criteri legali di legami familiari/durata soggiorno/integrazione sociale) e dell'art. 19 co. 1.2 (richiesta diretta al Questore); eliminazione, per le nuove concessioni, della convertibilità generale in permesso di lavoro; art. 7 co. 3: regime transitorio per i permessi già rilasciati o le domande già presentate alla data di entrata in vigore
  • Convenzione EDU, art. 8 (ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848) — Diritto al rispetto della vita privata e familiare; fondamento convenzionale, richiamato tramite l'art. 5 co. 6 TUI, della protezione speciale per radicamento anche dopo l'abrogazione dei criteri legislativi espliciti

⚖️ Giurisprudenza essenziale

Cass. civ., Sez. Un., n. 24413/20212021-09-09

Nel valutare il radicamento dello straniero, il giudice opera un giudizio di comparazione attenuata: quanto più intenso è il grado di integr

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29593/20252025-11-10

L'abrogazione del riferimento testuale alla vita privata/familiare nell'art. 19 co. 1.1 TUI, operata dal d.l. 20/2023, ha valore solo formal

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29443/20252025-11-07

Anche dopo l'abrogazione parziale dell'art. 19 co. 1.1 TUI, il giudice deve compiere una valutazione globale e comparativa di radicamento so

Cass. civ., ord. n. 1802/20262026-01-26

L'inserimento in una rete anti-sfruttamento, la conoscenza dell'italiano e la consapevolezza dei propri diritti lavorativi costituiscono ind

Circolari chiave

  • Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza circolare n. 0049449 (2024-05-29) — Chiarimenti, sulla base del parere dell'Avvocatura dello Stato, sul regime transitorio applicabile alla conversione in permesso di lavoro dei permessi di protezione speciale rilasciati prima del 5 maggio 2023 e ancora validi, o riconosciuti in base a domande di protezione presentate prima di tale data testo
  • Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza circolare n. 0050432 (2023-06-01) — Prime indicazioni applicative del d.l. 20/2023 conv. l. 50/2023 in materia di protezione speciale e conversione dei permessi di soggiorno; interpretazione restrittiva sulla conversione, poi superata dalla circolare n. 0049449/2024

📄 Circolari collegate a questo permesso

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Contenuti informativi per operatori professionali, non consulenza legale. Bozza in corso di validazione: verificare sempre i riferimenti prima dell'uso in pratica.

Che cos'è questo permesso?

È un permesso di soggiorno che può essere dato per situazioni anche diverse tra loro, come ad esempio a chi è bene integrato in Italia, chi è molto vulnerabile, o non può tornare nel suo paese.


Come richiedo il permesso?

Il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere dato:

  • Dalla Commissione Territoriale dopo che hai fatto domanda di protezione internazionale (domanda di "asilo")
  • Da un tribunale dopo decisione negativa della Commissione (di solito i Tribunali lo danno più facilmente che le Commissioni). Se hai già fatto un ricorso in Tribunale sicuramente già un avvocato e ti consigliamo di chiedere consigli a lui.

Dove si chiede questo permesso?

Se la Commissione Territoriale o il Tribunale decidono che puoi avere la protezione speciale:

  • Devi andare in Questura per fare la domanda del permesso
  • Ti daranno un appuntamento per le impronte digitali
  • La Questura ti dirà quando il permesso è pronto

Posso chiederlo direttamente in Questura, senza fare domanda di asilo?

Dal 2023 la legge è cambiata ed è diventato molto più difficile avere un permesso per protezione speciale direttamente dalla Questura. Ci sono sentenze di Tribunale che dicono che puoi continuare a chiederlo direttamente alla Questura, ma ti consigliamo di chiedere aiuto a un bravo avvocato.


Che documenti mi servono per chiederlo?

  • Decreto della Commissione Territoriale che riconosce la protezione speciale (o decisione del tribunale)
  • 4 foto tessere recenti
  • Certificato di residenza o documenti che mostrano dove vivi

Quanto dura questo permesso?

Ha una validità di due anni.


Che diritti mi da? A cosa ho accesso?

Con questo permesso puoi:

  • Lavorare con regolare contratto (lavoro autonomo o subordinato)
  • Prendere la residenza nel Comune dove vivi
  • Iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e avere un medico di base
  • Viaggiare nell'area Schengen con passaporto (per soggiorni fino a 3 mesi)
  • Iscriverti a scuola, un corso professionale, o all'università

Quando il permesso scade, posso convertirlo in permesso per lavoro?

‼️ Attenzione perché nel 2023 la legge è cambiata e adesso ci sono due possibilità:

  • Se hai fatto domanda di asilo o di permesso per protezione speciale PRIMA del 6 maggio 2023: puoi convertirlo in permesso per lavoro (autonomo o subordinato), se hai tutti i requisiti.
  • Se hai fatto domanda di asilo o di permesso per protezione speciale DOPO il 6 maggio 2023: NON puoi convertire il tuo permesso in permesso per lavoro

Attenzione: Per non fare errori, chiedi prima aiuto a un centro di assistenza legale gratuito.


Posso rinnovare il permesso per protezione speciale?

Non possiamo darti una risposta certa al momento.

  • Se hai avuto il permesso per protezione speciale perché hai fatto domanda di asilo o di permesso per protezione speciale PRIMA del 6 maggio 2023, ti consigliamo di chiedere sempre la conversione in un altro permesso, se possibile. Chiedi il rinnovo proprio solo se non hai altra scelta. Sarà rinnovato per un anno, e poi non è chiaro cosa succederà.
  • Se hai avuto il permesso per protezione speciale perché hai fatto domanda di asilo o di permesso per protezione speciale DOPO il 6 maggio 2023: puoi provare puoi convertire il tuo permesso in permesso per lavoro

📋 Primo rilascio

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4 Fototessere
Bollettino postale da 30.46 €
Dichiarazione di ospitalità o contratto di affitto o certificato di residenza
Decisione della Commissione o del Tribunale
Completati: 0/5
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Nota: I documenti richiesti possono variare da Questura a Questura. Vedi se ci sono info specifiche nella sezione 'Prassi locali'.

💰 Quanto costa?

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  • Marca da bollo da comprare in tabaccheria € 16
Totale €46.46

🔄 Rinnovo

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Ricorda: La richiesta di rinnovo va presentata preferibilmente prima della scadenza o comunque entro 60 giorni dalla scadenza.

📋 Documenti necessari

Spunta i documenti che hai già preparato. I tuoi progressi vengono salvati automaticamente.

Copia permesso precedente (o denuncia smarrimento)
Marca da bollo da 16 €
4 Fototessere
Bollettino postale da 30.46 €
Permesso in scadenza
Decisione della Commissione o del Tribunale
Completati: 0/6
⚠️
Nota: I documenti richiesti possono variare da Questura a Questura. Vedi se ci sono info specifiche nella sezione 'Prassi locali'.

💰 Quanto costa il rinnovo?

  • Bollettino postale da pagare alle Poste € 30.46
  • Marca da bollo da comprare in tabaccheria € 16
Totale €46.46

📍 Prassi locali

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