La protezione speciale è la forma di protezione nazionale complementare riconosciuta, in sede di esame della domanda di protezione internazionale, quando pur non ricorrendo i presupposti per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria il rimpatrio esporrebbe il richiedente a rischio di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti, ovvero risulterebbe in violazione di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (incluso il diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU). È accertata dalla Commissione territoriale, che trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso. Dà diritto a un permesso di soggiorno biennale che abilita allo svolgimento di attività lavorativa.
Base giuridica: Art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione), in combinato disposto con l'art. 5 co. 6 TUI (clausola generale di salvaguardia) e con l'art. 32 co. 3 d.lgs. 25/2008 (procedura di rilascio). Disciplina riformata in senso estensivo dal d.l. 130/2020 (conv. l. 173/2020) e successivamente ridotta nel perimetro applicativo dal d.l. 20/2023 (conv. l. 50/2023, c.d. decreto Cutro).
Durata Permesso di soggiorno biennale (2 anni); la durata era stata elevata da 1 a 2 anni dal d.l. 130/2020 (in precedenza annuale).
Rinnovo Il titolo resta rinnovabile, ma il rinnovo non è automatico: la Questura acquisisce nuovamente il parere della Commissione territoriale, che rivaluta la persistenza dei presupposti (es. mutamento delle condizioni nel Paese d'origine, venir meno del radicamento). Dal d.l. 20/2023 non è più possibile richiedere la protezione speciale direttamente al Questore (abrogato il previgente art. 19 co. 1.2 TUI): il riconoscimento passa sempre attraverso la Commissione territoriale nell'ambito della procedura di protezione internazionale, salvo il regime transitorio per domande già pendenti. Precisazione per l'operatore: la riforma Cutro non ha reso il titolo 'non rinnovabile in quanto tale' — ha inciso piuttosto sull'automaticità del rinnovo, sulla via di accesso (soppressa la richiesta diretta) e, soprattutto, sulla convertibilità in lavoro (v. infra).
Convertibilità Il d.l. 20/2023 ha abrogato, per le protezioni speciali riconosciute dopo il 5 maggio 2023, la convertibilità generale in permesso per lavoro subordinato o autonomo (già prevista dall'art. 6 co. 1-bis lett. a TUI). Resta convertibile, in base al regime transitorio dell'art. 7 co. 3 d.l. 20/2023 — come interpretato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 0049449 del 29 maggio 2024, sulla scorta del parere dell'Avvocatura dello Stato, che ha superato la più restrittiva circolare n. 0050432/2023 —: (a) il permesso rilasciato prima del 5 maggio 2023 e ancora in corso di validità; (b) il riconoscimento conseguente a domanda di protezione presentata prima di tale data, anche se il rilascio del titolo o la decisione giurisdizionale favorevole sono successivi. Corti amministrative e ordinarie hanno in più occasioni annullato dinieghi di conversione motivati sulla sola espunzione della protezione speciale dal catalogo dei permessi convertibili, senza considerare il regime transitorio.
Requisiti
Previo rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, con accertamento incidentale della sussistenza dei presupposti dell'art. 19 co. 1 o 1.1 TUI (non è più ammessa, dal 2023, la richiesta diretta al Questore).
Rischio di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, orientamento sessuale o identità di genere, oppure rischio di essere rinviato verso altro Stato non protetto da persecuzione (art. 19 co. 1 TUI).
In alternativa, fondati motivi di ritenere che l'allontanamento esponga a rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti (art. 19 co. 1.1, prima parte).
In alternativa, sussistenza di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ostativi all'allontanamento ex art. 5 co. 6 TUI, richiamato dall'art. 19 co. 1.1: vi rientra, per giurisprudenza consolidata, il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) quando il richiedente abbia maturato un radicamento effettivo in Italia, valutato con giudizio di comparazione attenuata rispetto alle condizioni del Paese d'origine.
Dal 2023 sono stati abrogati i criteri legali autonomi di 'legami familiari', 'durata del soggiorno' ed 'effettiva integrazione sociale' quali parametri distinti di legge: restano rilevanti solo come indici fattuali nel giudizio giurisprudenziale ex art. 8 CEDU, non più come autonomo titolo normativo.
Assenza di cause di esclusione/diniego per condotte gravi o di pericolosità per la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico.
Note operative
La domanda non si presenta più autonomamente in Questura: emerge dall'esame della domanda di protezione internazionale dinanzi alla Commissione territoriale, che — riscontrati i presupposti dell'art. 19 co. 1/1.1 — trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso (art. 32 co. 3 d.lgs. 25/2008).
Per pratiche di rinnovo e, soprattutto, di conversione in lavoro, verificare sempre la data della prima domanda di protezione (internazionale o speciale) e la data di rilascio/validità del permesso, per individuare il regime (ante o post 5 maggio 2023) applicabile; in caso di diniego della conversione fondato solo sulla generica non convertibilità post-Cutro, valutare ricorso al TAR richiamando l'art. 7 co. 3 d.l. 20/2023 e la circolare n. 0049449/2024.
Nei casi di vittime di sfruttamento lavorativo o tratta, documentare l'eventuale inserimento in reti/percorsi anti-tratta o anti-caporalato, la conoscenza della lingua italiana e la consapevolezza dei propri diritti: la giurisprudenza li valorizza come indici di integrazione sociale rilevanti, anche in assenza di denuncia formale a carico del datore di lavoro.
In caso di diniego motivato solo su 'assenza di legami familiari' o 'insufficiente integrazione' quali criteri legali autonomi, segnalare che tali parametri legislativi sono stati abrogati nel 2023: il vaglio va oggi condotto attraverso la clausola generale dell'art. 5 co. 6 TUI e il test di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza di legittimità sull'art. 8 CEDU (radicamento reale, legami familiari, integrazione lavorativa, raffronto con le condizioni nel Paese d'origine).
Norme di riferimento
d.lgs. 286/1998, art. 19, co. 1 e 1.1
— Divieti di espulsione e di respingimento; presupposti sostanziali della protezione speciale (rischio di persecuzione, tortura o trattamenti inumani/degradanti; rilievo degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato)
d.lgs. 286/1998, art. 5, co. 6
— Clausola generale di salvaguardia: rilievo, ai fini del rilascio o del rifiuto del permesso, degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano; richiamata dall'art. 19 co. 1.1 dopo la riforma del 2023
d.lgs. 286/1998, art. 6, co. 1-bis, lett. a)
— Conversione dei permessi di soggiorno in permesso per motivi di lavoro; disposizione da cui è stata espunta, dal 2023, la protezione speciale per le concessioni successive al 5 maggio 2023
d.lgs. 25/2008, art. 32, co. 3
— Procedura di rilascio: quando la Commissione territoriale non accoglie la domanda di protezione internazionale ma ravvisa i presupposti dell'art. 19 co. 1/1.1 TUI, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
d.l. 130/2020, conv. con modif. l. 18 dicembre 2020, n. 173
— Riforma organica della protezione speciale: estensione della durata del permesso da 1 a 2 anni, introduzione nell'art. 19 co. 1.1 dei criteri di legami familiari/durata soggiorno/integrazione sociale, previsione della convertibilità in permesso di lavoro e della richiesta diretta al Questore (disposizioni poi in parte abrogate nel 2023)
d.l. 20/2023, art. 7, conv. con modif. l. 5 maggio 2023, n. 50 ("decreto Cutro")
— Abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19 co. 1.1 TUI (criteri legali di legami familiari/durata soggiorno/integrazione sociale) e dell'art. 19 co. 1.2 (richiesta diretta al Questore); eliminazione, per le nuove concessioni, della convertibilità generale in permesso di lavoro; art. 7 co. 3: regime transitorio per i permessi già rilasciati o le domande già presentate alla data di entrata in vigore
Convenzione EDU, art. 8 (ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848)
— Diritto al rispetto della vita privata e familiare; fondamento convenzionale, richiamato tramite l'art. 5 co. 6 TUI, della protezione speciale per radicamento anche dopo l'abrogazione dei criteri legislativi espliciti
⚖️ Giurisprudenza essenziale
Cass. civ., Sez. Un., n. 24413/20212021-09-09
Nel valutare il radicamento dello straniero, il giudice opera un giudizio di comparazione attenuata: quanto più intenso è il grado di integrazione raggiunto in Italia, tanto minore rilievo assumono le condizioni oggettive del Paese d'origine; lo sradicamento può costituire di per sé fattore di vulnerabilità tutelato anche alla luce dell'art. 8 CEDU.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29593/20252025-11-10
L'abrogazione del riferimento testuale alla vita privata/familiare nell'art. 19 co. 1.1 TUI, operata dal d.l. 20/2023, ha valore solo formale: la protezione resta operante tramite il rinvio dell'art. 19 co. 1.1 all'art. 5 co. 6 TUI e agli obblighi costituzionali e convenzionali (art. 8 CEDU), da bilanciare con giudizio di proporzionalità tra radicamento e condizioni nel Paese d'origine.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29443/20252025-11-07
Anche dopo l'abrogazione parziale dell'art. 19 co. 1.1 TUI, il giudice deve compiere una valutazione globale e comparativa di radicamento sociale/lavorativo e condizioni nel Paese d'origine; la mera precarietà del titolo di soggiorno pregresso non è di per sé ostativa, restando la protezione ancorata a fonti costituzionali e alla CEDU.
Cass. civ., ord. n. 1802/20262026-01-26
L'inserimento in una rete anti-sfruttamento, la conoscenza dell'italiano e la consapevolezza dei propri diritti lavorativi costituiscono indici di integrazione sociale rilevanti per la protezione speciale; lo sfruttamento lavorativo integra vulnerabilità tutelabile anche senza denuncia formale a carico del datore di lavoro.
Circolari chiave
Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza circolare n. 0049449 (2024-05-29) — Chiarimenti, sulla base del parere dell'Avvocatura dello Stato, sul regime transitorio applicabile alla conversione in permesso di lavoro dei permessi di protezione speciale rilasciati prima del 5 maggio 2023 e ancora validi, o riconosciuti in base a domande di protezione presentate prima di tale data testo
Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza circolare n. 0050432 (2023-06-01) — Prime indicazioni applicative del d.l. 20/2023 conv. l. 50/2023 in materia di protezione speciale e conversione dei permessi di soggiorno; interpretazione restrittiva sulla conversione, poi superata dalla circolare n. 0049449/2024
📄 Circolari collegate a questo permesso
INPS n. 58 del 2026-05-20 — Indicazioni sulle modalità di accesso all'Assegno di inclusione per i titolari di permesso di soggiorno per casi spec...
Ministero dell'Interno del 2019-12-27 — Sentenze Cassazione SS.UU. 29459-29461/2019 su protezione umanitaria e regime intertemporale post D.L. 113/2018
Contenuti informativi per operatori professionali, non consulenza legale. Bozza in corso di validazione: verificare sempre i riferimenti prima dell'uso in pratica.
Che cos'è questo permesso?
È un permesso di soggiorno che può essere dato per situazioni anche diverse tra loro, come ad esempio a chi è bene integrato in Italia, chi è molto vulnerabile, o non può tornare nel suo paese.
Come richiedo il permesso?
Il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere dato:
Da un tribunale dopo decisione negativa della Commissione (di solito i Tribunali lo danno più facilmente che le Commissioni). Se hai già fatto un ricorso in Tribunale sicuramente già un avvocato e ti consigliamo di chiedere consigli a lui.
Dove si chiede questo permesso?
Se la Commissione Territoriale o il Tribunale decidono che puoi avere la protezione speciale:
Devi andare in Questura per fare la domanda del permesso
Ti daranno un appuntamento per le impronte digitali
La Questura ti dirà quando il permesso è pronto
Posso chiederlo direttamente in Questura, senza fare domanda di asilo?
Dal 2023 la legge è cambiata ed è diventato molto più difficile avere un permesso per protezione speciale direttamente dalla Questura. Ci sono sentenze di Tribunale che dicono che puoi continuare a chiederlo direttamente alla Questura, ma ti consigliamo di chiedere aiuto a un bravo avvocato.
Che documenti mi servono per chiederlo?
Decreto della Commissione Territoriale che riconosce la protezione speciale (o decisione del tribunale)
Lavorare con regolare contratto (lavoro autonomo o subordinato)
Prendere la residenza nel Comune dove vivi
Iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e avere un medico di base
Viaggiare nell'area Schengen con passaporto (per soggiorni fino a 3 mesi)
Iscriverti a scuola, un corso professionale, o all'università
Quando il permesso scade, posso convertirlo in permesso per lavoro?
‼️ Attenzione perché nel 2023 la legge è cambiata e adesso ci sono due possibilità:
Se hai fatto domanda di asilo o di permesso per protezione speciale PRIMA del 6 maggio 2023: puoi convertirlo in permesso per lavoro (autonomo o subordinato), se hai tutti i requisiti.
Se hai fatto domanda di asilo o di permesso per protezione speciale DOPO il 6 maggio 2023: NON puoi convertire il tuo permesso in permesso per lavoro
Attenzione: Per non fare errori, chiedi prima aiuto a un centro di assistenza legale gratuito.
Posso rinnovare il permesso per protezione speciale?
Non possiamo darti una risposta certa al momento.
Se hai avuto il permesso per protezione speciale perché hai fatto domanda di asilo o di permesso per protezione speciale PRIMA del 6 maggio 2023, ti consigliamo di chiedere sempre la conversione in un altro permesso, se possibile. Chiedi il rinnovo proprio solo se non hai altra scelta. Sarà rinnovato per un anno, e poi non è chiaro cosa succederà.
Se haiavuto il permesso per protezione speciale perché hai fatto domanda di asilo o di permesso per protezione speciale DOPO il 6 maggio 2023: puoi provare puoi convertire il tuo permesso in permesso per lavoro
📋 Primo rilascio
🏛️
Porta i documenti in Questura (non puoi usare il KIT postale)
📋 Documenti necessari
Spunta i documenti che hai già preparato. I tuoi progressi vengono salvati automaticamente.