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Permesso per Lavoro subordinato (dopo ingresso con visto per “flussi”)

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Prima richiesta Rinnovo Prassi locali
Scheda PRO Bozza agg. 2026-07

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato al cittadino extra-UE entrato in Italia con visto per lavoro nell'ambito delle quote della programmazione flussi (d.P.C.M.), a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) e della sottoscrizione del contratto di soggiorno con un datore individuato nominativamente. Copre sia il primo rilascio post-ingresso sia i rinnovi legati alla prosecuzione (o al mutamento) del rapporto di lavoro.

Base giuridica: Artt. 5, 5-bis e 22 d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione); d.P.R. 394/1999 (regolamento di attuazione, artt. 30-36, procedura presso il SUI); d.P.C.M. 2 ottobre 2025 (programmazione flussi 2026-2028); d.l. 145/2024 conv. l. 187/2024 e d.l. 146/2025 conv. l. 179/2025 (riforme su nulla osta, conferma del datore, digitalizzazione della procedura); l. 182/2025 (ulteriori semplificazioni procedurali).

Durata
Pari alla durata del contratto di soggiorno: fino a un anno per il contratto a tempo determinato; fino a due anni per il contratto a tempo indeterminato. (Il lavoro stagionale, cumulativamente fino a nove mesi, segue la medesima cornice normativa ma non è l'oggetto di questa scheda.)
Rinnovo
Va richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza; nella prassi è tollerata la presentazione fino a 60 giorni dopo la scadenza, con la ricevuta di presentazione che consente di soggiornare e lavorare regolarmente nelle more dell'istruttoria. Presuppone la persistenza del rapporto di lavoro (o una nuova occupazione) e un reddito annuo non inferiore all'assegno sociale (2026: 7.101,12 euro; raddoppiato, 14.202,24 euro, per nuclei con due o più figli minori di 14 anni). In caso di perdita del lavoro, anche per dimissioni, il titolo non decade automaticamente: è possibile il rilascio o il rinnovo del permesso per attesa occupazione ex art. 22, co. 11, TU.
Convertibilità
Il permesso per lavoro subordinato è convertibile in permesso per lavoro autonomo e, dopo cinque anni di soggiorno regolare, consente l'accesso al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Specularmente, questo titolo è l'esito tipico della conversione di altri permessi (studio, tirocinio, formazione, lavoro stagionale, minore età, protezione, ecc. - art. 6, co. 1, TU, e d.l. 130/2020), generalmente nei limiti delle quote flussi, salvo le eccezioni senza verifica di quote per i neomaggiorenni e per chi ha conseguito un titolo di laurea in Italia.

Requisiti

  • Nulla osta al lavoro rilasciato dal SUI su domanda del datore di lavoro, nei limiti delle quote del decreto flussi vigente e previa verifica di indisponibilità di lavoratore già presente sul territorio presso il Centro per l'Impiego
  • Contratto di soggiorno (art. 5-bis TU) con garanzia datoriale di alloggio idoneo e impegno al pagamento delle spese di rientro del lavoratore nel Paese di origine
  • Requisiti di affidabilità del datore di lavoro (assenza di condanne per art. 603-bis c.p. e reati assimilati; assenza di nulla osta precedenti non perfezionati nei tre anni precedenti; capacità economica)
  • Conferma della volontà di assunzione da parte del datore entro 7 giorni dalla comunicazione del SUI relativa al rilascio del visto, pena revoca automatica del nulla osta
  • Visto di ingresso per lavoro subordinato rilasciato dalla rappresentanza consolare competente (rilevamento dati biometrici obbligatorio dall'11 gennaio 2025)
  • Ingresso in Italia entro la validità del visto e sottoscrizione del contratto di soggiorno presso il SUI, con contestuale richiesta del permesso di soggiorno, entro 8 giorni dall'ingresso

Note operative

  • Precompilazione obbligatoria sulla piattaforma ALI del Ministero dell'Interno (accesso con SPID o CIE del datore/intermediario) prima di ogni click day: per il triennio 2026-2028 la finestra e' stata dal 23 ottobre (ore 9:00) al 7 dicembre 2025 (ore 20:00), con riapertura correttiva dal 9 al 13 dicembre 2025. Verificare sempre la circolare interministeriale vigente (n. 8047/2025 ed errata corrige n. 8524/2025) per ATECO ammessi e requisiti datoriali aggiornati prima di precompilare la domanda.
  • I click day sono differenziati per categoria e scaglionati nel tempo (2026: 12 gennaio agricoltura stagionale, 9 febbraio turismo stagionale, 16 febbraio lavoro subordinato non stagionale, 18 febbraio assistenza familiare); l'istruttoria procede in ordine di priorita' (prima le domande stagionali, poi quelle non stagionali) e le quote assegnate su base territoriale possono non esaurirsi al click day (nel 2026, per il non stagionale, assegnate 43.300 unita' su 76.200 disponibili con nota direttoriale n. 531/2026): le domande residue restano gestite dal Ministero e ridistribuite dopo 50 giorni, da monitorare per il cliente in lista d'attesa.
  • Dopo il rilascio del nulla osta e l'emissione del visto, il datore deve confermare via PEC la volonta' di assunzione entro 7 giorni dalla comunicazione del SUI, pena revoca automatica del nulla osta (d.l. 145/2024 conv. l. 187/2024). Il lavoratore deve poi presentarsi di persona al SUI per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la contestuale richiesta di permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso in Italia: i ritardi in questa fase sono la causa piu' frequente di contestazioni successive da parte dell'amministrazione.
  • Se il datore di lavoro 'sparisce' o si tira indietro dopo l'ingresso del lavoratore, verificare sempre se la documentazione sostanziale (contratto, alloggio, requisiti reddituali) sia stata comunque trasmessa all'amministrazione: la giurisprudenza amministrativa piu' recente censura le revoche automatiche o meramente formalistiche quando il lavoratore ha agito diligentemente o ha nel frattempo reperito altra occupazione regolare, mentre conferma la legittimita' della revoca quando il rapporto di lavoro non si e' mai instaurato per scelta autonoma e definitiva del datore. Conviene attivare da subito, in alternativa o in parallelo a un eventuale ricorso, la richiesta di permesso per attesa occupazione.
  • Il permesso per attesa occupazione (art. 22, co. 11, TU) tutela il lavoratore che perde il posto, anche per dimissioni: dura per la residua validita' del permesso in corso o comunque non meno di un anno (salvo il caso del lavoro stagionale) ed e' rinnovabile oltre il primo anno secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 4084/2016, previa valutazione di radicamento e legami familiari da parte della questura; per il rinnovo resta comunque necessario un reddito almeno pari all'assegno sociale (2026: 7.101,12 euro annui, circolare INPS n. 153/2025).

Norme di riferimento

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5, 5-bis e 22 (Testo Unico Immigrazione) — Permesso di soggiorno, contratto di soggiorno per lavoro subordinato, procedura di assunzione di lavoratori stranieri (nulla osta, sportello unico, permesso per attesa occupazione co. 11)
  • d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, artt. 30, 31, 36 (regolamento di attuazione del T.U. Immigrazione) — Procedura presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, rilascio del nulla osta, sottoscrizione del contratto di soggiorno e contestuale richiesta del permesso di soggiorno
  • Decreto-legge, 11 ottobre 2024, n. 145 — Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, tutela delle vittime di caporalato e gestione dei flussi migratori (introduce l'obbligo di conferma del datore entro 7 giorni e la digitalizzazione del contratto di soggiorno)
  • Legge, 9 dicembre 2024, n. 187 — Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 145/2024
  • D.P.C.M., 2 ottobre 2025 — Programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 (497.550 quote complessive: 164.850 per il 2026, 165.850 per il 2027, 166.850 per il 2028)
  • Decreto-legge, 3 ottobre 2025, n. 146 — Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri e di gestione del fenomeno migratorio (limiti alle domande dei datori di lavoro privati, modifiche all'art. 5 TU sulla legittimita' del soggiorno durante l'iter di rilascio/rinnovo)
  • Legge, 1 dicembre 2025, n. 179 — Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 146/2025
  • Legge, 2 dicembre 2025, n. 182 — Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti (art. 4: ulteriori modifiche al T.U. Immigrazione su contratto di soggiorno e riduzione dei termini di rilascio del nulla osta, in vigore dal 18 dicembre 2025)

⚖️ Giurisprudenza essenziale

TAR Lazio, sez. I-ter, ordinanza n. 1046/20262026-02-18

L'amministrazione non puo' revocare il nulla osta basandosi su verifiche meramente formali (asseverazione incompleta, idoneita' alloggiativa

TAR Emilia-Romagna, sez. I, sentenza n. 69/20252025-01-22

La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non impedisce, di per se', la conversione in permesso per lavoro subordinato se

TAR Lazio, sede di Latina, sez. I, sentenza n. 839/20252025

Il nulla osta e' atto funzionale al rapporto con uno specifico datore di lavoro: in assenza di sottoscrizione del contratto la sua revoca e'

TAR Campania, sede di Napoli, sentenza n. 7323/20252025

La revoca del nulla osta e' sproporzionata quando il datore non si presenta per la firma del contratto ma il lavoratore ha nel frattempo rep

Circolari chiave

  • Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, Ministero del Turismo (sentito il MAECI) circolare interministeriale n. 8047 (2025-10-16) — Ulteriori disposizioni attuative del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 recante la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per il triennio 2026-2028: quote, settori ammessi, requisiti del datore di lavoro, asseverazione, precompilazione e click day testo
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con gli altri Ministeri co-firmatari) errata corrige alla circolare interministeriale n. 8524 (2025-10-30) — Correzione della circolare n. 8047/2025: integrazione dell'elenco delle organizzazioni di categoria abilitate a presentare istanze per il settore turistico (Confartigianato Imprese) testo
  • Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Liberta' Civili e l'Immigrazione circolare n. 4084 (2016-10-03) — Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998: conferma della rinnovabilita' oltre il primo anno, previa valutazione di radicamento e legami familiari testo
  • INPS circolare n. 153 (2025-12-19) — Rivalutazione dei trattamenti pensionistici e assistenziali per il 2026: importo dell'assegno sociale (546,24 euro mensili, 7.101,12 euro annui), rilevante quale soglia reddituale minima per il rinnovo del permesso per lavoro subordinato e del permesso per attesa occupazione testo

📄 Circolari collegate a questo permesso

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Che cos'è questo permesso?

È il permesso di soggiorno per chi è entrato in Italia con un nullaosta e un visto per lavoro subordinato, attraverso il Decreto Flussi. Viene rilasciato dopo la firma del contratto di soggiorno e l'invio del kit postale.

Chi può chiederlo?

  • Cittadini extracomunitari che hanno ottenuto un nullaosta al lavoro tramite il Decreto Flussi
  • Che sono entrati in Italia con un visto per lavoro subordinato
  • Che hanno un datore di lavoro in Italia che ha fatto la richiesta

Come si chiede?

Si chiede con il KIT postale.

  1. Dopo l'ingresso in Italia, entro 8 giorni dall'arrivo, vai allo Sportello Unico per l'Immigrazione (presso la Prefettura) per firmare il contratto di soggiorno
  2. Compila il kit postale (modulo 1 e 2) e spediscilo dall'ufficio postale abilitato
  3. Riceverai un appuntamento in Questura per le impronte digitali
  4. La Questura ti dirà quando ritirare il tuo permesso

Che diritti mi dà?

  • ✅ Puoi lavorare come dipendente
  • ✅ Puoi prendere la residenza nel Comune dove vivi
  • ✅ Puoi iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale e avere un medico di base
  • ✅ Puoi viaggiare nell'area Schengen con passaporto (massimo 90 giorni ogni 180)
  • ✅ Puoi chiedere il ricongiungimento familiare

Quanto dura questo permesso?

La durata dipende dal contratto di lavoro:

  • 1 anno per contratto a tempo determinato
  • 2 anni per contratto a tempo indeterminato
  • Per lavoro stagionale: vedi la scheda

Quando scade posso rinnovarlo?

Sì. La richiesta di rinnovo va presentata alla Questura preferibilmente prima della scadenza o comunque entro 60 giorni dalla scadenza. La domanda si fa con KIT postale.

Cosa succede se perdo il lavoro?

Se alla scadenza del permesso non hai un lavoro, puoi chiedere un permesso per attesa occupazione della durata di un anno, dimostrando l'iscrizione al Centro per l'Impiego.

Quanto costa?

I costi per il rilascio e il rinnovo sono indicati nella pagina dei documenti. Il bollettino postale è di 70,46€ (o 80,46€ per permessi di durata superiore a un anno).

📋 Primo rilascio

📮
Invia tramite KIT alle Poste (non devi andare in Questura)

📋 Documenti necessari

Spunta i documenti che hai già preparato. I tuoi progressi vengono salvati automaticamente.

Marca da bollo da 16 €
4 Fototessere
Bollettino postale da 80.46 €
Copia del passaporto (non scaduto)
Dichiarazione di ospitalità o contratto di affitto o certificato di residenza
Contratto di soggiorno
Modulo 209 che dà la Prefettura quando fai il contratto di soggiorno
Visto di ingresso
Certificato di idoneità alloggiativa
Nullaosta della Prefettura
Completati: 0/10
⚠️
Nota: I documenti richiesti possono variare da Questura a Questura. Vedi se ci sono info specifiche nella sezione 'Prassi locali'.

💰 Quanto costa?

  • Bollettino postale da pagare alle Poste € 80.46
  • Marca da bollo da comprare in tabaccheria € 16
  • Kit postale da comprare alle Poste € 30,00
Totale €126.46

🔄 Rinnovo

📮
Invia tramite KIT alle Poste (non devi andare in Questura)
📅
Ricorda: La richiesta di rinnovo va presentata preferibilmente prima della scadenza o comunque entro 60 giorni dalla scadenza.

📋 Documenti necessari

Spunta i documenti che hai già preparato. I tuoi progressi vengono salvati automaticamente.

Copia permesso precedente (o denuncia smarrimento)
Marca da bollo da 16 €
4 Fototessere
Bollettino postale da 80.46 €
Copia del passaporto (non scaduto)
Dichiarazione di ospitalità o contratto di affitto o certificato di residenza
Permesso in scadenza
Contratto di lavoro
Prova dei redditi (CUD e/o buste paga)
Certificato UNILAV
Completati: 0/10
⚠️
Nota: I documenti richiesti possono variare da Questura a Questura. Vedi se ci sono info specifiche nella sezione 'Prassi locali'.

💰 Quanto costa il rinnovo?

  • Bollettino postale da pagare alle Poste € 80.46
  • Marca da bollo da comprare in tabaccheria € 16
  • Kit postale da comprare alle Poste € 30,00
Totale €126.46

📍 Prassi locali

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